Cashback cittadini e imprese

 

Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 156/2020, pubblicato sulla G.U. del 28 novembre 2020, sono finalmente note le disposizioni attuative della disciplina del c.d. “cashback”, vale a dire i rimborsi che saranno concessi ai privati per l’effettuazione di acquisti senza utilizzo del denaro contante. Per quel che interessa più nell’immediato, l’art. 7 del decreto prevede una fase sperimentale che prenderà il via tra pochi giorni (08 dicembre) e che si concluderà il 31 dicembre 2020.

Cashback cittadini

Il primo punto è un rimborso del 10% su tutti gli acquisti pagati con carte e bancomat. Il rimborso sarà erogato su quanto si spende, fino a un massimo di 150 euro a transazione. Non è obbligatorio partecipare. E’ tutto si base volontaria. Chi vuole aderire però deve farlo, scaricando l’App IO e:

  • registrando il proprio codice fiscale,
  • registrando anche il numero identificativo delle carte di credito o bancomat, o comunque degli strumenti elettronici, che intende utilizzare per effettuare i pagamenti,
  • dichiarare di essere maggiorenne e residente in Italia,
  • dichiarare anche che gli acquisti effettuati sono a titolo personale e non effettuati nell’esercizio di attività d’impresa o professione.

Tutto parte quando si effettua la prima transazione con la carta o il bancomat registrati sull’App.

Extra cashback Natale 2020: come funziona

Il Decreto in questione specifica che ci saranno due tipologie di rimborso cashback:

  • cashback sperimentale(relativo al mese di dicembre), articolo 7
  • cashback a regime(in partenza dal 1° gennaio 2021 in avanti), articolo 6

Soffermiamoci in questo paragrafo sul cashback sperimentale o Extra cashback di Natale 2020. Dall’8 dicembre e fino al 30 dicembre verrà avviata la fase di sperimentazione. Occorre attendere la data pubblicata dal Mef che ne confermi l’avvio, sulla base delle convenzioni con la Consap e la società PagoPA. Funziona così:

  • Al cashback natalizio sperimentale accede chi effettua almeno 10 transazioni(cioè 10 acquisti con moneta elettronica),
  • il rimborso erogato è del 10% su ogni transazione effettuata, fino a un massimo di 15 euro per singolo acquisto,
  • gli acquisti sopra i 150 euro vengono rimborsati fino al limite del 10% su 150 euro.
  • il rimborso verrà erogato nel mese di febbraio 2021. 

Cashback 2021 a regime: come funziona

Terminato l’anno entra in gioco il piano Cashback a regime, regolato dall’articolo 6 del decreto. Vediamo come funziona. Il rimborso del 10% è riferito ai seguenti periodi di acquisto:

  • 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021;
  • 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021;
  • 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022.

Funziona così:

  • accedono solo gli aderenti che abbiano effettuato minimo 50 transazioni con carta di credito o bancomat (quindi minimo 50 acquisti);
  • Il rimborso è del 10% dell’importo di ogni transazione;
  • si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 europer singola transazione;
  • I rimborsi sono erogati entro 60 giornidal termine di ciascun periodo di riferimento.

Super cashback 2020: come funziona

Oltre a tutto questo, il decreto prevede anche un super cashback o rimborso speciale: un premio di 1.500 euro per i primi 100 mila aderenti che, nei periodi elencati sopra abbiano effettuato il maggior numero di acquisti con strumenti elettronici. I periodi considerati per il super premio sono:

  • 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021;
  • 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021;
  • 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022.

Al termine di ogni periodo di riferimento, il conteggio del numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronico parte da zero per ognuno degli aderenti. I rimborsi speciali sono erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo. Conta il numero di transazioni (e quindi di pagamenti elettronici effettuati) non quanto si è speso. Quindi acquistare 50 caffè o 50 lavatrici ed elettrodomestici non farà alcuna differenza. Chi invece acquista 50 caffè avrà più chance di rientrare nel rimborso rispetto a chi acquista solo 5 elettrodomestici.

Piano Cashback 2020: da quando partono i rimborsi

Il piano cashback del Governo sarà pronto per entrare in vigore presumibilmente dall’8 dicembre. I cittadini e le cittadine interessate ai rimborsi e alla possibilità di rientrare tra i premiati dovranno iniziare a tirare fuori le carte di credito a partire da questa data, registrandole sull’App Io. Sarà necessario attendere la data pubblicata dal Mef che ne conferma l’avvio sulla base dell’operatività delle convenzioni con la Consap e la società PagoPA. Dopodichè, sulle tempistiche dei rimborsi:

  • il cashback sperimentale di Natale prevede l’erogazione delle somme sull’Iban dell’aderente nel mese di febbraio 2021,
  • il cashback a regime da gennaio 2021 prevede che il rimborso venga effettuato entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo di riferimento.

Piano cashback 2020: acquisti rimborsati 

Non importa ciò che si acquista. Si rientrerà comunque nel piano cashback del governo. I rimborsi verranno erogati sia che si acquisti un caffè o una brioche al bar, sia che si acquistino beni e servizi più importanti, come elettrodomestici, cena al ristorante. Non sono ammessi acquisti online. 

Piano Cashback 2020: come avere i rimborsi

Il piano cashback si basa sull’App Io della Pubblica Amministrazione. Per accedere al piano di rimborsi l’utente dovrà registrarsi inserendo:

  • il codice fiscale,
  • e il numero identificativo delle carte associate a quell’utente (le transazioni calcolate sono quelle cumulate tra le varie carte).

Il cashback è strettamente individuale. Ogni componente di un nucleo familiare partecipa quindi al piano individualmente.

Occorrerà fornire il proprio Iban. La restituzione del 10 per cento delle spese avverrà con accredito su conto corrente, sull’iban fornito al momento della registrazione sull’App o in un momento successivo.

PIANO CASHBACK (BONUS BANCOMAT) PER AZIENDE

Di seguito vi informo circa il funzionamento di questa agevolazione, evidenziando pero’ che si tratta di solito di importi modesti (si parla del 30% delle commissioni, e non delle transazioni).

Bonus bancomat 2020: chi può fruirne

Per capire questi temi, bisogna in primis chiarire che l’agevolazione del bonus bancomat 2020 interessa tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professioni che, nell’anno d’imposta precedente abbiano maturato ricavi e compensi non superiori ad euro 400mila. Ricordiamo anche che, se per tutti i soggetti citati vale l’obbligo di accettare pagamenti elettronici, le sanzioni originariamente previste dall’art. 23 del citato “Decreto Fiscale” sono state abrogate dalla legge di bilancio 2020, ragion per cui ad oggi questo resta un obbligo generalizzato, ma non sanzionato. Si è invece abbassata a 1.999,99 euro dal primo luglio la soglia per il divieto di pagamenti in contanti, con le sue sanzioni invece davvero importanti (da 2.000 a 50.000 euro). Va anche detto però che la diffusione dei pagamenti elettronici (soprattutto con strumenti “contactless”) è aumentata in maniera significativa; riteniamo quindi che, indipendentemente da sanzioni la cui applicazione è spesso difficile, sarà il mercato a spingere verso una più diffusa digitalizzazione dei pagamenti e conseguentemente ad una maggior diffusione di POS, fisici e non, tra gli esercenti.

Ambito oggettivo: su cosa vale il credito d’imposta per acquisti pos

Il credito d’imposta si calcola sulle commissioni addebitate per transazioni effettuate mediante:

  • carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti alle comunicazioni all’anagrafe tributaria (in teoria, tutti i soggetti operanti in Italia);
  • altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Ovviamente l’ultimo punto è quello più interessante. Il provvedimento che regola l’obbligo previsto dalla norma (comma 5) di comunicazione da parte degli operatori finanziari delle commissioni addebitate agli esercenti ci dice che sono obbligati “i prestatori di servizi di pagamento autorizzati che svolgono la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici effettuati in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei consumatori finali, anche prevedendo la messa a disposizione degli esercenti di sistemi atti a consentire tale accettazione”. Ciò chiaramente include non solo i fornitori esteri di POS portatili tipicamente abbinati a smartphone o device mobili, ma anche chi permette di accettare pagamenti da carte senza disporre di POS fisici (Paypal, Satispay e molti altri).

Determinazione del credito d’imposta per i negozianti

Il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate nel corso del mese precedente su pagamenti ricevuti da soggetti che operano in qualità di consumatori finali. Nel caso di clienti persone fisiche, imprenditori o professionisti, sarà necessario (e non banale) escludere le commissioni applicate su transazioni su cui viene emessa fattura con partita IVA (perché il fatto identificherebbe univocamente l’operazione come attinente all’ambito professionale). I prestatori di servizi di pagamento obbligati alla comunicazione devono in effetti trasmettere il “Totale commissioni su operazioni di pagamento riferibili a consumatori finali”; come però possano farlo nel caso di utilizzo promiscuo del conto corrente da parte della persona fisica titolare di partita IVA è quantomeno dubbio.

Modalità di utilizzo: il codice tributo

Fine modulo

Con l’approvazione del codice tributo relativo, l’agevolazione è già oggi pienamente operativa per le commissioni pagate nei mesi di luglio ed agosto. Il credito sarà utilizzabile a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa mediante modello F24, indicando il credito nella sezione “Erario” (o a debito nel caso di restituzione di agevolazione) utilizzando il  codice tributo 6919; andranno anche valorizzati il mese e l’anno di maturazione del bonus (che coincide con il momento di effettivo addebito della commissione) nei formati “00MM” e “AAAA”.Gli importi devono essere determinati sulla base di apposite comunicazioni trasmesse in via telematica, di solito via PEC, o scaricate dai servizi web delle banche o dei prestatori di servizi di pagamento (es. NEXI, Sumup, Satispay, etc.) che riportano gli stessi dati che il prestatore di servizi di pagamento trasmette periodicamente all’Agenzia delle Entrate. È quindi importante che gli esercenti e i loro commercialisti utilizzino tali documenti per il calcolo del credito spettante e non la normale reportistica contabile. Vista l’eterogeneità delle modalità di trasmissione, sarebbe anche auspicabile che fosse direttamente l’Agenzia a rendere disponibili agli esercenti i dati del credito d’imposta maturato, in un’ottica di collaborazione tra fisco e contribuente che sfrutti le opportunità fornite dalla digitalizzazione.L’importo del credito maturato ed utilizzato dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi (presumibilmente in una apposita sezione del quadro RU che è dedicata ai vari crediti d’imposta) relativa al periodo d’imposta di maturazione ed eventualmente in quelle successive fino al completo utilizzo. Il credito d’imposta non costituisce imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e non concorre al calcolo degli interessi passivi deducibili né alla determinazione totale dei ricavi dell’impresa.

Non va trascurata una potenziale criticità: gli operatori distinguono le operazioni verso i consumatori finali da quelle verso soggetti IVA sulla base della tipologia di carta di pagamento utilizzata. Ma nulla impedisce, soprattutto nel caso di singolo professionista o imprenditore individuale, che spese inerenti la sfera professionale siano pagate con strumenti di pagamento (carte, app, etc.) non considerati “professionali” dall’ente emittente. In simili casi ci si ritroverà con un report che includerà tra le commissioni pagate su operazioni verso consumatori finali anche operazioni fatturate a soggetti IVA che non possono beneficiare del credito d’imposta. Da professionista contabile non posso che rilevare come l’esclusione di tali operazioni comporterebbe un’attività di riconciliazione contabile molto laboriosa ed economicamente ingiustificabile visti i modestissimi importi in ballo. Va detto che lo stesso problema varrebbe per l’eventuale accertatore fiscale che dovrebbe perdere ore e ore di lavoro per escludere pochissimi euro di credito d’imposta non spettante.

Sanzioni per errato utilizzo bonus bancomat 2020

In assenza di disciplina specifica, riteniamo in caso di errato utilizzo del credito si applichi la normativa generale (DLgs 471/1997, art. 13, commi 4 e 5), che prevede:

  • in caso di credito “non spettante” (credito esistente ma utilizzo in misura superiore a quello spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste) la sanzione è pari al 30% dell’importo del credito erroneamente utilizzato.
  • in caso di credito “non esistente” la sanzione applicabile è tra 100% e il 200% del credito utilizzato. In questo caso non è ammessa la definizione agevolata della violazione mediante il c.d. “ravvedimento operoso”.

L’obbligo di indicazione in quadro RU del credito maturato in dichiarazione dei redditi può, in caso di violazione, costituire motivo di applicazione delle ulteriori sanzioni per dichiarazione infedele (90%-180%).

In conclusione, almeno allo stato attuale, non appare conveniente questa tipologia di agevolazione.

Studio commercialista Firenze

Consulenza tributaria italiana che internazionale, consulenza e organizzazione aziendale

Lo Studio è stato fondato nel 1992 da Andrea Martini,  iscritto al numero 684 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili categoria A (Albo Iscritti) del Circondario del Tribunale di Firenze, nonchè Revisore Contabile, iscritto con D.M. 27.07.1999, pubblicato nella G.U. supplemento n. 77 IV Serie Speciale del 28.09.1999, n. del Registro 86763.

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