L'11 giugno 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Attuativo (D.M. 4 maggio 2026, firmato di concerto dai Ministri Urso - MIMIT e Giorgetti - MEF) dell'Iperammortamento 2026, la misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, commi 427-436) in sostituzione dei precedenti crediti d'imposta Transizione 4.0 e 5.0.
Di seguito un riepilogo analitico di tutto ciò che è necessario sapere per accedere all'agevolazione.
1. CHE COS'È – IL MECCANISMO DI BASE
L'iperammortamento NON è un credito d'imposta compensabile in F24. Si tratta di una maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile dei beni acquistati: l'impresa porta in deduzione una somma superiore al costo reale del bene, riducendo la base imponibile ai fini IRES o IRPEF.
Il vantaggio non è immediato sulla liquidità, ma si distribuisce lungo l'intera vita fiscale del bene. Attenzione: se l'impresa è in perdita, il beneficio non genera un credito d'imposta ma incrementa la perdita fiscale riportabile nei 5 esercizi successivi (entro l'80% del reddito imponibile).
2. PERIODO DI APPLICAZIONE
La misura copre gli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Il decreto precisa che il "completamento" coincide con la data di effettuazione dell'investimento ai sensi dell'art. 109, commi 1 e 2, TUIR, indipendentemente dai principi contabili adottati. Sono quindi inclusi anche gli acquisti ordinati nel 2025 e consegnati nel 2026.
Per i beni in leasing finanziario, il completamento coincide con la data di consegna all'impresa utilizzatrice, risultante dal verbale di consegna.
3. ALIQUOTE – SCAGLIONI ANNUALI
ATTENZIONE: le soglie sono ANNUALI, non triennali (novità rispetto alle aspettative iniziali).
- Fino a € 2.500.000 → maggiorazione del 180%
- Da € 2.500.001 a € 10.000.000 → maggiorazione del 100%
- Da € 10.000.001 a € 20.000.000 → maggiorazione del 50%
- Oltre € 20.000.000 → nessuna agevolazione
Esempio pratico: un'impresa che acquista un impianto da € 1.000.000 potrà ammortizzare fiscalmente € 2.800.000 (€ 1.000.000 + 180% = € 1.800.000 di maggiorazione), con un risparmio d'imposta di circa € 432.000 considerando un'aliquota IRES del 24%.
4. BENI AMMISSIBILI
Sono agevolabili due categorie di investimenti:
a) BENI STRUMENTALI 4.0 (Allegati IV e V della L. 199/2025, che ricalcano gli ex Allegati A e B della L. 232/2016):
- Beni materiali: impianti robotizzati, sistemi di visione artificiale, macchine CNC interconnesse, sistemi di magazzino automatizzato, AGV, cobots, ecc.
- Beni immateriali: software industriale capitalizzato, sistemi MES/ERP industriale, piattaforme AI, sistemi di digital twin, infrastrutture HPC, ecc.
- Requisito tecnico: i beni devono rispettare le caratteristiche tecnologiche 4.0 (5+2 requisiti) e risultare interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
b) IMPIANTI FER PER AUTOCONSUMO:
- Impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, ecc.) destinati all'autoconsumo.
- Sistemi di accumulo (BESS) asserviti a nuovi impianti di generazione.
- Vincolo dimensionale: l'impianto non deve superare il 105% del fabbisogno energetico dell'esercizio precedente.
- Per il fotovoltaico sono previsti costi massimi ammissibili tabulati nell'allegato al decreto (da € 1.420/kW per potenze ≤ 20 kWp fino a € 840/kW per potenze > 1.000 kWp).
NON sono agevolabili:
- Software fruiti in modalità SaaS (canoni periodici): trattandosi di costi di esercizio, non generano quote di ammortamento agevolabili. ★ NOVITÀ NEGATIVA rispetto alle bozze circolate.
- Beni già agevolati con crediti Transizione 4.0/5.0 per i medesimi investimenti.
CLAUSOLA MADE IN EU: eliminata per la quasi totalità dei beni grazie al D.L. 38/2026. Unica eccezione: i pannelli fotovoltaici devono essere iscritti nell'apposito registro ENEA.
5. LA PROCEDURA – 5 COMUNICAZIONI AL GSE
★ NOVITÀ: la procedura è più articolata rispetto ai precedenti piani Transizione 4.0 e 5.0.
L'accesso avviene ESCLUSIVAMENTE tramite la piattaforma telematica del GSE (con SPID o CIE). La sequenza obbligatoria prevede cinque comunicazioni:
[1] COMUNICAZIONE PREVENTIVA
→ Da inviare PRIMA di effettuare l'investimento.
→ Contenuto: dati identificativi dell'impresa, tipologia dei beni, importi previsti, data stimata di interconnessione; per gli impianti FER anche la data prevista di entrata in funzione.
→ Questa comunicazione "prenota" le risorse disponibili.
[2] COMUNICAZIONE DI CONFERMA
→ Da trasmettere entro 60 giorni dall'esito positivo del GSE sulla comunicazione preventiva.
→ Occorre dimostrare il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, con i dati identificativi delle relative fatture.
→ LEASING: il requisito del 20% si considera soddisfatto con la sola stipula del contratto e la sottoscrizione dell'ordine di acquisto da parte della società concedente.
→ NB: il 20% non deve essere pagato necessariamente all'ordine, ma deve risultare versato entro i 60 giorni dalla comunicazione preventiva positiva.
[3] COMUNICAZIONE DI COMPLETAMENTO
→ Da trasmettere dopo il completamento dell'investimento e l'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale.
→ Termine ultimo: 15 novembre 2028 (con eventuale proroga di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE).
→ Il beneficio decorre fiscalmente dal periodo d'imposta in cui viene trasmessa questa comunicazione, a condizione che il bene sia entrato in funzione.
[4] COMUNICAZIONE PERIODICA ANNUALE – entro 20 GENNAIO
→ Rendicontazione degli investimenti effettuati nell'anno precedente, costi sostenuti e previsione di utilizzo del beneficio nell'esercizio in corso.
→ ★ NOVITÀ: introdotta su richiesta della Ragioneria dello Stato per il monitoraggio della spesa pubblica.
→ Si applica agli investimenti dal 2027 in poi (non a quelli 2026, per i quali il termine è già decorso).
[5] COMUNICAZIONE INTEGRATIVA ANNUALE – entro 30 GIUGNO
→ Piano di ammortamento con le quote dell'incentivo imputate in ciascun esercizio fiscale.
→ Stesse decorrenze della comunicazione al punto 4.
→ NB: per un bene acquistato nel 2026 con aliquota di ammortamento del 10%, le comunicazioni si protrarranno fino al 2036.
SANZIONE: la mancata o tardiva trasmissione di qualsiasi comunicazione comporta la PERDITA DEFINITIVA del beneficio.
6. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
★ NOVITÀ IMPORTANTE rispetto al passato:
La perizia tecnica asseverata è OBBLIGATORIA per TUTTI i beni, senza alcuna soglia minima. Con i precedenti piani Transizione 4.0 e 5.0 era ammessa l'autocertificazione del legale rappresentante per beni di valore inferiore a € 300.000. Con l'iperammortamento 2026 questa possibilità è soppressa.
È inoltre necessaria:
- Certificazione contabile (da parte di revisore o soggetto abilitato) che attesti il sostenimento e la correttezza dei costi.
- Documentazione delle fatture con apposita dicitura che faccia riferimento alle norme agevolative (come già in uso per Industria 4.0).
7. CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI
L'iperammortamento è CUMULABILE con:
- Credito d'imposta ZES Unica (per imprese localizzate nel Mezzogiorno)
- Nuova Sabatini (per il finanziamento dei beni strumentali tramite istituti di credito)
NON è cumulabile con:
- Crediti d'imposta Transizione 4.0 e 5.0 per i medesimi beni
8. STATO ATTUALE E PROSSIMI PASSI
Il decreto attuativo è pubblicato in Gazzetta Ufficiale dall'11 giugno 2026. La piattaforma GSE sarà operativa da domani alle 12,00.
Cosa consigliamo di fare sin d'ora:
✔ Verificare se i beni che si intende acquistare rientrano negli Allegati IV e V
✔ Individuare per tempo il perito tecnico asseveratore (obbligatorio per tutti)
✔ Prepararsi a inviare la comunicazione preventiva al GSE non appena possibile
✔ Per chi ha già effettuato investimenti dal 1° gennaio 2026: conservare tutta la documentazione (ordini, fatture acconto 20%, bolle di consegna, verbali di interconnessione)
✔ Per investimenti in leasing: verificare che il contratto e l'ordine del concedente siano già formalizzati, non occorre in questo caso (leasing) versare il 20% ; per i beni in leasing, infatti, il requisito dell'acconto minimo del 20% si considera soddisfatto semplicemente con la stipula del contratto e l'impegno all'acquisto sottoscritto dalla società di leasing. L'azienda utilizzatrice non è tenuta a versare materialmente un anticipo pari al 20% del costo del bene.
Lo studio rimane a disposizione per valutare con Lei la convenienza della misura, verificare l'ammissibilità degli investimenti pianificati e assisterLa in tutte le fasi della procedura.














