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Green Pass cosa bisogna fare dal 06 agosto 2021

A far data dal 6 agosto 2021, in qualsiasi “zona Covid” (bianca, gialla, arancione o rossa)

l’accesso ai servizi di ristorazione, svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso, è consentito esclusivamente ai clienti/utenti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

Possono dunque accedere alle predette attività i cittadini in possesso del certificato verde per:

✓ avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;

✓ vaccinazione con prima dose, a far data dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione e con validità fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;

✓ avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;

✓ effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

L’obbligo di possesso del certificato verde non si applica ai soggetti che non rientrano nell’obbligo vaccinale, dunque ai ragazzi al di sotto dei dodici anni di età e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Nel caso delle feste conseguenti a cerimonie permane invece l’obbligo di possesso del certificato verde anche per i bambini sotto i dodici anni, ovviamente acquisibile solo mediante tampone, non valendo per essi l’obbligo vaccinale.

I soli bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dal requisito del possesso della certificazione verde per la partecipazione ai banchetti nell'ambito di cerimonie ed eventi analoghi, ma solo se i partecipanti siano meno di sessanta (quanto qui affermato è dovuto alle previsioni in merito della legge n. 106, del 23 luglio, successiva al DL che qui si commenta, DL n. 105, del 22 luglio).

Le verifiche sono a carico dei titolari o gestori del servizio di ristorazione, per l’accesso al quale occorre disporre del certificato verde, con le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno 2021, dunque utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile VerificaC19.

I soggetti deputati al controllo sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.

Ai cittadini e ai soggetti cui compete la verifica delle condizioni stabilite per l’accesso al servizio di ristorazione si applica, in caso di violazione degli obblighi, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.

Inoltre, a decorrere dalla terza violazione, in tre giornate diverse, delle predette disposizioni, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni

Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate.

Come avviene la verifica

  1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
  2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
  3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
  4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

Chi sono gli operatori che possono verificare la Certificazione

  1. I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.
  2. Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
  3. I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
  4. Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
  5. I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

L’App VerificaC19 è gratuita.

L'app può essere scaricata gratuitamente ed è compatibile con tutti i dispositivi dotati di sistema operativo Android 8.0 o iOS 12.1 e versioni successivi. I requisiti fondamentali per il corretto funzionamento dell'app sono 2:

  • possibilità di accesso alla rete (via Wi-Fi o SIM)
  • fotocamera posteriore per scannerizzare il QR Code

Non è necessario restare costantemente connessi alla rete, è sufficiente che l'app si colleghi ad internet almeno una volta al giorno, per aggiornare il database e garantire il corretto controllo delle certificazioni. Ecco i link per scaricare l'app VerificaC19 da Play Store e App Store:

VerificaC19 – iOS

VerificaC19 – Android

La procedura di controllo del Green Pass è piuttosto semplice, il “soggetto verificatore” richiede al cittadino la certificazione (cartacea o digitale), una volta inquadrato il codice QR VerificaC19 ne controlla la validità. A questo punto l'app mostra a schermo le generalità del cittadino, che è tenuto a mostrare un documento di identità (in corso di validità) per incrociare i dati e completare la verifica.

Per i turisti stranieri:

Per chi arriva da un Paese della UE con il Green Pass europeo, attraverso il QR Code, non ci dovrebbero essere problemi. Il problema nasce nel momento in cui il turista si presentasse senza QR Code, o nel caso in cui il sistema italiano non lo riuscisse a leggere. La legge dice che in sostituzione è sufficiente esibire il cartaceo, e questo, finora, ci ha lasciato abbastanza tranquilli. C’è un però, un problema prettamente linguistico: un documento, redatto dall’autorità sanitaria di un Paese come Finlandia o Olanda, giusto per fare un esempio, ha bisogno di essere tradotto in una delle lingue ufficialmente riconosciute dall’Unione Europea, ossia inglese, francese o spagnolo. A dirlo è una circolare (la n. 34414 del 30 luglio 2021), pubblicata dal Ministero della Salute, che dice che la certificazione vaccinale deve essere o in italiano, o in inglese, o in francese o on spagnolo. Se non è in una di queste lingue, ci deve essere la traduzione giurata, quindi certificata, alla partenza o all’arrivo, che attesti il contenuto del Green Pass, e quindi i dati anagrafici, l’avvenuta vaccinazione, la data della vaccinazione e i dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato. L’altra cosa assurda è che se invece si tratta di una persona guarita dal Covid-19, la traduzione giurata ci vuole a prescindere, anche in presenza di documentazione digitale”.

Come detto, però, c’è ancora incertezza, “bisogna capire se questa regola, presente nella circolare del Ministero della Sanità, sia da applicare solo ai Paesi extra Ue - Usa, Giappone, Australia, Canada - o a tutti i Paesi stranieri. Ad oggi, sembra sia da applicare a tutti i Paesi stranieri, ma anche se così non fosse, nel caso in cui si presenti - restando sull’esempio di prima - un turista finlandese senza QR Code, o non funzionante, o ci fidiamo del cartaceo, o è un nodo difficile da sciogliere. In questa cornice, poi, resta l’impossibilità per i russi di entrare in Italia, se non con un tampone, perché il vaccino Sputnik non è tra quelli riconosciuti dall’Ema, tra cui rientrano invece Comirnaty (Pfizer-BioNtech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca) e Janssen (Johnson & Johnson). C’è ovviamente la possibilità che il russo sia guarito, e in quel caso ci vuole la traduzione giurata della documentazione.