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Documenti necessari dich redditi 2021

 

DICHIARAZIONE REDDITI/MOD. 730 2021  RELATIVA AL 2020 COSA OCCORRE 

 

Regole e tempi per la presentazione della dichiarazione dei redditi sono differenti per chi usa il modello 730/2021 e per chi si avvale del modello Redditi. Il primo appuntamento da segnare in calendario riguarda il modello 730. La dichiarazione dei redditi precompilata sarà disponibile online dal 10 maggio, e la scadenza per l’invio è fissata al 30 settembre. Ha più tempo a disposizione per l’invio telematico chi presenta il modello Redditi, dichiarazione utilizzata di solito dai titolari di partita IVA. L’invio telematico dovrà essere effettuato entro la scadenza del 30 novembre 2021. Nella dichiarazione dei redditi dell’anno della pandemia sono tante le novità con le quali dovranno confrontarsi contribuenti ed intermediari. Tra le prime da segnalare c’è l’obbligo di tracciabilità per le detrazioni fiscali del 19%, introdotto a partire dalle spese sostenute nell’anno d’imposta 2020. Debutta inoltre  in dichiarazione dei redditi 2021 il superbonus del 110 per cento. Per le spese sostenute dal 1° luglio scorso, in caso di mancato esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito, sarà nel 730 o nel modello Redditi che bisognerà indicare la spesa sostenuta, al fine di fruire del rimborso Irpef.

Dichiarazione dei redditi 2021, scadenza modello 730 e Redditi.

Partiamo dalla scadenza per presentare la dichiarazione dei redditi 2021:

  • per i contribuenti che inviano il modello 730, il termine da rispettare è quello del 30 settembre 2021;
  • per i contribuenti che presentano il modello Redditi (persone fisiche), la trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 30 novembre 2021

Dichiarazione dei redditi 2021, istruzioni e novità: detrazioni con obbligo di tracciabilità

Come abbiamo scritto sopra, la prima da tenere a mente riguarda le spese detraibili. Dall’anno d’imposta 2020, è in vigore l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili delle spese detraibili al 19%, ad eccezione di farmaci e spese sanitarie sostenute presso strutture pubbliche o private accreditate con il SSN. L’obbligo di tracciabilità ai fini delle detrazioni fiscali in dichiarazione dei redditi 2021 abbraccia la generalità degli oneri contenuti all’articolo 15 del TUIR, con la sola eccezione delle spese mediche sostenute presso strutture pubbliche o accreditate e delle spese per farmaci. Tra quelle principali, per le quali verrà meno la possibilità di accedere allo sconto Irpef in caso di pagamento in contanti, citiamo oltre alle spese per spese specialistiche e mediche non SSN, le spese per l’affitto di studenti fuori sede, le spese veterinarie, la generalità degli oneri collegati alla frequenza scolastica o di corsi di studio universitari. Si ricorda inoltre che debutta nel 2021 anche un secondo limite in materia di detrazioni Irpef. Per i redditi superiori a 120.000 euro, il rimborso Irpef spettante si riduce infatti progressivamente.

Nel dettaglio:

  • fino al 120.000 euro di reddito, la quota di detraibilità delle spese rimane invariata al 100%;
  • da 120.000 euro a 240.000 euro di reddito, la quota di detraibilità diminuisce progressivamente più aumentano i guadagni percepiti;
  • al di sopra dei 240.000 euro la quota di detraibilità diventa 0.

In estrema sintesi, più ci si avvicina ai 240.000 euro annui, più la detrazione sarà inferiore, fino ad azzerarsi completamente una volta superata questa fascia reddituale. Sono esclusi dalla rimodulazione:

  • spese sanitarie;
  • gli interessi dovuti nascenti da mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale;
  • interessi dovuti nascenti da mutui agrari;
  • spese sostenute per ristrutturazioni di immobili.

Dichiarazione dei redditi 2021: nuove spese detraibili.

Debutta il superbonus del 110 per cento, agevolazione che ha preso vita accanto al bonus facciate e che rappresenta la principale novità sui bonus edilizi per l’anno in corso. In ambedue i casi, con il modello 730 e il modello Redditi si potrà accedere alla prima rata di detrazione fiscale spettante, qualora non sia stata esercitata l’opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura. Nel modello 730/2021 entra inoltre il nuovo bonus Irpef di 100 euro che, a partire dallo scorso 1° luglio, ha sostituito il bonus Renzi. Tra le principali novità vi è la clausola di salvaguardia per i lavoratori in cassa integrazione Covid che, secondo quanto previsto dal decreto Rilancio, avranno diritto al bonus Irpef anche se incapienti. Nella nuova dichiarazione dei redditi 2021 dei titolari di partita IVA entra inoltre il bonus affitti, accanto ai crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro. Sempre in relazione alle misure emergenziali, nel modello Redditi sarà necessario indicare le imposte non versate, per effetto della sospensione dei versamenti.

Chi deve presentare la dichiarazione dei redditi 2021: soggetti obbligati

Dopo un’analisi delle principali novità, soffermiamoci di seguito sulle istruzioni operative relative all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi 2021. Chi sono i soggetti obbligati all’invio? In generale, devono compilare e trasmettere la dichiarazione dei redditi i contribuenti che:

  • hanno conseguito redditi nell’anno 2020;
  • sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.

In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:

  • i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2021), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite. Un esempio tra tutti riguarda i lavoratori percettori della cassa integrazione, che hanno ricevuto il modello CU sia da parte dell’INPS che del datore di lavoro;
  • i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nelle precedenti tabelle;
  • i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2021);
  • i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
  • i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione - come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi - quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
  • i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
  • i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.

In generale è invece esonerato dalla presentazione della dichiarazione 2021 il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore ad euro 10,33.

Non è obbligatorio presentare la dichiarazione dei redditi il contribuente che possiede esclusivamente:

  • redditi da abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati, se il fabbricato non è situato nello stesso Comune dell’abitazione principale;
  • redditi da lavoro dipendente o pensione;
  • redditi da lavoro dipendente o pensione e redditi da abitazione principale e relative pertinenze e altri fabbricati non locati se non situati nello stesso Comune dell’abitazione principale;
  • redditi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto

In relazione a redditi da lavoro dipendente, pensione, fabbricati e rapporti di collaborazione non è obbligatoria la presentazione del modello 730 o della dichiarazione con modello Redditi 2021 soltanto qualora i redditi percepiti siano stati corrisposti da un unico sostituto d’imposta che effettua le ritenute d’acconto o che siano stati corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio. Inoltre, l’esonero si applica nel caso in cui non siano dovute le relative addizionali regionali e comunali.

Sono inoltre esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi i soggetti che nel 2020 hanno percepito esclusivamente:

  • redditi esenti, come pensione di invalidità Inail, borse di studio, pensioni di guerra, indennità di accompagnamento, pensioni sociali, ecc;
  • redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca), come interessi su BOT o altri titoli di debito pubblico;
  • redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, come interessi sui conti correnti bancari o postali;
  • redditi derivanti da lavori socialmente utili.

In questi casi non si deve fare il 730 o il modello Redditi soltanto qualora le detrazioni per coniuge e familiari a carico siano effettivamente spettanti e quando non siano dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione dei redditi.

QUALI SONO I DOCUMENTI DA PRESENTARE ALLO STUDIO PER FARE LA DICHIARAZIONE REDDITI O IL MOD. 730

Elenco dei documenti per la dichiarazione dei redditi 2021 (relativa all’anno 2020). 

  • DICHIARAZIONE DEI REDDITI
    copia dell’ultima dichiarazione dei redditi (730 o REDDITI PF) presentata  (solo se non già cliente dello studio)
  • CODICE FISCALE del coniuge e dei familiari A CARICO
    (nel caso in cui l’anno scorso la dichiarazione sia stata presentata tramite il nostro Studio è necessario solo in caso di nuovi familiari a carico)
  • CU 2021 (CERTIFICAZIONE DEL REDDITO)
    modello/i di certificazione del reddito di lavoro dipendente, di collaborazione, di pensione, di lavoro autonomo, disoccupazione, mobilità, cassa integrazione, maternità, somme percepite dall’INAIL a titolo di indennità temporanea (CU 2021) relativo all’anno 2020, compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche 
  • CERTIFICAZIONI DI ALTRI REDDITI, quali:
    • dividendi azionari / criptovalute (se partecipazioni di natura qualificata o se distribuiti da società residenti in paesi a fiscalità privilegiata non negoziati in mercati regolamentati)
    • assegno di mantenimento a seguito di separazione legale o divorzio dei coniugi
    • altri redditi quali quelli derivanti da diritti d’autorevendita di terreni a seguito di lottizzazionecessione di immobili acquistati da non più di cinque anni
  • IMMOBILI, VARIAZIONI PROPRIETÀ
    in caso di variazioni nella situazione degli immobili, intervenute nel 2020 o nel 2021, è necessaria copia dell’ATTO NOTARILE, dell’eventuale CONTRATTO DI MUTUO o della DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
  • IMMOBILI, LOCAZIONE
    nel caso d’immobili per i quali si riscuote un affitto dovrai fornire, per ciascun immobile, copia del contratto, se i relativi dati non sono già in nostro possesso.
  • ACCONTI IRPEF / CEDOLARE versati a Giugno e Novembre
    nel caso in cui l’anno scorso tu abbia compilato il modello REDDITI PF/2020 o nel caso in cui, in corso d’anno, tu abbia effettuato il pagamento direttamente, in banca o posta, dovrai fornirci copia dei versamenti effettuati

Spese detraibili 730 e spese deducibili

Importante: a decorrere dall’anno d’imposta 2020 le spese relative sono detraibili/deducibili solo se sostenute con sistemi di pagamento tracciabili (versamento bancario, postale, bancomat, carta di credito). La circostanza è comprovata dalla ricevuta del pagamento (ricevuta bonifico, ricevuta pagamento pos/carta) oppure dall’annotazione del venditore sullo scontrino o sulla fattura. A questa previsione fanno eccezione solo le spese sostenute per medicinali, dispositivi medici, prestazioni sanitarie presso strutture pubbliche o presso strutture private accreditate al S.S.N.

SPESE DETRAIBILI/DEDUCIBILI sostenute nel 2020
presentare le ricevute di pagamento relative a (l’elenco è in ordine alfabetico):

  • AFFITTO
    copia del contratto di locazione per il godimento della detrazione nelle seguenti fattispecie:
    inquilini con contratto “libero”
    copia del contratto di locazione al fine del godimento della detrazione
    inquilini con contratto convenzionale
    copia del contratto di locazione al fine del godimento della detrazione
    detrazione per canone spettante ai giovani
    copia del contratto di locazione
    detrazione per trasferimento residenza
    certificato di residenza storico qualora si richieda la detrazione per effettuato trasferimento residenza nei tre anni 
  • ALTRE SPESE DETRAIBILI/DEDUCIBILI
    – spese veterinarie,
    – contributi riscatto laurea per persone a carico,
    – spese per servizi di interpretariato di soggetti riconosciuti sordomuti,
    – erogazioni a favore di partiti politici, di società ed associazioni sportive dilettantistiche,
    – contributi a favore di società di mutuo soccorso, di associazioni di promozione socialeonlusistituzioni religiose, ecc.
    – contributi bonifica
    – spese sostenute dai genitori adottivi per le pratiche di adozione di minore straniero
  • ASILI
    bollettini di pagamento 2020 relativi alle rette per gli asili nido (max 632,00 € per ogni figlio fino ai 3 anni d’età)
  • ASSEGNI PERIODICI CONIUGE
    copia sentenza o dichiarazione personale attestante assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarazione attestante le somme corrisposte nell’anno, codice fiscale del soggetto destinatario degli assegni
  • ASSICURAZIONI
    Si tratta delle assicurazioni vita (caso morte), infortuni, quelle finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, quelle che hanno ad oggetto il rischio della non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. ATTENZIONE: dal 2018 è possibile detrarre anche quelle stipulate per la casa contro le calamità naturali. Necessaria la dichiarazione dell’assicurazione attestante somma versata (per le assicurazioni infortuni e vita sono necessarie le dichiarazioni che specifichino la quota detraibile o la condizione di detraibilità).
  • ASSISTENZA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
    spese per un importo non superiore a 2.100,00 € sostenute per gli addetti all’assistenza personale (badanti) nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana: lo stato di non autosufficienza può anche risultare da un certificato medico (non necessario un certificato d’invalidità).
  • ATTIVITÀ SPORTIVE
    quietanze delle spese sostenute per ciascun figlio di età compresa fra 5 e 18 anni, per un importo non superiore a 210,00 € ciascuno, per iscrizione annuale e abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e strutture sportive.
  • BENI A REGIME VINCOLISTICO
    Documentazione delle spese sostenute per manutenzione, protezione o restauro di beni immobili soggetti a regime vincolistico. La necessità dell’intervento deve risultare da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (da presentarsi al ministero per i beni ed attività culturali) se non prevista e disciplinata diversamente dalle norme. La detrazione è cumulabile con quella relativa al 50%, ma ridotta al 50%.
  • BONUS VACANZE
    Documentazione da cui risulti la misura del bonus già fruito nella misura dell’80%
  • BONUS VERDE (interventi di sistemazione del verde)
    Fatture e bonifici comprovanti le spese
  • CANI DA GUIDA PER NON VEDENTI
    documenti attestanti la spesa sostenuta
  • CASA, CREDITO D’IMPOSTA PER VENDITA E RIACQUISTO
    copia dei rogiti di vendita e di “riacquisto” di prima abitazione con richiesta benefici prima casa
  • COLF E ADDETTI ALL’ASSISTENZA
    ricevute versamento contributi previdenziali per addetti ai servizi domestici e familiari (colf, badanti, ecc.). Attenzione: qualora si tratti di assistenza a persona non autosufficiente è possibile detrarre anche le spese sostenute per retribuzioni nel limite di 2.100,00 €
  • CONTRIBUTI ED EROGAZIONI PER ISTITUZIONI RELIGIOSE
    copia dei bollettini di versamento o dei bonifici bancari e/o postali
  • CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA
    contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali (c.d. previdenza integrativa) copia del contratto e dichiarazione dei versamenti effettuati rilasciata dalla banca/assicurazione
  • CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
    ricevute di versamento per contributi previdenziali (ad esempio contributi riscatto laurea, contributi alla cassa professionale, ricongiunzione o contributi “fondo casalinghe”)
  • DISTURBI D’APPRENDIMENTO (DSA)
    ricevute comprovanti le spese sostenute a favore di studenti minorenni o maggiorenni , che debbano ancora ultimare la scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori), che presentino disturbi dell’apprendimento. Necessario anche certificato medico che attesti il collegamento tra sussidio e disturbo.
  • EROGAZIONI LIBERALI
    erogazioni a favore di ONG, di ONLUS, di ENTI UNIVERSITARI E DI RICERCA PUBBLICA, partiti politici, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, associazioni sportive dilettantistiche, beni soggetti a regime vincolistico, a favore delle attività culturali ed artistiche, enti dello spettacolo, fondazioni operanti nel settore musicale
  • FUNERARIE
    spese funerarie sostenute nel 2020 (max 1.550,00 €). La detraibilità non è più limitata alle spese a favore di familiari
  • HANDICAP
    spese sostenute per mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento, e quelle per sussidi tecnici informatici, relative a portatori di handicapnonché per l’acquisto di motoveicoli ed autoveicoli adattati (anche non adattati se per il trasporto di non vedenti, sordomuti, soggetti riconosciuti portatori di handicap con gravità e invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione) in relazione agli stessi soggetti; in tali casi è necessario un documento comprovante il riconoscimento dello stato di invalidità o di portatore di handicap
  • IMMOBILI RISTRUTTURATI, ACQUISTO
    copia del rogito da cui risulti che l’immobile acquistato dall’impresa ha subito un intervento di restauro o di risanamento conservativo 
  • INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE
    fatture attestanti i compensi pagati a intermediari immobiliari per l’acquisto dell’abitazione principale, per un importo non superiore a 1.000,00 €.
  • MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA (RICOVERO)
    ricevute spese mediche, dichiarazione attestante spese relative a ricoveri in istituti (questa fattispecie riguarda i soggetti che siano stati riconosciuti invalidi o portatori di handicap – in tal caso fornire anche copia di tale riconoscimento), spese per assistenza infermieristica e riabilitativa, ecc
  • MEDICHE
    ricevute relative alle spese mediche sostenute, come ad esempio spese dentistiche, oculistiche, chirurgiche, di analisi, di ricovero, per protesi, ecc. Attenzione: nel caso in cui tali spese siano state parzialmente rimborsate ti chiediamo di fornire un’adeguata documentazione comprovante i rimborsi ottenuti in quanto, in molti casi, tali spese saranno detraibili solo parzialmente. Sono detraibili anche le spese per acquisto di alimenti ai fini medici speciali (inseriti nella sezione A1 del registro nazionale di cui all’art. 7 del decreto del Ministro della Sanità 8 giugno 2001) con esclusione di quelli destinati ai lattanti.
  • MISURE ANTISISMICHE
    – le ricevute relative alle spese sostenute nonché
    – il documento attestante i pagamenti tramite bonifico bancario
  • MOBILI (BONUS)
    ricevuta/fattura delle spese sostenute per mobili o grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni) con documentazione da cui risulti il pagamento tramite bonifico o moneta elettronica (ricordiamo che le spese sostenute nel 2020 sono detraibili solo per l’unità immobiliare per la quale sia stato fatto un intervento, che ha dato diritto alla detrazione del 50%, in data non anteriore al 1° gennaio 2019). Per quanto riguarda il bonus mobili per le giovani coppie è necessario fornire la documentazione che dimostri la convivenza da almeno 3 anni.
  • MUTUI IPOTECARI E LEASING PER ABITAZIONE PRINCIPALE
    – atto di compravendita e atto di mutuo relativi all’abitazione principale (nel caso in cui non sia già stato fornito negli anni precedenti);
    – dichiarazione della banca o quietanze attestanti interessi passivi pagati relativi a mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione o, se stipulato a decorrere dal 1998, per la sua costruzione (si ricorda la possibilità di detrarre le spese notarili sostenute per la redazione del contratto di mutuo);
    – contratto leasing e dichiarazione attestante somme versate nel corso dell’anno
  • RISPARMIO ENERGETICO (DETRAZIONE 55%/65%)
    Detrazione del 55% o 65% per le spese sostenute per una serie di interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti. La spesa sostenuta, il cui tetto massimo è variabile a seconda del tipo d’intervento, dal 2011 è detraibile obbligatoriamente in 10 quote annuali di pari importo. Le tipologie di intervento sono:
    – riqualificazione energetica di edifici esistenti
    – interventi sull’involucro di edifici esistenti
    – installazione di pannelli solari
    – sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
    – installazione di dispositivi multimediali per il controllo remoto del riscaldamento, produzione acqua calda, climatizzazione.
    Per detrarre queste spese sono necessarie le copie delle fatture e dei relativi bonifici effettuati, copia dell’asseverazione effettuata da un tecnico abilitato, copia dell’attestato di certificazione energetica o di qualificazione energeticaricevuta dell’invio della documentazione richiesta all’ENEA. Naturalmente se è stata effettuata la cessione del credito d’imposta a terzi non vi sarà alcuna detrazione. Nel caso di avvenuta cessione del credito o di sconto in fattura è necessaria copia della ricevuta della comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed asseverazione, se non effettuata dal nostro Studio.
  • RISTRUTTURAZIONI IMMOBILI
    spese per “ristrutturazioni” d’immobili (detrazione del 50%). Sono necessari:
    -tutte le ricevute relative alle spese sostenute nonché
    -il documento attestante i pagamenti tramite bonifico bancario.
    Nel caso di spese per ristrutturazioni condominiali è sufficiente la dichiarazione dell’amministratore.
    Attenzione: rientrano in queste spese quelle relative all’acquisto di un BOX di nuova costruzione che sia pertinenza di abitazione quelle relative all’acquisto di una caldaia, alle spese per la sicurezza dell’edificio quali porte blindate, cancelletti e antifurto, le spese di messa a norma degli impianti.  Naturalmente (come sopra) se è stata effettuata la cessione del credito d’imposta a terzi non vi sarà alcuna detrazione. Nel caso di avvenuta cessione del credito o di sconto in fattura è necessaria copia della ricevuta della comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed asseverazione, se non effettuata dal nostro Studio.
  • SCUOLA, UNIVERSITÀ
    ricevute comprovanti spese per scuola primariasecondaria primo e secondo gradouniversità e per corsi di specializzazione universitaria (anche università estere o private) e ricevute relative a spese per la frequenza di scuole d’infanzia (dai 4 ai 6 anni). Sono detraibili anche le somme relative alla mensa.
  • STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE
    Spese relative a contratto di locazione di immobile destinato ad abitazione di studente universitario a condizione che l’università sia ubicata ad almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e in una provincia diversa. La detrazione spetta su un importo massimo di 2.633,00 €. La detrazione spetta anche per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti di diritto allo studio, università, ecc.
  • SUPERBONUS 110%
    Per detrarre queste spese sono necessarie le copie delle fatture e dei relativi bonifici effettuati, copia dell’asseverazione effettuata da un tecnico abilitato, copia dell’attestato di certificazione energetica o di qualificazione energeticaricevuta dell’invio della documentazione richiesta all’ENEA. Nel caso di avvenuta cessione del credito o di sconto in fattura è necessaria copia della ricevuta della comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed asseverazione.