CIRCOLARI E NEWS

Rinvio imposte IVA contributi e liquidità alle PMI

Oggetto : DL 8 aprile 2020, n. 23. – Sospensione versamenti IVA, imposte, contributi .

               Finanziamenti e credito alle PMI. Garanzie dello Stato.

 

Imposta sul valore aggiunto, ritenute sul personale dipendente e assimilato e contributi previdenziali ed assicurativi in scadenza ad aprile e maggio 2020 sono rinviati al 30 giugno ma a condizione che vi sia una riduzione del fatturato almeno del 33% (o del 50% per le grandi imprese) rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente.

È il quadro che emerge con chiarezza dalla lettura del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, con cui si interviene ulteriormente sui termini di versamento dell’Iva, delle ritenute e contributi dovuti sul lavoro dipendente e assimilato.

A differenza di quanto previsto dalle disposizioni contenute nel D.L. 18/2020, l’articolo 18 del nuovo decreto prevede un differimento generalizzato a prescindere dalle dimensioni e dall’attività svolta dall’impresa, ma è stata posta una nuova condizione (in precedenza non richiesta) di riduzione del volume di fatturato o dei corrispettivi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

In primo luogo, è necessario focalizzare l’aspetto temporale, poiché la norma si riferisce ai versamenti dovuti in autoliquidazione nei mesi di aprile e maggio, e quindi alle prossime scadenze del 16 aprile e del 16 maggio. I tributi oggetto di sospensione sono già quelli indicati nel precedente D.L. 18/2020, ossia l’imposta sul valore aggiunto (per i mesi di marzo ed aprile 2020, ovvero per il primo trimestre 2020) e le ritenute (sui redditi di lavoro dipendente e assimilato di cui agli articoli 23 24 del D.P.R. 600/1973) nonché i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti per i mesi di marzo ed aprile 2020 (rispettivamente scadenti il 16 aprile ed il 16 maggio).

Il nuovo termine di versamento dei predetti tributi e contributi sospesi è fissato al 30 giugno 2020 in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dallo stesso mese di giugno.

Tuttavia, come già anticipato, la sospensione prevista dal nuovo Decreto non opera “a prescindere”, poiché è richiesto di verificare una contrazione del volume di ricavi o compensi nei predetti mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019. La contrazione è variabile in funzione delle dimensioni dell’impresa, e più in particolare:

  • per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) non superiori a 50 milioni (nel 2019), è necessario verificare una contrazione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (confronto tra marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019);
  • per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) superiori a 50 milioni (nel 2019), è richiesta una contrazione del 50% del fatturato o dei corrispettivi.

È bene sottolineare che ciascun mese è autonomo, e quindi vi potranno essere molteplici situazionicontrazione dei ricavi in entrambi i mesi del 2020 rispetto ai mesi di marzo ed aprile 2019, nel qual caso il differimento riguarda i tributi dovuti per entrambi i mesi, oppure contrazione in uno solo dei due mesi interessati (marzo ed aprile) con conseguente sospensione dei versamenti dovuti per il solo mese in cui si è verificato il calo dei componenti positivi.

È stato eliminato il riferimento ai ricavi o compensi ed è stato inserito il parametro del fatturato o dei corrispettivi, termine che fa quindi riferimento alle regole Iva.

Finanziamenti e credito alle PMI

Misure potenziate per particolari target di imprese

  1. Per lePMI di minori dimensioni e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioniche autocertificano di essere danneggiati dall'emergenza di COVID-19 e che richiedono nuovi finanziamenti con:
  • importi fino al 25% dei ricavi 2019 e tetto massimo di 25.000 euro;
  • preammortamento di 24 mesi e durata massima di 6 anni;

il Fondo garantirà il 100% del finanziamento, gratuitamente e automaticamente, permettendo al finanziatore di erogare la somma senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del Fondo. La banca applicherà all’operazione finanziaria un tasso di interesse massimo .

  1. Per lePMI conricavi fino a 3.200.000 euro che autocertificano di essere danneggiate dall'emergenza di COVID-19 e che richiedono nuovi finanziamenti con:
  • importi fino al 25% dei ricavi 2019;

la garanzia può arrivare dal 90% al 100% del finanziamento, combinandola a quella rilasciabile da un Confidi.

Garanzie pubbliche riservate a imprese fino a 499 dipendenti

Salvo quanto previsto dalle misure potenziate per particolari tipologie di imprese, fino al 31 dicembre 2020 alle imprese con al massimo 499 dipendenti con sede in Italia la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI:

  • è concessa gratuitamente e l'accesso è garantito senza utilizzo del modelli di valutazione del fondo(;
  • l'importo massimo totale garantito per azienda è elevato da 2,5 a 5 milioni di euro, previa autorizzazione della Commissione Europea. Una volta raggiunti i 5 milioni le PMI, come da definizione comunitaria potranno utilizzare anche un plafond riservato di 30 miliardi di garanzie SACE;
  • è concessa su finanziamenti fino a 6 anni di importo massimo per ogni singola richiesta che dovrà essere inferiore alternativamente al:
  1. a) doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Per le imprese costituite dal 1º gennaio 2019, l'importo massimo non può superare i costi salariali  previsti per i primi due anni di attività;
  2. b) 25% del fatturato del 2019;
  3. c) fabbisogno, da attestare con autocertificazione, per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
  • la percentuale di copertura per la garanzia diretta all'impresa è aumentata all'80%, che salirà al 90% una volta ottenuta l'autorizzazione della Commissione Europea;
  • la percentuale di copertura per la riassicurazione è aumentata al 90% dell'importo garantito da Confidi o altri fondi di garanzia, che potrà salire al 100% una volta ottenuta l'autorizzazione della Commissione Europea e a condizione che le garanzie rilasciate dal Confidi non superino il 90% e a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito assunto dal Fondo;
  • può essere richiesta anche su operazioni già perfezionate ed erogate dopo il 31 gennaio e non oltre 3 mesi dalla presentazione della richiesta e, comunque, a patto che il finanziatore riduca il tasso di interesse applicato all'impresa e comunichi tale riduzione al Fondo;
  • è estesa automaticamente in caso di sospensione del pagamento della quota capitale o dell'intera rata di finanziamenti già garantiti dal Fondo;
  • non prevede il pagamento della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie (a carico dei soggetti finanziatori richiedenti).

La garanzia è concessa anche in favore di imprese che presentano dopo il 31 gennaio 2020 esposizioni nei confronti del finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate o che dopo  31 dicembre 2019, sono state ammesse a procedure concorsuali (concordati in continuità, art. 182 bis o art. 67) del predetto decreto, purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, sia convinta che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

Inoltre:

  • possono beneficiare della garanzia diretta all'80% e del 90% della garanzia Confidi anche operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo di almeno il 10% dell'importo del debito residuo;
  • per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

Misure per garantire la continuità delle aziende

Al fine di assicurare la regolare prospettiva di continuità aziendale, per le imprese che prima dell’emergenza sanitaria erano in equilibrio, il decreto prevede una serie di misure:

- possibilità in sede di redazione del bilancio in corso, di adottare i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso;

- eliminazione delle cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale;

- coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.

Anche per la disciplina del fallimento sono state considerate le seguenti misure:

- sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza;

- sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori (quindi quando il periodo emergenziale sarà passato, i creditori potranno se del caso proporre le azioni revocatorie);

- viene disposto il rinvio integrale dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) al 1° settembre 2021.

Inoltre:

- se eseguiti entro il 16 aprile, si considerano regolarmente effettuati i versamenti originariamente in scadenza il 16 marzo e prorogati al 20 marzo 2020 dal decreto Cura Italia. In tal caso non sarà irrogabile alcuna sanzione, né saranno dovuti interessi. Il decreto sulla liquidità delle imprese prevede, in sostanza, una rimessione in termini per i contribuenti che, tratti in errore, potrebbero aver omesso il versamento di tributi i cui termini di pagamento non sono stati sospesi dal D.L. n. 18/2020. La rimessione in termini vale anche per i contribuenti di maggiori dimensioni, con ammontare di ricavi/compensi nel periodo d’imposta precedente superiore a 2 milioni di euro, che avrebbero dovuto versare IVA, ritenute e contributi entro il 20 marzo.

- differito al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le CU relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomi. Inapplicabile inoltre la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni se le stesse vengono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2020.

I CAF e i professionisti abilitati possono poi acquisire telematicamente le deleghe dei contribuenti necessarie per gestire l'attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730. E, da ultimo, prorogati i termini di validità per i DURF rilasciati dall’Agenzia delle Entrate.

Giustizia

Con l’attuale decreto viene inoltre previsto l’ulteriore spostamento, dal 15 aprile all’11 maggio, del termine concernente:

- il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari,

- la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali);

- la sospensione dei termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali richieste o chiarimenti compatibilmente con le riduzioni di orario vigenti oppure per e-mail.