CIRCOLARI E NEWS

Approfondimento misure decreto Sostegni bis

Circolare di approfondimento Decreto Sostegni e Sostegni – bis.

Principali argomenti trattati:

1 – Contributo a fondo perduto

2 – Altre disposizioni fiscali

3 – Misure generali e novità in sede di conversione in legge del primo decreto Sostegni

4 – Novità fiscali del Sostegni-bis

5 – Turismo e settore giochi

6 – Misure di liquidità alle imprese

7 – Agenzie di viaggio e tour operator – rimborsi

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

La misura si articola in 3 modi:

  • Automatica: è introdotto un nuovo contributo a fondo perduto in favore di tutti i soggetti  che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto, riconosciuto in  modo automatico e senza presentare una nuova istanza, di importo pari alla somma  erogata ai sensi dell’art.1 del D.L. Sostegni. Di fatto si tratta di una replica dell’intervento  previ-sto dal primo Decreto “sostegni”, con un contributo a fondo perduto per le partite IVA  con determinate classi di ricavi, che abbiamo subito un calo del fatturato di almeno il 30 per  cento tra il 2019 e il 2020;
  • Ulteriore contributo, su istanza da presentare, basata sul calo medio mensile del  fatturato. Al riguardo il contributo in questione è riconosciuto ai soggetti con ricavi o compensi nel  2019 fino a 10 milioni di euro e che nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo  2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 abbiano subito  una riduzione di fatturato e corrispettivi pari almeno al 30%. In tale ambito, è chiarito che i soggetti che hanno già ottenuto l’erogazione del contributo  automatico, potranno comunque ottenere l’eventuale maggior valore del contributo  effettivamente spettante, risultante dalla differenza dei due risultati (di conseguenza l’Agenzia  non darà seguito all’istanza del contribuente se da quest’ultima derivi un contributo inferiore  rispetto a quello automatico spettante).

Ai fini del calcolo dell’importo riconosciuto:

- Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo automatico il calcolo è  basato sul classico meccanismo per scaglioni di ricavi e compensi, con percentuali che  vanno dal 60%  al 20% da applicare al predetto scostamento;

- Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo automatico il calcolo è  basato su un revisionato meccanismo per scaglioni di ricavi e compensi, con percentuali  che vanno dal 90% al 30% da applicare al predetto scostamento;

La terza componente ha una finalità perequativa e si concentra, infatti, sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Il contributo in questione spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato  economico d’esercizio 2020, rispetto a quello relativo al 2019, in misura pari o superiore alla  percentuale definita con decreto attuativo del MEF; L’ammontare dello stesso è determinato applicando alla predetta differenza al netto dei  contributi a fondo perduto già erogati  una percentuale che verrà definita con decreto attuativo del MEF.

Al riguardo si ritiene necessario evidenziare che la disposizione prevede espressamente che  l’istanza per il riconoscimento del contributo in questione può essere trasmessa solo  se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 è presentata entro il  10 settembre 2021.

ALTRE IMPORTANTI DISPOSIZIONI FISCALI

Tra le principali disposizioni di disposizioni di carattere fiscale, nella conversione in Legge del  D.L. Sostegni indichiamo:

  • confermata la proroga del termine per il versamento delle somme dovute per le c.d.  “definizioni agevolate” (rottamazione-ter e saldo e stralcio). In particolare, la disposizione prevede che le rate scadenti nel 2020 potranno essere  versate senza decadere dal beneficio entro il 31 luglio 2021, mentre quelle in scadenza il  28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 potranno essere versate senza  decadere dal beneficio entro il 30 novembre 2021. Si ricorda che, con riferimento ai predetti termini, la disposizione prevede espressamente  il riconoscimento di 5 giorni di tolleranza;
  • confermate le disposizioni in merito all’annullamento automatico dei debiti di importo  residuo fino a 5.000 euro, risultanti alla data del 23 marzo 2021, comprensivi di capitale,  interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni e risultanti dai carichi affidati agli agenti  della riscossione negli anni 2000-2010 (compresi anche quelli oggetto di rottamazione),  per i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno dichiarato redditi fino a 30.00 euro;
  • confermata la possibilità di beneficiare della definizione agevolata delle somme dovute a  seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2017  e 2018 per i soggetti economici che, nel 2020, abbiano subìto una contrazione del volume  d’affari rispetto a quello del 2019 maggiore del 30%. In sintesi, il beneficio consiste  nell’azzeramento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con gli avvisi bonari;  restano pero’ dovuti imposte, interessi e contributi previdenziali.

MISURE DI CARATTERE GENERALE  D.L. SOSTEGNI – CONVERSIONE IN LEGGE - NOVITA’

Proroga dal 30 aprile 2021 al 30 settembre  2021 del termine per il pagamento, senza  sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata  per effetto dell’errata applicazione delle  previsioni di esonero di cui all’articolo 24  del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020),  in  caso di errori sul Temporary Framework;

Introdotta la possibilità di beneficiare della  rivalutazione prevista dal Decreto Agosto  anche nel bilancio dell’esercizio 2021, a  condizione che i beni non siano stati  rivalutati nel bilancio  precedente.  Al riguardo, però, la “rivalutazione 2021”,  può avere solo efficacia civilistica (e non  fiscale) e non è prevista la possibilità di  affrancare la riserva di rivalutazione nel  2021.

Esenzione per l’anno 2021 dal  versamento della prima rata IMU relativa agli immobili posseduti dai soggetti  passivi che presentino, di fatto, i requisiti  per poter beneficiare del contri- buto a fondo  perduto di cui all’art. 1 del D.L. Sostegni  (requisito dimensionale, calo di fatturato,  etc.) Al riguardo si evidenzia che l’esenzione in  questione si applica solo agli immobili nei  quali i soggetti passivi esercitino le attività  di cui sono anche gestori.

Disposta la proroga al 31 dicembre 2021 (in luogo del precedente 30 giugno 2021)  dell’esenzione dal versamento del canone  patrimoniale di concessione, autorizzazione  o esposizione  pubblicitari e del canone per  l'occupazione delle aree destinate ai  mercati.

Di conseguenza:

- al fine di promuovere la ripresa delle  attività turistiche danneggiate  dall’emergenza epidemiologica da  COVID-19, le imprese di pubblico  esercizio di cui all'articolo 5 dell legge 25  agosto 1991, n. 287, titolari di  concessioni o di autorizzazioni  concernenti l'utilizzazione del suolo  pubblico, già esonerate dal 1° maggio  2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi  dell'articolo 181, comma 1, del decreto[1]legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020, n. 77, sono esonerate, dal 1°  gennaio 2021 al 31 dicem- bre 2021, dal  pagamento del canone di cui all'articolo  1, commi 816 e seguenti, della legge 27  dicembre 2019, n. 160;

- In considerazione dell'emergenza  epidemiologica da COVID-19, i titolari  di concessioni o di autorizzazioni  concernenti l'utilizzazione temporanea  del suolo pubblico per l'esercizio del  commercio su aree pubbliche, di cui al  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,  già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15  ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181,  comma 1-bis, del decreto -legge n. 34 del  2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021  al 31 dicembre 2021, dal pagamento del  canone di cui all'articolo 1, commi 837 e  seguenti, della legge n. 160 del 2019.

MISURE DI CARATTERE GENERALE D.L. SOSTEGNI-BIS NOVITA’ INTRODOTTE

Tax Credit Locazioni

Introdotto per tutti i soggetti  originariamente esclusi per il 2021 dalla  disposizione in questione e in relazione ai  canoni versati con riferimento a  ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a  maggio 2021, la possibilità di usufruire del  credito d’imposta nella misura del 60%  dell’ammontare mensile del canone di  locazione di immobili a uso non abitativo e  del 30% dell’ammon- tare mensile dei canoni  per affitto d’azienda.

In sintesi, sotto il profilo soggettivo la  predetta agevolazione spetta ad esercenti  attività d'impresa, arte o professione, con  ricavi o compensi nel 2019 non superiori a  10 milioni di euro, non- ché agli enti non  commerciali, compresi gli enti del terzo  settore e gli enti religiosi civilmente  riconosciuti, a condizione che l’ammontare  medio mensile del fatturato e dei  corrispettivi del pe- riodo compreso tra il 1 aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore  almeno del 30% rispetto all'ammontare  medio mensile del fatturato e dei  corrispettivi del medesimo periodo del  2019. Il cre- dito d’imposta spetta anche in  assenza dei predetti requisiti ai soggetti che  hanno iniziato l'attività a partire dal 1°  gennaio 2019.

Agevolazioni TARI

Nello stato di previsione del Ministero  dell’interno è istituito un fondo con una  dotazione di 600 milioni di euro per l’anno  2021, finalizzato alla concessione da parte  dei Comuni di una riduzione  della TARI, al  fine di attenuare l’impatto finanziario  derivante dal perdurare della pandemia sulle  categorie economiche interessate dalle  restrizioni nell’esercizio delle attività.

Fondo per il sostegno delle attività  economiche chiuse

In favore delle attività economiche per le  quali sia stata disposta, nel periodo  intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data  di conversione del decreto, la chiusura per  un periodo complessivo di  almeno quattro  mesi, è istituito presso il MISE un fondo  con una dotazione di 100 milioni di euro  per l’anno 2021. I soggetti beneficiari e l’ammontare  dell’aiuto sono determinati, nei limiti della  dotazione finanziaria di cui al comma sulla  base dei criteri individuati con decreto del  Ministero dello sviluppo  economico, di  concerto con il Ministero dell’economia e  delle finanze, da adottarsi entro trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del  presente decreto. Con il medesimo decreto  si provvede  altresì ad individuare modalità  di erogazione della misura tali da garantire  il pagamento entro i successivi trenta giorni.

Credito d'imposta per la sanificazione  e l'acquisto di dispositivi di  protezione

Reintrodotto un credito d’imposta in  misura pari al 30% delle spese sostenute nei  mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la  sanificazione degli ambienti e degli  strumenti utilizzati e per l’acquisto  di  dispositivi di protezione individuale e di  altri dispositivi comprese le spese per la  somministrazione di tamponi per Covid-19.  Il credito d'imposta spetta fino ad un  massimo di € 60.000 euro per  ciascun  beneficiario, nel limite di spesa pari ad euro  200 milioni per l’anno 2021. Proroga del periodo di sospensione  delle attività dell’agente della  riscossione fino al  30 giugno 2021 , e dei termini Plastic tax .

ACE Innovativa

Al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese la norma introduce, per il periodo d’imposta 2021, un rafforzamento dell’ACE (ossia del  trattamento fiscale agevolato di aiuto alla  crescita economica). L’agevolazione rappresenta un incentivo  alla capitalizzazione delle imprese,  finalizzato ad equilibrare il trattamento  fiscale tra le imprese che si finanziano con  capitale di debito e quelle che si finanziano  con capitale proprio. Sinteticamente, la nuova agevolazione (c.d.  “Ace innovativa”) prevede che per il 2021,  il rendimento nozionale relativo alla  variazione in aumento del  capitale proprio  (di ammontare massimo pari a 10 milioni di  euro) rispetto a quello esistente alla  chiusura del periodo d’imposta 2020, è  valutato mediante applicazione dell’aliquota  percentuale pari  al 15% (per l’eventuale  eccedenza restante di variazione in  aumento il rendimento nozionale è valutato  con l’aliquota dell’1,3%).

Estensione del limite annuo dei  crediti compensabili o rimborsabili ai  soggetti intestatari di conto fiscale  per l’anno 2021

Al fine di incrementare la liquidità delle  imprese favorendo lo smobilizzo dei crediti  tributari e contributivi attraverso l’istituto  della compensazione mediante modello  F24, la disposizione prevede  che, per l’anno  2021, il limite massimo dei predetti crediti  compensabili o rimborsabili, è fissato in 2 milioni di euro per ciascun anno solare.

TURISMO D.L. SOSTEGNI NOVITA’ IN FASE DI CONVERSIONE IN LEGGE

Rivalutazione gratuita degli immobili a  destinazione alberghiera Introdotta una norma di interpretazione  autentica.

In particolare, è chiarito che la disciplina  della rivalutazione gratuita delle imprese dei  settori alberghiero e termale di cui  all’articolo 6-bis si applica anche agli  immobili a destinazione alberghiera  concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero o  termale, ovvero agli immobili in corso di  costruzione, rinnovo o completamento. Inoltre, in caso di affitto di azienda la  rivalutazione è ammessa a condizione che  le quote di ammortamento siano deducibili  nella determinazione del reddito del  concedente.

D.L. SOSTEGNI BIS NOVITA’

Tax Credit Locazioni turistico ricettive

Prevista la proroga fino al 31 luglio 2021 del credito d’imposta per i canoni di  locazione degli immobili a uso non  abitativo e affitto d'azienda in favore delle  imprese turistico-ricettive, le agenzie di  viaggio e i tour operator nel rispetto dei  requisiti già previsti per la categoria dall’art.28 del D.L. Rilancio.

Misure a sostegno del settore turistico,  delle attività economiche e  commerciali nelle città d’arte e bonus  alberghi

Previsto:

- incremento di 150 milioni di euro per  il 2021 del Fondo a sostenere le agenzie  di viaggio e i tour operator, nonché le  imprese turistico-ricettive, le guide e gli  accompagnatori turistici (ex.art.182  D.L. 34/2020);

- ampliamento del c.d. “bonus  vacanze”, che si potrà spendere anche  nelle agenzie di viaggio e presso i tour  operator;

- Prorogato fino al 2022 il termine di  validità del credito di imposta per la  riqualificazione e il miglioramento delle  strutture ricettive turistico-alberghiere  (di cui all’art. 79 D.L. 104/2020) di cui si pubblica qui di seguito uno stralcio:

1. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta ricettiva per accrescere la competitivita' delle destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi (2020 e 2021), alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi d'imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 7.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformita' alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei principi della "progettazione universale" di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e di incremento dell'efficienza energetica, ovvero per le tipologie di spesa di cui al comma 7 del presente articolo, secondo le modalita' ivi previste.

 

SETTORE GIOCHI D.L. SOSTEGNI NOVITA’ INTRODOTTE IN FASE DI CONVERSIONE IN LEGGE

Proroga termini versamento PREU

Disposta la proroga al 29 ottobre 2021, al 30  novembre 2021 e al 15 dicembre 2021 dei  termini di versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da  intrattenimento videolottery e  newslot e del  relativo canone concessorio della restante  quota del quinto bimestre 2020.

SETTORE EVENTI E PARCHI DIVERTIMENTO D.L. SOSTEGNI BIS NOVITA’

Fondo per sostenere le attività connesse  con eventi e matrimoni e i parchi  tematici

Il Fondo di cui all’art.26 del D.L. n.41/2021 da destinare al sostegno delle categorie  economiche particolarmente colpite  dall’emergenza da COVID-19, ivi incluse le  imprese esercenti attività  commerciale o di  ristorazione operanti nei centri storici e le  imprese operanti nel settore dei matrimoni e  degli eventi privati, è incrementato di 120  milioni di euro per l’anno 2021, di cui 20  milioni di euro destinati ad interventi in  favore dei parchi tematici, acquari, parchi  geologici e giardini zoologici.

MISURE IN MATERIA DI CREDITO E LIQUIDITA’ ALLE IMPRESE

L’obiettivo delle misure introdotte dal D.L. Sostegni-bis, che prevedono uno stanziamento  complessivo di circa 9 miliardi, è quello di garantire l’accesso al credito, sostenere la liquidità e  incentivare la capitalizzazione delle imprese, attraverso l’estensione di misure in vigore e  l’attuazione di nuovi interventi.

In particolare:

- è prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria sui prestiti, applicata alla quota capitale  delle esposizioni oggetto di moratoria, e sono prolungati e rimodulati gli strumenti di  garanzia emergenziali  previsti dal Fondo di Garanzia per le PMI e da Garanzia Italia di  SACE;

- Previsto il rifinanziamento del Fondo di garanzia PMI di cui alla L.662/96;

- I finanziamenti di cui alla lettera m) dell'art. 13 comma 1 del decreto Liquidità - cioè i  finanziamenti fino a 30mila euro garantiti al 100% dal Fondo, concessi in favore di PMI  e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni – che possono avere una  durata massima di 15 anni passano, per le operazioni presentate dopo il 30/06/2021,  dalla garanzia al 100% al 90%;

- Premesso che le Misure Temporanee sono state prorogate fino al 31.12.2021, per le  richieste di finanziamento e/o affidamento presentate dopo il 30 giugno 2021 a valere  sul Temporary Framework  la percentuale di garanzia passa dall’attuale 90% all'80%. Inoltre su  queste tipologie di operazioni la durata è stata estesa dagli attuali 6 anni a massimo 10  anni sempre per le richieste effettuate dopo il 30  giugno 2021. Mentre sulle operazioni  in essere alla a valere sul Temporary Framework aventi durata non superiore a 72 mesi e  già garantite al 90% dal Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L.662/96,  nel caso di  prolungamento della durata dell’operazione accordato dal soggetto finanziatore, può  essere richiesta la pari estensione della garanzia sempre al 90%, fermo restando il  predetto periodo  massimo di 120 mesi di durata dell’operazione finanziaria e la connessa  autorizzazione della Commissione europea;

- Potenziata finanziariamente la dotazione del Fondo di Garanzia Ismea per le imprese  agricole ed agroindustriali;

- Proroga al 31 dicembre 2021, inoltre, per Garanzia Italia, lo strumento previsto dal  decreto Liquidità per sostenere - attraverso la garanzia di SACE e la controgaranzia dello  Stato - la concessione di  finanziamenti alle attività economiche e d’impresa danneggiate  dall’emergenza Covid-19 e che la legge di Bilancio 2021 ha potenziato, consentendone  l'impiego anche per rinegoziare o consolidare indebitamenti esistenti. Previa notifica e  autorizzazione della Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti di cui  agli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto è innalzata a 10 anni

- nell’ambito del Fondo PMI, è introdotto uno strumento di garanzia pubblica di  portafoglio a supporto dei crediti a medio lungo termine per finanziare progetti di ricerca  e sviluppo e programmi di  investimento di imprese fino a 500 dipendenti;

- è estesa ai soggetti con ricavi superiori ai 5 milioni di euro la possibilità di utilizzare in  compensazione nel solo 2021 il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nello  stesso anno nei cosiddetti  beni ‘ex super ammortamento’;

- è introdotta un’agevolazione fiscale temporanea per favorire gli apporti di capitale da  parte delle persone fisiche in start-up e PMI innovative

RIMBORSO VIAGGI E PACCHETTI TURISTICI

All’articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: « diciotto mesi », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle  seguenti: « ventiquattro mesi » e al comma 10 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Con il  consenso delle parti, in tali casi, il voucher può essere ceduto dal beneficiario all’agenzia di  viaggio, ovvero può essere emesso direttamente in favore di quest’ultima, nei casi in cui il  pagamento o la prenotazione siano stati effettuati dalla stessa».

 In tal modo il termine per l’utilizzazione dei voucher previsti dalla norma, concernente  il rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici viene esteso da 10 a  24 mesi.  Inoltre, al comma 10, il quale già prevedeva che le disposizioni dell’art. 88-bis trovano  applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno o il pacchetto turistico siano  stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione,  anche in deroga alle condizioni pattuite, viene aggiunta la previsione della cedibilità del  voucher dal beneficiario all’agenzia di viaggio, ovvero della possibilità che il voucher venga emesso direttamente in favore di quest’ultima, nei casi in cui il pagamento o la  prenotazione siano  stati effettuati dalla stessa.