CIRCOLARI E NEWS

Decreto con agevolazioni per consumi energetici

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022, il D.L. 21/2022, c.d. Decreto Ucraina, con il quale il Governo introduce misure urgenti

per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti per alcuni aspetti rilevanti.

Articolo 1

Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante A decorrere dal 21 marzo e fino al 21 aprile, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all'Allegato I, D.Lgs. 504/1995, sono rideterminate con riduzioni rispetto a quanto in vigore.

Articolo 2

Bonus carburante ai dipendenti

Limitatamente al 2022, è previsto che l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, Tuir.

Articolo 3

Credito d'imposta per le imprese per l'acquisto di energia elettrica

Viene introdotto, in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto Mise 21 dicembre 2017, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel II trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al I trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, entro il 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000.

Il credito d'imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Il credito è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, Tub, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64, Tub, ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli.

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta, che viene rilasciato ai sensi dell'articolo 35, D.Lgs. 241/1997.

Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

Con provvedimento direttoriale l’Agenzia delle entrate individuerà le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica.

Articolo 4

Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale.

Viene previsto, per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5, D.L. 17/2022, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel II trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del  gas naturale, calcolato come media, riferita al I trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia  subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, entro il 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000. Il credito d'imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, Tub, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64, Tub, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie

richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta, che viene rilasciato ai sensi dell'articolo 35, D.Lgs. 241/1997.

Articolo 5

Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore . Vengono previsti i seguenti incrementi dei crediti di imposta introdotto con il D.L. 17/2022:

1. il contributo previsto per le c.d. imprese energivore (articolo 4) passa dal 20 al 25%;

2. il contributo previsto per le c.d. imprese gasivore (articolo 5) passa dal 15 al 20%.

Articolo 6

Bonus sociale elettricità e gas

Viene stabilito che per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas cui all'articolo 1, comma 3, D.M. 29 dicembre 2016, è pari a 12.000 euro.

Articolo 8

Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici

Viene introdotta la possibilità per le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a 24. Viene rifinanziato il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022.

Articolo 9

Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale

Viene stabilito che i crediti d'imposta di cui:

- all'articolo 15, D.L. 4/2022; e

- agli articoli 4 e 5, D.L. 17/2022

riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2022 e sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, Tub, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64, Tub, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122- bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli.

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta, che viene rilasciato ai sensi dell'articolo 35, D.Lgs. 241/1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, saranno definite le modalità attuative comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, D.L. 34/2020, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, sempre D.L. 34/2020.

Inoltre, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I, D.L. 21/2022 rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40 D.Lgs. 148/2015 (Fis e Fondi di solidarietà) che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni sia riconosciuto un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di otto settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. Infine, si esonerano i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A, D.L. 21/2022 che, a decorrere dal 22 marzo 2022 e fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa dal pagamento della contribuzione addizionale.

Articolo 12

Esonero contributivo

L'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, L. 178/2020 (esonero under 36) è riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale (articolo 1, comma 852, L. 296/2006), ovvero lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei 6 mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.

Articolo 19

Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari . Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, le esposizioni in essere al 21 marzo 2022, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese medesime, possono essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a 25 anni. Nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Regolamento 1408/2013 e dal Regolamento (UE) 717/2014, le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione di cui sopra possono essere assistite dalla garanzia gratuita fornita da Ismea. Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di Ismea, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

Articolo 22

Credito d'imposta per Imu in comparto turismo

Viene introdotto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per le imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive

 all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50% di quanto versato titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell’Imu per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, senza applicazione dei limiti  di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

Articolo 37

Contributo straordinario contro il caro bollette . Viene introdotto, per l'anno 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

Il contributo è dovuto anche dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione Europea. Il contributo, a contrario, non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti. La base imponibile del contributo è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021.

Il contributo si applica nella misura del 10% nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a 5 milioni di euro. Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10%. Ai fini del calcolo del saldo si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'Iva, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'Iva, indicato nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.

I soggetti tenuti al pagamento del contributo che partecipano a un gruppo Iva costituito ai sensi dell'articolo 70-quater, D.P.R. 633/1972, per determinare i saldi assumono i dati delle fatture emesse e ricevute dal Gruppo Iva che riportano il codice fiscale dei suddetti soggetti, secondo quanto previsto dall'articolo 3, D.M. 6 aprile 2018, e per le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo Iva, i dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai sensi del D.P.R. 600/1973.

Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2022. Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate saranno definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo.

Il contributo non è deducibile ai fini Ires e Irap.