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E’ stata approvata la Legge di Bilancio 2026.

Di seguito le principali novità:

Riduzione della seconda aliquota dell’IRPEF - scaglione tra 28 e 50mila euro - che passa dal 35% al 33%. La riduzione sarà sterilizzata solo per i redditi superiori a 200.000 euro.

Regime fiscale agevolato su rinnovi contrattuali (5% sugli aumenti a partire dal 2024 per redditi fino a 33mila euro), premi di produttività, lavoro festivo/notturno e trattamento accessorio.

Confermata per il 2026 la disciplina in merito al bonus ristrutturazione sulla prima casa al 50% e al 36% dalla seconda in poi e il bonus mobili fino a 5mila euro.

Sterilizzato l’aumento di tre mesi dell’età pensionabile, a partire dal 2027, per i lavoratori impegnati in attività usuranti e gravose. Per le restanti categorie di lavoratori l'aumento sarà di un solo mese nel 2027 e di due mesi nel 2028.

Introdotto, su un orizzonte triennale, il regime di iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese effettuati tra il 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

La soglia esentasse dei buoni pasto elettronici per i dipendenti passa da 8 euro a 10 euro.

Viene introdotta la rottamazione quinquies, rivolta ai contribuenti per i carichi affidati all’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2023. Questi ultimi potranno essere definiti in una unica soluzione oppure pagati in 9 anni, in 54 rate bimestrali uguali. La misura è rivolta ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ma hanno omesso il pagamento, è quindi vietata per chi ha cartelle da accertamento.

Al fine di favorire l’accesso a determinate prestazioni agevolate si introduce una revisione della disciplina per il calcolo dell'ISEE. In particolare, viene innalzata da 52.500 a 91.500 euro la soglia del valore della prima casa esclusa dal calcolo ISEE (tetto innalzato fino a 120mila euro per i nuclei residenti nelle città metropolitane).

Sospensione dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei professionisti con cartelle esattoriali scadute.

Di seguito esaminiamo in dettaglio i principali provvedimenti suelencati.

Misure per le imprese

Beni strumentali – regime di iperammortamento

I commi 427-436 ripropongono la maggiorazione del costo fiscalmente rilevante (ai fini IRES/IRPEF) per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. La maggiorazione opera solo ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili. La misura si applica agli investimenti agevolabili effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
La maggiorazione del costo è riconosciuta, in relazione agli investimenti agevolabili, nelle seguenti misure:

  • +180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • +100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • +50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

La maggiorazione spetta per investimenti in:

  • beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli elenchi degli Allegati IV e V alla legge di bilancio,
  • interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Rispetto al passato, dunque, non si rinvia più agli Allegati A e B della legge 232/2016, perché gli elenchi sono ora riportati (e aggiornati) direttamente negli allegati della manovra.

Inoltre, rientrano anche i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo (anche a distanza), inclusi gli impianti di stoccaggio; per il fotovoltaico sono agevolabili solo determinate tipologie di moduli individuate dalla norma. Ulteriore condizione, i beni devono essere prodotti in UE o SEE e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Per fruire dell’agevolazione l’impresa deve trasmettere telematicamente (tramite una piattaforma sviluppata dal GSE) apposite comunicazioni e certificazioni sugli investimenti agevolabili; le modalità attuative saranno definite da decreto MIMIT-MEF.

Se, durante il periodo di fruizione, il bene è ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive all’estero, la fruizione delle quote residue prosegue solo se nello stesso periodo d’imposta il bene è sostituito con un bene materiale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Sono previsti inoltre crediti d’imposta per la ZES unica e per le Zone logistiche semplificate (commi 438-447 e 448-452), nonché contributi a tasso agevolato per le PMI che acquistano macchinari e attrezzature (comma 468).

Rottamazione quinquies

Si introduce una nuova definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2023, per imposte e contributi non versati, ma esclusi quelli da accertamento. I debiti potranno essere estinti senza pagare sanzioni, interessi e aggio, versando solo imposte e spese di notifica/esecuzione. Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali fino al 2035, con interessi al 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.

La domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2026 all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che comunicherà l’importo dovuto entro il 30 giugno. Con la domanda si sospendono fermi, ipoteche e procedure esecutive. La misura vale anche per debiti inclusi in precedenti rottamazioni inefficaci e per quelli in procedure concorsuali, con effetto di piena estinzione dopo il pagamento della prima rata.

Assegnazione agevolata di beni ai soci

Riaperta la possibilità per le società di persone e di capitali di assegnare o cedere beni immobili o mobili registrati ai soci entro il 30 settembre 2026, con tassazione agevolata. Sulla differenza tra valore normale e costo fiscale dei beni è prevista un’imposta sostitutiva dell’8% (o 10,5% per le società non operative), mentre le riserve in sospensione sono tassate al 13%. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono ridotte: proporzionali dimezzate e fisse per ipotecaria e catastale. Previsti versamenti in due rate (60% entro settembre, saldo entro novembre 2026).

La misura si estende anche all’estromissione agevolata dei beni delle imprese individuali effettuata tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2026, con effetti dal 1° gennaio 2026 e imposta sostitutiva da versare entro novembre 2026 e giugno 2027. (commi 35-41).

Fondo di garanzia per le PMI: nuove modalità operative nel 2026

Tra gli emendamenti riformulati assume rilievo anche quello relativo al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, gestito dal Mediocredito Centrale.

Per l’anno 2026, il Fondo potrà:

  • concedere garanzie non solo su singole operazioni;
  • ma anche su portafogli di finanziamenti erogati dalle banche alle imprese.

Le garanzie potranno riguardare un ampio ventaglio di strumenti finanziari, tra cui:

  • prestiti a breve, medio e lungo termine;
  • leasing;
  • factoring;
  • fideiussioni e altre forme di garanzia;
  • cofinanziamenti pubblici.

Le operazioni potranno essere finalizzate allo sviluppo di settori strategici, territori o filiere produttive, come nel caso delle PMI ad elevata tecnologia o dei distretti produttivi.

Operatività di SACE nel 2026: plafond e criteri di copertura

Un ulteriore intervento normativo disciplina l’operatività di SACE per l’anno 2026 che potrà rilasciare garanzie entro un plafond massimo di 43 miliardi di euro.

Restando ferma la percentuale massima di copertura pari al 70%, la misura effettiva della garanzia dovrà essere determinata in funzione del grado di addizionalità dell’investimento. In particolare, la copertura sarà modulata in modo crescente qualora la garanzia:

  • non sostituisca forme di garanzia già esistenti (ad esempio Fondo PMI o Confidi);
  • sia concessa a fronte di investimenti aggiuntivi.

L’obiettivo è quello di orientare le risorse pubbliche verso progetti in grado di generare un effettivo impatto economico, evitando il semplice rimpiazzo di agevolazioni già in essere.

Welfare e premi produttività

Per i dipendenti del settore privato, sono incentivati i premi di produttività ed i trattamenti accessori attraverso la previsione delle seguenti imposte sostitutive dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali:

  • 5% sugli incrementi retributivi corrisposti, nell’anno 2026, a titolari di reddito di lavoro dipendente di importo, nell’anno 2025, non superiore a 33mila euro, in caso di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024-2026
  • 1% (rispetto al 5% previgente)- sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa (per gli anni 2026 e 2027 con elevazione da 3mila a 5mila euro, del limite complessivo annuo dell’importo fruibile)
  • 15% sulle maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, festivo e riposi settimanali e indennità di turno e altri emolumenti connessi a lavoro a turni previsti da Ccnl, per l’anno 2026 ed entro il limite annuo di 1.500 euro. Questa disposizione è applicata dai sostituti d'imposta del settore privato, escluse le attività nel settore turistico, ricettivo e termale, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel 2025, a 40mila euro ed è fatta salva la facoltà di rinuncia scritta da parte del lavoratore, con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie.

Anche per l’anno 2026, inoltre, si estende l’esenzione al 50% da imposte sui redditi per i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato secondo piani aziendali di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, per un importo non superiore a 1.500 euro annui (articolo 6, comma 1 terzo periodo, legge n. 76/2025).

Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere

È previsto anche per il periodo 1° gennaio- 30 settembre 2026 un trattamento integrativo speciale, non imponibile, pari al 15% della retribuzione lorda, per prestazioni di lavoro notturno o straordinario effettuate nei giorni festivi dai dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale. L’agevolazione spetta ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40mila euro nel periodo d'imposta 2025. Analogamente alla misura prevista nella legge di bilancio 2025, il sostituto d’imposta riconosce il trattamento su richiesta del lavoratore, che deve attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2025. Per effetto di tale erogazione il sostituto d’imposta matura un credito che può utilizzare in compensazione.

Bonus assunzioni

Al momento il ddl milleproroghe non prevede per il 2026 la conferma dei bonus assunzioni per i minori di 35 anni. Infatti I commi 153-155 prevedono stanziamenti di 154 milioni per il 2026, 400 milioni per il 2027 e di 271 milioni per il 2028 per sostenere l’occupazione giovanile, le donne svantaggiate e il lavoro nella ZES unica del Mezzogiorno.

Razionalizzazione della rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze su beni strumentali

È ridefinita la regola di rateizzazione della tassazione delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Con una riscrittura dell’articolo 86 comma 4 del Tuir, la possibilità di rateizzare in 5 quote annuali viene limitata solo alle plusvalenze:

- derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni

- realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni.

Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime di participation exemption (Pex), devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate.

Altre misure

Locazioni brevi

Si interviene sulla disciplina fiscale delle locazioni brevi, modificando l’articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e incidendo indirettamente anche sull’applicazione della cedolare secca di cui all’articolo 4 del D.L. 50/2017. In particolare:

  • il riferimento temporale per l’applicazione del regime agevolato viene esteso fino all’anno 2026;
  • viene ridotto da quattro a due il numero massimo di unità immobiliari che il contribuente può destinare a locazioni brevi senza essere qualificato come imprenditore.

Resta fermo che, ai fini della cedolare secca sulle locazioni brevi:

  • l’aliquota ordinaria del 26% si applica in via generale ai redditi derivanti da locazioni brevi;
  • l’aliquota ridotta del 21% è applicabile sul primo immobile locato per scopi turistici, anche per chi si affida a intermediari immobiliari o portali telematici, solo se il locatore opera al di fuori dell’esercizio di impresa e non supera la soglia dei due appartamenti destinati a locazione breve;
  • il superamento del limite dei due immobili comporta la presunzione di attività imprenditoriale, con esclusione sia della cedolare secca sia dell’aliquota ridotta.

In sostanza, dal 2026 il regime delle locazioni brevi risulta più selettivo, la cedolare secca al 21% rimane accessibile esclusivamente ai piccoli locatori che operano in forma non imprenditoriale, mentre per gli altri casi trova applicazione l’aliquota ordinaria del 26% o il regime d’impresa, a seconda delle circostanze.

Bonus ristrutturazioni

  • viene confermata la detrazione del 50% per le spese di recupero edilizio sostenute fino al 31 dicembre 2026, con un tetto massimo di 96.000 euro per unità immobiliare,
  • dal 2027, la detrazione tornerà alla misura “ordinaria” del 36%,
  • inoltre, viene esteso al 2026 anche il riferimento temporale di alcuni bonus “collegati” (ad esempio il bonus mobili e gli interventi su parti comuni di edifici condominiali).

Criptovalute

Il ddl interviene in modo mirato sulla tassazione delle cripto-attività, prevedendo un regime specifico per i token di moneta elettronica ancorati all’euro (euro-token). In particolare, per i redditi diversi e gli altri proventi derivanti dalla detenzione, cessione o impiego di tali euro-token viene applicata un’aliquota ridotta al 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%. Il testo chiarisce inoltre che non costituiscono plusvalenze né la mera conversione tra euro e euro-token, né il rimborso in euro del relativo valore nominale, evitando che operazioni “neutre” generino imponibile.

Contributo per le spese amministrative doganali sulle piccole spedizioni

Viene istituito un contributo di 2 euro per le spedizioni di merci provenienti da Paesi extra-Ue di modico valore (ossia non superiore a 150 euro), riscosso dagli Uffici delle dogane all’atto dell’importazione definitiva delle suddette merci.

Fiscalità della previdenza complementare

Modifiche su diverse disposizioni riguardanti la previdenza complementare: tra queste, è elevato, con decorrenza dal periodo di imposta relativo all’anno 2026, da 5.164,57 a 5.300 euro, il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare.

Liquidazione Iva in caso di omessa dichiarazione

Viene previsto che, in caso di omessa dichiarazione Iva, l’Agenzia delle entrate possa procedere alla liquidazione dell'imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. In sintesi, se emerge un'imposta da versare, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente che, nei successivi sessanta giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell'imposta con interessi e sanzioni.

Considerazioni finali

Molte delle misure introdotte o riproposte dalla Legge di Bilancio 2026 richiedono decreti attuativi e chiarimenti interpretativi da parte dell’Amministrazione finanziaria. Lo Studio resta a disposizione per analizzare l’impatto delle singole disposizioni sulla specifica situazione di ciascun contribuente e per valutare le opportunità fiscali e finanziarie connesse.

 

Studio commercialista Firenze

Consulenza tributaria italiana che internazionale, consulenza e organizzazione aziendale

Lo Studio è stato fondato nel 1992 da Andrea Martini,  iscritto al numero 684 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili categoria A (Albo Iscritti) del Circondario del Tribunale di Firenze, nonchè Revisore Contabile, iscritto con D.M. 27.07.1999, pubblicato nella G.U. supplemento n. 77 IV Serie Speciale del 28.09.1999, n. del Registro 86763.

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