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Iperammortamento decreto attuativo

L'11 giugno 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Attuativo (D.M. 4 maggio 2026, firmato di concerto dai Ministri Urso - MIMIT e Giorgetti - MEF) dell'Iperammortamento 2026, la misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, commi 427-436) in sostituzione dei precedenti crediti d'imposta Transizione 4.0 e 5.0.

Di seguito un riepilogo analitico di tutto ciò che è necessario sapere per accedere all'agevolazione.

1. CHE COS'È – IL MECCANISMO DI BASE

L'iperammortamento NON è un credito d'imposta compensabile in F24. Si tratta di una maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile dei beni acquistati: l'impresa porta in deduzione una somma superiore al costo reale del bene, riducendo la base imponibile ai fini IRES o IRPEF.

Il vantaggio non è immediato sulla liquidità, ma si distribuisce lungo l'intera vita fiscale del bene. Attenzione: se l'impresa è in perdita, il beneficio non genera un credito d'imposta ma incrementa la perdita fiscale riportabile nei 5 esercizi successivi (entro l'80% del reddito imponibile).

2. PERIODO DI APPLICAZIONE

La misura copre gli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Il decreto precisa che il "completamento" coincide con la data di effettuazione dell'investimento ai sensi dell'art. 109, commi 1 e 2, TUIR, indipendentemente dai principi contabili adottati. Sono quindi inclusi anche gli acquisti ordinati nel 2025 e consegnati nel 2026.

Per i beni in leasing finanziario, il completamento coincide con la data di consegna all'impresa utilizzatrice, risultante dal verbale di consegna.

3. ALIQUOTE – SCAGLIONI ANNUALI

ATTENZIONE: le soglie sono ANNUALI, non triennali (novità rispetto alle aspettative iniziali).

  • Fino a € 2.500.000           →  maggiorazione del 180%
  • Da € 2.500.001 a € 10.000.000  →  maggiorazione del 100%
  • Da € 10.000.001 a € 20.000.000 →  maggiorazione del  50%
  • Oltre € 20.000.000           →  nessuna agevolazione

Esempio pratico: un'impresa che acquista un impianto da € 1.000.000 potrà ammortizzare fiscalmente € 2.800.000 (€ 1.000.000 + 180% = € 1.800.000 di maggiorazione), con un risparmio d'imposta di circa € 432.000 considerando un'aliquota IRES del 24%.

4. BENI AMMISSIBILI

Sono agevolabili due categorie di investimenti:

a) BENI STRUMENTALI 4.0 (Allegati IV e V della L. 199/2025, che ricalcano gli ex Allegati A e B della L. 232/2016):

   - Beni materiali: impianti robotizzati, sistemi di visione artificiale, macchine CNC interconnesse, sistemi di magazzino automatizzato, AGV, cobots, ecc.

   - Beni immateriali: software industriale capitalizzato, sistemi MES/ERP industriale, piattaforme AI, sistemi di digital twin, infrastrutture HPC, ecc.

   - Requisito tecnico: i beni devono rispettare le caratteristiche tecnologiche 4.0 (5+2 requisiti) e risultare interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

b) IMPIANTI FER PER AUTOCONSUMO:

   - Impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, ecc.) destinati all'autoconsumo.

   - Sistemi di accumulo (BESS) asserviti a nuovi impianti di generazione.

   - Vincolo dimensionale: l'impianto non deve superare il 105% del fabbisogno energetico dell'esercizio precedente.

   - Per il fotovoltaico sono previsti costi massimi ammissibili tabulati nell'allegato al decreto (da € 1.420/kW per potenze ≤ 20 kWp fino a € 840/kW per potenze > 1.000 kWp).

NON sono agevolabili:

   - Software fruiti in modalità SaaS (canoni periodici): trattandosi di costi di esercizio, non generano quote di ammortamento agevolabili. ★ NOVITÀ NEGATIVA rispetto alle bozze circolate.

   - Beni già agevolati con crediti Transizione 4.0/5.0 per i medesimi investimenti.

CLAUSOLA MADE IN EU: eliminata per la quasi totalità dei beni grazie al D.L. 38/2026. Unica eccezione: i pannelli fotovoltaici devono essere iscritti nell'apposito registro ENEA.

5. LA PROCEDURA – 5 COMUNICAZIONI AL GSE

★ NOVITÀ: la procedura è più articolata rispetto ai precedenti piani Transizione 4.0 e 5.0.

L'accesso avviene ESCLUSIVAMENTE tramite la piattaforma telematica del GSE (con SPID o CIE). La sequenza obbligatoria prevede cinque comunicazioni:

  [1] COMUNICAZIONE PREVENTIVA

      → Da inviare PRIMA di effettuare l'investimento.

      → Contenuto: dati identificativi dell'impresa, tipologia dei beni, importi previsti, data stimata di interconnessione; per gli impianti FER anche la data prevista di entrata in funzione.

      → Questa comunicazione "prenota" le risorse disponibili.

  [2] COMUNICAZIONE DI CONFERMA

      → Da trasmettere entro 60 giorni dall'esito positivo del GSE sulla comunicazione preventiva.

      → Occorre dimostrare il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, con i dati identificativi delle relative fatture.

      → LEASING: il requisito del 20% si considera soddisfatto con la sola stipula del contratto e la sottoscrizione dell'ordine di acquisto da parte della società concedente.

      → NB: il 20% non deve essere pagato necessariamente all'ordine, ma deve risultare versato entro i 60 giorni dalla comunicazione preventiva positiva.

  [3] COMUNICAZIONE DI COMPLETAMENTO

      → Da trasmettere dopo il completamento dell'investimento e l'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale.

      → Termine ultimo: 15 novembre 2028 (con eventuale proroga di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE).

      → Il beneficio decorre fiscalmente dal periodo d'imposta in cui viene trasmessa questa comunicazione, a condizione che il bene sia entrato in funzione.

  [4] COMUNICAZIONE PERIODICA ANNUALE – entro 20 GENNAIO

      → Rendicontazione degli investimenti effettuati nell'anno precedente, costi sostenuti e previsione di utilizzo del beneficio nell'esercizio in corso.

      → ★ NOVITÀ: introdotta su richiesta della Ragioneria dello Stato per il monitoraggio della spesa pubblica.

      → Si applica agli investimenti dal 2027 in poi (non a quelli 2026, per i quali il termine è già decorso).

  [5] COMUNICAZIONE INTEGRATIVA ANNUALE – entro 30 GIUGNO

      → Piano di ammortamento con le quote dell'incentivo imputate in ciascun esercizio fiscale.

      → Stesse decorrenze della comunicazione al punto 4.

      → NB: per un bene acquistato nel 2026 con aliquota di ammortamento del 10%, le comunicazioni si protrarranno fino al 2036.

SANZIONE: la mancata o tardiva trasmissione di qualsiasi comunicazione comporta la PERDITA DEFINITIVA del beneficio.

6. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

★ NOVITÀ IMPORTANTE rispetto al passato:

La perizia tecnica asseverata è OBBLIGATORIA per TUTTI i beni, senza alcuna soglia minima. Con i precedenti piani Transizione 4.0 e 5.0 era ammessa l'autocertificazione del legale rappresentante per beni di valore inferiore a € 300.000. Con l'iperammortamento 2026 questa possibilità è soppressa.

È inoltre necessaria:

   - Certificazione contabile (da parte di revisore o soggetto abilitato) che attesti il sostenimento e la correttezza dei costi.

   - Documentazione delle fatture con apposita dicitura che faccia riferimento alle norme agevolative (come già in uso per Industria 4.0).

7. CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

L'iperammortamento è CUMULABILE con:

   - Credito d'imposta ZES Unica (per imprese localizzate nel Mezzogiorno)

   - Nuova Sabatini (per il finanziamento dei beni strumentali tramite istituti di credito)

NON è cumulabile con:

   - Crediti d'imposta Transizione 4.0 e 5.0 per i medesimi beni

8. STATO ATTUALE E PROSSIMI PASSI

Il decreto attuativo è pubblicato in Gazzetta Ufficiale dall'11 giugno 2026. La piattaforma GSE sarà operativa da domani alle 12,00.

Cosa consigliamo di fare sin d'ora:

   ✔ Verificare se i beni che si intende acquistare rientrano negli Allegati IV e V

   ✔ Individuare per tempo il perito tecnico asseveratore (obbligatorio per tutti)

   ✔ Prepararsi a inviare la comunicazione preventiva al GSE non appena possibile

   ✔ Per chi ha già effettuato investimenti dal 1° gennaio 2026: conservare tutta la documentazione (ordini, fatture acconto 20%, bolle di consegna, verbali di interconnessione)

   ✔ Per investimenti in leasing: verificare che il contratto e l'ordine del concedente siano già formalizzati, non occorre in questo caso (leasing) versare il 20% ; per i beni in leasing, infatti,  il requisito dell'acconto minimo del 20% si considera soddisfatto semplicemente con la stipula del contratto e l'impegno all'acquisto sottoscritto dalla società di leasing. L'azienda utilizzatrice non è tenuta a versare materialmente un anticipo pari al 20% del costo del bene.

Lo studio rimane a disposizione per valutare con Lei la convenienza della misura, verificare l'ammissibilità degli investimenti pianificati e assisterLa in tutte le fasi della procedura.