Si è svolto ieri, 16 marzo, il Consiglio dei ministri all’esito del quale è stato approvato il decreto “Cura Italia”.

Come chiarito dal Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nell’ambito della conferenza stampa che si è successivamente tenuta, il decreto appena emanato riguarda soltanto le misure ritenute urgenti per il mese di marzo (il Ministro ha parlato infatti di “Decreto Marzo”).

Il decreto rappresenta quindi soltanto una prima risposta alla crisi “Coronavirus” sul piano economico, con utilizzo di tutto il limite di indebitamento netto autorizzato dal Parlamento; a questo decreto ne seguirà un altro, nel mese di aprile.

Il decreto “Cura Italia” si articola su cinque assi:

  1. finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario nazionaleprotezione civile e gli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
  2. sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
  3. iniezione di liquidità nel sistema del credito;
  4. sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi;
  5. misure di sostegno per specifici settori economici.

Si riporta, di seguito, una tavola di sintesi delle misure ritenute maggiormente significative, lasciando ai successivi contributi i necessari approfondimenti.

n.b. - E' stato concesso il trattamento ordinario di CIG per tuttte le categorie per nove settimane 

Rimessione in termini per i versamenti scadenti il 16 marzo
(articoli 58 e 59)
 

Tutti i versamenti fiscali scaduti ieri, 16 marzo, sono rinviati:

  • al 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro
  • al 31 maggio per gli altri contribuenti.

Tutti gli altri versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, compresi i contributi previdenziali e assistenziali, scaduti ieri, 16 marzo, sono prorogati al 20 marzo.

Sospensione dei versamenti
(articolo 58, comma 2)
 

Sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro.

Più precisamente, sono oggetto di sospensione non soltanto i versamenti dell’Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte, ma anche i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi dell’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31.05.2020. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.

Sospensione degli altri adempimenti fiscali
(articolo 58, comma 1)
 

Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale. (Vedi poi sotto, dopo le tabelle)

Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020.

Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall’articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per cui, ad esempio, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo.

Sospensione dei versamenti per particolari categorie di contribuenti
(articolo 57)

La sospensione dei versamenti delle ritenute e degli adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, riservata dal D.L. 9/2020 alle sole imprese del settore turistico, è estesa ad una serie di soggetti tra i quali rientrano, ad esempio, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche; soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub.

Sospensione dei carichi affidati all’agente della riscossione
(articolo 65)

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate,
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali,
  • atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
  • ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30.06.2020.

Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020:

  • la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020;
  • la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.

Effettuazione ritenute d’acconto: rinvio
(articolo 58, comma 6)

I compensi percepiti fino al 31.03.2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d’acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.

Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).

Sospensione dei termini di accertamento e dei termini per le risposte alle istanze di interpello
(articolo 64)

Sono sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale.

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti
(articolo 61)

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Le disposizioni attuative sono affidate ad un successivo decreto.

Credito d’imposta contratti di locazione
(articolo 62)

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Detrazione erogazioni liberali
(articolo 63)

Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d’impresa, trovando applicazione l’articolo 27 L. 133/1999.

Ai fini Irap, le erogazioni liberali in esame sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

Indennità una tantum a professionisti e co.co.co.
(articoli 26-29 e 37)

È riconosciuta un’indennità una tantum, per il mese di marzo, pari a 600 euro, ai liberi professionisti titolari di partita Iva, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato, ai lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago e ai lavoratori stagionali del settore turismo.

Sono quindi esclusi dall’indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.). Il Ministro Gualtieri ha tuttavia annunciato la possibile estensione, anche a tali soggetti, delle misure prima richiamate, grazie alla partecipazione delle Casse private.

Sospensione udienze e differimento dei termini (articolo 80)

Sono rinviate d’ufficio tutte le udienze dal 9 al 15 aprile 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma).

Per lo stesso periodo (dal 9 al 15 aprile) sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito degli stessi procedimenti.

Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie.

Riforma terzo settore e adeguamento statuti
(articolo 34)

È stato spostato al 31 ottobre il termine entro il quale gli enti del terzo settore dovranno adeguare i loro statuti in considerazione della riforma operata con il codice del terzo settore.

Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita Iva
(articolo 53)

È riconosciuta la possibilità, per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. Non è invece richiesta la presentazione dell’Isee.

Sospensione rimborso prestiti Pmi
(articolo 55)

Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020.

La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest’ultima data.

Le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre.

È in ogni caso richiesta la presentazione di un’autocertificazione con la quale la Pmi attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Premio per il lavoro svolto nella sede
(articolo 60)

Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo lordo non superiore a 400.000 euro che non possono beneficiare dello c.d. “smart-working, da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.

Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta e non concorre alla formazione del reddito.

Differimento termini approvazione bilancio
(articolo 103)

Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, comma 4, cod. civ..

Sospensione degli adempimenti tributari per tutte le imprese e professionisti, ma rinvio (concreto) dei versamenti solamente per i soggetti Iva con volume di ricavi o compensi non superiore a 2milioni di euro.

Le imprese con ricavi eccedenti tale soglia dovranno infatti versare l’Iva scadente il 16 marzo entro il prossimo 20 marzo (salvo che non rientrino in determinati settori).

Il primo aspetto da sottolineare, contenuto nell’articolo 57, riguarda il rinvio generalizzato (e quindi per tutti i soggetti, a prescindere dalla dimensione) di tutti i versamenti (fiscali, contributivi e assicurativi) scadenti nella giornata del 16 marzo al prossimo 20 marzo 2020, che nei fatti si rende inutile, in quanto molte imprese e professionisti, in considerazione del ritardo con il quale sono state annunciate le novità, hanno già adempiuto regolarmente ai versamenti in scadenza (in primis il saldo Iva per l’anno 2019).

In ogni caso, si tratta di un rinvio troppo ristretto, ragion per cui ulteriori disposizioni dello stesso decreto intervengono in maniera più “chirurgica”, ossia distinguendo in funzione delle dimensioni dell’impresa.

Il successivo articolo 58, invece, ha l’obiettivo di rinviare gli adempimenti connessi al versamento delle ritenute e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti sul reddito da lavoro dipendente e assimilato, relativamente alle imprese che operano in determinati settori.

In particolare, il Decreto riprende l’articolo 8 D.L. 9/2020 (che riguardava solamente i soggetti che operano nel settore turistico) ed estende i relativi benefici anche alle imprese operanti in altri settori tra cui si ricordano i seguenti (a titolo esemplificativo):

  • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche,
  • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso,
  • soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, ecc..

Per tali imprese è previsto che i differimenti riguardino le ritenute, i contributi (previdenziali ed assicurativi) relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati dovuti fino al 30 aprile 2020, nonché l’Iva dovuta nel mese di marzo 2020.

Il termine per il versamento dei predetti tributi e contributi è fissato al prossimo 31 maggio in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 (in ogni caso senza applicazione di sanzioni ed interessi).

Il successivo articolo 59, invece, prevede un articolato e quanto mai complesso meccanismo di differimento relativo agli adempimenti e ai versamenti che si può cercare di schematizzare come segue:

  • il comma 1 sospende tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e trattenute per addizionali regionali e comunali, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 (resta fermo quanto già previsto dal L. 9/2020 per gli adempimenti connessi alla precompilata). Secondo il comma 5 dello stesso articolo, i predetti adempimenti devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Tra gli adempimenti più rilevanti rientra senza dubbio la dichiarazione annuale Iva per l’anno 2019, in origine in scadenza entro il prossimo 30 aprile, la cui presentazione slitta a questo punto al 30 giugno 2020;
  • il comma 2 contiene un differimento dei termini di versamento, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 marzo 2020, dei tributi oggetto di autoliquidazione riguardanti le ritenute, i contributi previdenziali ed assicurativi riferiti ai dipendenti e soggetti assimilati, nonché all’imposta sul valore aggiunto, ma limitatamente alle imprese ed agli esercenti arti e professioni con un volume di ricavi e compensi non superiore ad euro 2.000.000 (da verificare nel periodo d’imposta 2019, che peraltro non è ancora stato “chiuso” ai fini dichiarativi). Secondo quanto stabilito dal successivo comma 4, il termine per il versamento è stato fissato entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire da maggio, senza aggiunta di interessi e sanzioni;
  • il comma 6, infine, prevede un “aiuto” finanziario alle imprese ed ai professionisti con ricavi o compensi non eccedenti l’importo di euro 400.000 (da verificarsi con riferimento al 2019), stabilendo che tali soggetti non subiscono le ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973 in relazione ai ricavi e compensi percepiti nel periodo tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo. Si tratta quindi delle ritenute che i professionisti e gli agenti (e soggetti assimilati) subiscono sui compensi e sui ricavi percepiti nel predetto periodo, ma nel contempo si stabilisce che per poter fruire di tale “vantaggio” è necessario manifestare apposita opzione al sostituto d’imposta, con conseguente obbligo di versare tali importi (in autoliquidazione) entro il prossimo 31 maggio 2020 in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio (senza sanzioni ed interessi).

Lo Studio evidenzia anche che, in base alle dichiarazione rilasciate dal ministro Gualtieri, seguirà in aprile un altro decreto con ulteriori agevolazioni per recare aiuto ai contribuenti.

Restiamo a disposizione per eventuali dubbi o richieste di chiarimenti.

Firenze, 17 marzo 2020.

                                                                                                                                             Studio Martini Andrea

Studio commercialista Firenze

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Lo Studio è stato fondato nel 1992 da Andrea Martini,  iscritto al numero 684 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili categoria A (Albo Iscritti) del Circondario del Tribunale di Firenze, nonchè Revisore Contabile, iscritto con D.M. 27.07.1999, pubblicato nella G.U. supplemento n. 77 IV Serie Speciale del 28.09.1999, n. del Registro 86763.

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