La prova delle cessioni intra-UE – IMPORTANTE: IN VIGORE DAL 01 GENNAIO 2020


Il nuovo Regolamento di esecuzione UE 2018/1912, che si applicherà a decorrere dal 01.01.2020 in tutti gli Stati membri, ha introdotto nel Regolamento UE 282/2011 l’articolo 45-bis, riguardante proprio il regime di esenzione connesso alle operazioni intracomunitarie.
Il nuovo articolo stabilisce, ai fini dell’applicazione dell’ “esenzione” dall’imposta per le cessioni intracomunitarie, quali debbano essere le prove attraverso le quali si possa presumere che i beni siano trasportati o spediti dal Territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, distinguendo il caso in cui il trasporto venga effettuato direttamente dal cedente o da un terzo per suo conto dal caso in cui il trasporto sia eseguito dall’acquirente (o da un terzo per suo conto).
In particolare al paragrafo 3 dell’articolo 45-bis vengono previsti due distinti gruppi di prove, accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto.
Elementi di prova di cui alla lettera a):
• documento o una lettera CMR riportante la firma (si ritiene che si faccia riferimento alla firma del trasportatore che ha preso in carico la merce);
• polizza di carico;
• fattura di trasporto aereo;
• fattura emessa dallo spedizioniere.
Elementi di prova di cui alla lettera b):
• polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
• documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
• ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.
Come anticipato, l’articolo 43 bis del Regolamento prevede che debbano essere fornite prove diverse a seconda di chi effettua il trasporto, ovvero a seconda che:
• i beni vengano spediti o trasportati da venditore o da un terzo per suo conto;
• i beni vengano spediti o trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto.
In particolare, nel caso in cui i beni siano stati trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto, al fine di provare l’effettivo trasferimento fisico della merce il cedente deve essere in possesso:
• di almeno due elementi di prova di cui al gruppo a) rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, oppure, in alternativa;
• di una qualsiasi degli elementi di prova di cui al gruppo a) in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra.
Nel caso in cui i beni siano stati trasportati o spediti dall’acquirente o da un terzo per suo conto è necessario prima di tutto che venga rilasciata dal cessionario una dichiarazione con la quale il cliente certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione.
Tale dichiarazione deve riportare:
• la data di rilascio;
• il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
• la quantità e la natura dei beni;
• la data e il luogo di arrivo;
• nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
• l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.
Tale dichiarazione, che deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, costituisce un elemento di prova necessario ma non ancora sufficiente, in quanto il venditore dovrà essere il possesso, oltre alla descritta dichiarazione, anche:
• di almeno due degli elementi di prova di cui al gruppo a), rilasciata da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra oppure;
• di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al gruppo a) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra.
Appare evidente come non sia possibile produrre le prove prescritte dal Regolamento nei casi in cui il trasporto sia effettuato direttamente dal cedente o dal cessionario con mezzi propri o di come possa essere molto difficile ottenere tali documenti nel caso in cui il trasporto venga eseguito da un vettore incaricato dal cessionario. Si attendono dunque chiarimenti ufficiali sulla portata delle novità introdotte dal Regolamento UE soprattutto nei casi in cui tale Regolamento sia di fatto non applicabile.
Pertanto il consiglio dello Studio per tutti coloro che vendono merci a soggetti intra UE che la ritirano direttamente presso il venditore è il seguente:
1) Fare DDT regolare al cliente che lo deve sempre firmare indicando nome e cognome di chi ritira la merce in modo leggibile
2) Predisporre la dichiarazione che certifica l’arrivo della merce a destinazione: se non ne disponete, lo Studio ve la puo’ fornire su richiesta
3) Conservare e allegare alla dichiarazione la prova del pagamento (bonifico, carta, assegno) ed evitare i pagamenti in contanti
4) Se possibile utilizzare in alternativa uno spedizioniere autorizzato
Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore necessità.

Studio Martini Andrea – Firenze

 

 

Studio commercialista Firenze

Consulenza tributaria italiana che internazionale, consulenza e organizzazione aziendale

Lo Studio è stato fondato nel 1992 da Andrea Martini,  iscritto al numero 684 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili categoria A (Albo Iscritti) del Circondario del Tribunale di Firenze, nonchè Revisore Contabile, iscritto con D.M. 27.07.1999, pubblicato nella G.U. supplemento n. 77 IV Serie Speciale del 28.09.1999, n. del Registro 86763.

>

Consulenza societaria

Consulenza societaria

Lo Studio propone soluzioni per risolvere qualsiasi problematica inerente sia la costituzione di società che gli atti successivi, proponendosi per seguire l’impresa in tutto il suo ciclo di vita e affiancando...
Consulenza societaria
Consulenza fiscale

Consulenza fiscale

La proposta di consulenza dello Studio nell’ambito dell’area fiscale consiste in attività che sono costantemente finalizzate ad un miglioramento del carico fiscale aziendale o del professionista,  valutando insieme le azioni...
Consulenza fiscale
Private e Family

Private e Family

Lo Studio propone un approccio finalizzato all’analisi della protezione degli interessi del cliente con valutazione del rischio connesso. Forniamo consulenza nella pianificazione degli investimenti e ne controlliamo l’andamento, proponendo soluzioni...
Private e Family
Management Consulting

Management Consulting

L’attività di Management Consulting consiste nel supportare e assistere l’imprenditore nelle decisioni critiche e di pianificazione strategica a medio e lungo termine, nella progettazione e implementazione di nuovi sistemi di...
Management Consulting

CIRCOLARI

Documenti per mod 730 2023 redditi 2022

Documenti per mod 730 2023 redditi 2022

 Ecco i documenti necessari 
Documenti per mod 730 2023 redditi 2022
Rottamazione 2023

Rottamazione 2023

Al via le domande per la rottamazione quater  
Rottamazione 2023
Legge bilancio 2023 - Le novità

Legge bilancio 2023 - Le novità

  La legge di Bilancio 2023 è stata approvata in via definitiva dal Senato, con 107 voti a favore, 69 contrari e un'astensione.
Legge bilancio 2023 - Le novità
News Ottobre 2022

News Ottobre 2022

1 – BONUS 200 euro e bonus 150 euro 2 – Credito imposta energia 3 – Bonus ristoranti per acquisto beni strumentali (fino a 30.000 euro)  
News Ottobre 2022
Crisi d'impresa, un cambiamento vitale

Crisi d'impresa, un cambiamento vitale

  Nuova normativa in vigore dal 15 luglio 2022: in realtà , una vera rivoluzione. Come vi comunica il titolo di questa circolare, la nuova normativa “Codice della Crisi di Impresa”,  vale...
Crisi d'impresa, un cambiamento vitale
POS e carte di credito professionisti ob...

POS e carte di credito professionisti ob...

30 GIUGNO 2022 – SCADENZE IMPORTANTI
POS e carte di credito professionisti ob...
Autofatture e novità 01 luglio 2022

Autofatture e novità 01 luglio 2022

Fatture d’acquisto estere: diventa obbligatorio emettere l’autofattura elettronica – dal 01 luglio 2022 fattura elettronica anche per i forfettari sopra i 25.000,00 di fatturato 2021  
Autofatture e novità 01 luglio 2022
Guida alla fattura elettronica forfettar...

Guida alla fattura elettronica forfettar...

Dal 1 luglio 2022 scatta l'obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti in regime forfettario. 
Guida alla fattura elettronica forfettar...

ULTIME DAL FISCO OGGI

La nostra è una struttura agile, in grado di fornire un approccio globale e sistematico per affrontare qualsiasi problematica aziendale, nell'intero ciclo di vita di un’ impresa.