CIRCOLARI E NEWS

Cessioni credito ristrutturazioni e bonus hotel

 

Ristrutturazioni e obbligo visti di conformità

Con l’entrata in vigore venerdì scorso 12 novembre 2021 del D.L. 157/2021, lo scenario di fruizione delle agevolazioni fiscali cambia in modo radicale.

L’intervento normativo appare come una “reazione” del sistema alle frodi che sono state perpetrate nell’ambito della piattaforma per la cessione dei crediti e gli sconti in fattura nel suo primo anno di operatività: secondo le indicazioni venute dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate sarebbero stati già accertati, infatti, 800 milioni di crediti inesistenti.

Tre sono le direttrici in cui si è mosso il legislatore:

  1. estensione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità;
  2. effettuazione di controlli preventivi nei casi “a rischio”;
  3. regolamentazione dei controlli dell’Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda il primo punto, per beneficiare del superbonus il visto di conformità diviene necessario, non più soltanto per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, ma anche in caso di utilizzo della detrazione in dichiarazione dei redditi. Altra novità sostanziale è rappresentata dal fatto che l’obbligo del visto di conformità viene esteso a tutte le agevolazioni edilizie per le quali l’articolo 121 del decreto Rilancio prevede la possibilità di cessione del credito o sconto in fattura: diviene quindi necessario anche per bonus ristrutturazioni, bonus facciate, ecobonus, sismabonus, installazione di impianti di riscaldamento e  fotovoltaici,  colonnine di ricarica.Ma ci sono modifiche importanti anche per quanto concerne la valutazione della congruità dei prezzi. Nell’ambito del comma 13-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, viene inserita, a fianco del riferimento ai prezziari, la previsione dell’introduzione di valori massimi stabiliti per taluni categorie di beni con decreto del Ministro della transizione ecologica, decreto la cui emanazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 157/2021.

Viene inoltre estesa l’asseverazione della congruità delle spese da parte dei tecnici abilitati a tutte le agevolazioni edilizie: questo però soltanto in caso di cessione del credito o sconto in fattura, non se si fruisce dell’agevolazione con la detrazione in dichiarazione.

Per quanto concerne il punto dei controlli preventivi, regolamentato dall’articolo 2 del D.L. 157/2021, viene inserito nel decreto Rilancio un nuovo articolo 122-bis che prevede che l’Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, possa sospendere per un periodo non superiore a 30 giorni gli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio. La sospensione è finalizzata all’effettuazione di un controllo preventivo: nel caso in cui siano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata, in caso contrario produce gli effetti previsti. Il comma 4 dell’articolo  prevede poi che i soggetti obbligati all’applicazione della normativa antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni dei crediti d’imposta non possono procedere all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del D.Lgs. 231/2007: si tratta, rispettivamente, dell’obbligo di segnalazione all’UIF delle operazioni sospette e di astensione dal compimento delle operazioni nei casi di impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela. L’articolo 3 del D.L. 157/2021 è dedicato, infine, ai controlli dell’Agenzia delle Entrate, non solo nell’ambito del superbonus e delle altre agevolazioni edilizie, ma anche in relazione alle altre agevolazioni introdotte a causa della pandemia.

La disposizione stabilisce che la contestazione da parte dell’Ufficio avviene, salvo disposizioni specifiche, con avviso di recupero del credito d’imposta che deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. Al riguardo vi facciamo presente che il nostro Studio NON appone visti di conformità per propria scelta sulle pratiche ristrutturazioni, a causa delle pesanti responsabilità penali e dei notevoli costi assicurativi.

E’ necessario quindi rivolgersi a CAF, patronati e similari.

Superbonus ristrutturazione alberghi e strutture ricettive

Beneficiari

Destinatari del bonus sono le imprese del turismo di tipo alberghiero, le strutture che svolgono attività agrituristica e quelle ricettive all’aria aperta (campeggi), le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, inclusi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici.

Spese ammesse

Gli interventi ammissibili alle agevolazioni devono essere realizzati tra la data di entrata in vigore del decreto (7 novembre 2021) ed il 31 dicembre 2024. Il credito d’imposta spetta anche per interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi al 7 novembre 2021, a condizione che le spese siano sostenute a decorrere da quella data. Per gli interventi già conclusi continuano a valere le regole dettate dal Decreto Agosto (articolo 79, Dl 104/2020). Sono ammessi anche i costi di progettazione. In dettaglio, sono ammissibili i seguenti interventi:

  1. incremento efficienza energetica e riqualificazione antisismica,
  2. eliminazione barriere architettoniche,
  3. opere edilizie (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione) funzionali alla realizzazione degli interventi indicati nei primi due punti,
  4. realizzazione di piscine termali e acquisizione attrezzature e apparecchiature per le attività termali,
  5. digitalizzazione (wi-fi, siti web responsive per il Mobile, programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare servizi turistici su siti e piattaforme specializzate, consulenza per comunicazione e marketing digitale, strumenti per la promozione di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità di cui all’articolo 9, comma 2, Dl 83/2014).

Incentivi

Per i beneficiari ammessi alla platea che realizzano gli interventi agevolabili nell’arco di tempo indicato, sono concessi sia un credito d’imposta sia di un contributo a fondo perduto. Il cumulo è però ammesso soltanto a condizione che non venga superato l’ammontare dei costi sostenuti. Vanno inoltre rispettate le condizioni e i limiti europei previsti per gli aiuti de minimis, tenendo conto delle deroghe concesse dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.

Entrambi gli incentivi – non cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni concesse per i medesimi interventi –  sono erogati fino a esaurimento delle risorse (100 milioni di euro per il 2022, 180 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni per il 2025), con una riserva del 50% per investimenti di riqualificazione energetica, sempre in ordine cronologico. Gli interessati devono presentare domanda telematica in cui auto-dichiarano il possesso dei requisiti, secondo modalità rese note da un futuro provvedimento del Ministero del Turismo.

N.B. Per le spese ammissibili non coperte da incentivi (credito d’imposta e contributo a fondo perduto), si può chiedere un finanziamento agevolato se almeno il 50% di tali costi riguardi interventi di riqualificazione energetica.

Credito d’imposta

Il cosiddetto Superbonus Alberghi è quindi un  credito d’imposta pari all’80% delle spese, non rileva ai fini IRAP ed è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 senza applicazione di limiti, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello degli interventi. E’ prevista la possibilità di cessione del credito, con le consuete regole (cessione totale o parziale, con eventuale ulteriore cessione a terzi).

Contributo a fondo perduto

Il CFP non può eccedere il 50% delle spese ammissibili ed è concesso nella misura massima di 100 mila euro. In pratica, alle imprese del turismo è riconosciuto un CFP di importo massimo 40mila euro, elevabile:

  • di ulteriori 30mila euro per interventi di digitalizzazione e innovazione sul 15% dell’investimento,
  • di ulteriori 20mila euro per imprenditoria femminile oppure imprenditoria giovanile (società cooperative o di persone costituite per almeno il 60% da giovani di età tra i 18 e i 35 anni, società di capitali con almeno i due terzi delle quote possedute da giovani e con organi di amministrazione costituiti per almeno i due terzi da giovani, imprese individuali gestite da giovani),
  • di ulteriori 10mila euro per le imprese del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Il contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione a fine lavori ma è possibile chiedere un anticipo fino al 30% presentando garanzia fideiussoria rilasciata da una banca, un’impresa assicurativa o un intermediario finanziario iscritto al relativo albo (articolo 106, Dlgs 385/1993), oppure tramite cauzione (contanti, bonifico, assegni circolari o titoli di Stato).

Altre misure per il Turismo

  • Creazione di una sezione speciale per le imprese del settore turistico nel Fondo di garanzia PMI: investimenti con garanzie per 2,7 miliardi di euro, il 40% alle imprese del Sud, il 30% a startup under 35 o femminili;
  • nuovo fondo rotativo per il sostegno a imprese e investimenti nel turismo: garanzia sul 35% delle spese e dei costi ammissibili nel limite di 40 milioni sia per il 2022 e per il 2023 e 50 milioni per ciascuno degli anni successivi, il 50% degli interventi a riqualificazione energetica e innovazione digitale;
  • per agenzie di viaggi e tour operator credito d’imposta digitalizzazione al 50% dei costi sostenuti fino a 25mila euro, anche per acquisto di siti e portali web, automatizzazione dei servizi di prenotazione e vendita di alloggi e pernottamenti.