CIRCOLARE FATTURA ELETTRONICA

 

 

La presente circolare si divide in due parti:

  1. Informazioni generali
  2. Informazioni tecniche e operatività 

_____________________________________

La Legge di Bilancio 2018, tra le diverse disposizioni a contenuto fiscale, ha introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica per le operazioni tra soggetti privati.

Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica riguarda tutti i soggetti IVA e scatterà dal 1° gennaio 2019. L’obbligo di emettere e ricevere fatture elettroniche si applica, a partire dal 1° gennaio 2019, ai titolari di partita IVA, esclusi i soggetti che adottano regime di vantaggio (minimi e forfettari), per le operazioni (cessione di beni e prestazioni di servizi) effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati, nel territorio dello Stato.

Ai fini dell’adozione del nuovo obbligo gli operatori economici possono decidere di scegliere un provider informatico, o di avvalersi di intermediari abilitati (come il nostro Studio) per la trasmissione delle fatture elettroniche, ferma restando la responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.

Attraverso il sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia Entrate ciascun operatore dovrà richiedere un codice identificativo univoco. La fattura elettronica seguirà due diversi percorsi:

  1. I titolari di partita IVA la riceveranno in formato elettronico tramite il sistema SDI;
  2. Il consumatore finale continuerà a riceverla in formato cartaceo o analogico (pdf), e potrà anche consultarla accedendo ai servizi telematici dell’Agenzia.

La fatturazione elettronica consiste, in breve, in un documento informatico contenuto in un file formato XML. Diversamente dalla fattura in pdf (equivalente alla fattura cartacea), la fattura elettronica potrà essere visualizzata solo tramite un programma “ad hoc” fornito da un provider specializzato.

In tal modo la fattura elettronica dovrà essere:

  1. Trasmessa telematicamente attraverso il sistema SDI;
  2. Archiviata elettronicamente per garantire l’immodificabilità del contenuto.

Per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi, o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica la decorrenza è stata il 01 luglio 2018.

Tale disposizione si unisce inoltre alla modifica del testo IVA per i titolari di partita IVA che acquistano carburanti per autotrazione: in tali casi il gestore dell’impianto è tenuto al rilascio della fattura elettronica (in aggiunta all’obbligo del pagamento tracciabile).

Inoltre, sempre per effetto della Manovra 2018, dal 1° luglio scatta anche l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi delle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburante per motori (ora rinviato al 01 gennaio 2019).

Alla luce di ciò, la tradizionale scheda carburante è stata abolita dal 1° luglio 2018 in quanto gli acquisti di carburante da parte di soggetti Iva, dovranno essere documentati con fattura elettronica (ripeto, da gennaio 2019) fatta eccezione per gli acquisti effettuati al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione che dovranno essere pagati solo mediante carte di credito, bancomat o prepagate.

FATTURAZIONE TAX FREE:

L’obbligo della fatturazione elettronica in ambito tax free shopping è introdotto dall’art. 4-bis del Decreto n. 193/16, a partire dal 1° settembre, e riguarda la fatturazione elettronica per le cessioni di beni di importo superiore alla soglia di 154,94 euro, IVA inclusa, risultanti da un’unica fattura presso uno stesso punto vendita.

Il tax free shopping è un’agevolazione riservata ai residenti al di fuori della Comunità Europea che consente loro, di richiedere a rimborso l’IVA pagata sugli acquisti effettuati in Italia.

Si ricorda che per l’agevolazione prevista con il tax free, è necessario che per l’acquisto in Italia:

  • il bene sia acquistato da un privato cittadino;
  • l’acquisto riguardi beni, e non di servizi, di importo superiore a 154,94 € IVA inclusa;
  • il bene sia destinato al consumo personale o familiare;
  • il bene trasportato nei bagagli personali al di fuori della Comunità Europea entro 3 mesi dall’acquisto;
  • venga emessa regolare fattura. L’impiego della fattura elettronica consentirà di superare la tenuta dei registri fatture e acquisti. Corrispettivi
  • La legge di Bilancio 2018 non interviene direttamente sulla memorizzazione e trasmissione elettronica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi che, ad eccezione dei distributori automatici di alimenti e bevande, continua ad essere opzionale. 

Intrastat e spesometro

Riprendendo quanto già evidenziato le novità principali riguardano:

  1. intrastat acquisti: dovranno essere compilati solo ai fini statistici, con frequenza mensile, solamente nel caso in cui il valore totale trimestrale sia pari o superiore, per almeno uno dei quatto trimestri precedenti, a 200.000 euro per i beni, e a 100.000 euro per i servizi;
  2. spesometro: dovrebbe permanere solo per il 2017(secondo semestre) e per il 2018, in quanto sarà assorbito dalla fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019.
  1. Informazioni tecniche ed operatività

In premessa evidenziamo che lo Studio già da mesi si stà preparando per questo nuovo adempimento, tramite partnership con fornitori software, e professionisti esperti in materia. Inoltre grazie alla collaborazione con Teamsystem, Euroconference ed Eutekne, società dei Dottori Commercialisti, stà formando il proprio team per essere in grado di soddisfare le esigenze dei clienti di fronte a questo cambiamento digitale.

Cercheremo di seguito di evidenziare le principali necessità, per iniziare un percorso di formazione alla fatturazione elettronica.

In premessa ripetiamo che la scadenza è attualmente fissata, per tutti i soggetti IVA (esclusi i minimi e i forfettari) al 01 gennaio 2019.

Occorrerà , per emettere le fatture elettroniche, o incaricare un intermediario (per chi ha un numero annuo di fatture emesse modesto) oppure , sempre preferibilmente mediante la collaborazione di un intermediario, dotarsi di apposito software per l’emissione delle stesse. A tale proposito a breve saremo in grado di fornirvi le migliori offerte per tale adempimento.

 

Codice destinatario

Nella fattura elettronica il fornitore deve inserire il “Codice Destinatario” o in alternativa la casella PEC del cliente. Il Codice Destinatario può essere o quello proprio del contribuente (preferibile) o altro codice riferito al soggetto che raccoglie le fatture per suo conto (anche es. la stessa software house che successivamente smisterà le fatture ricevute ai vari soggetti in base alla partita iva). Per ottenere il proprio codice Destinatario il contribuente può accreditarsi in autonomia nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” raggiungibile dal sito dell’Agenzia attraverso le credenziali Spid, Cns (Carta Nazionale Servizi) o attraverso le credenziali Entratel e Fisconline. Il contribuente potrà anche comunicare un “indirizzo prescelto” SDI, al quale farsi recapitare le fatture elettroniche, il quale prevale su quello eventualmente indicato in fattura. In tal modo il contribuente potrà “dirottare” le fatture sul canale/intermediario che preferisce. I contribuenti potranno altresì delegare uno o più intermediari all’utilizzo di tutte le funzionalità connesse al processo di e-fattura o delegare separatamente uno o più professionisti al solo servizio di registrazione dell’indirizzo telematico o a quello di consultazione delle fatture elettroniche.

Nel caso in cui la fattura è destinata ad un consumatore finale, ad un soggetto iva rientrante nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario (non provvisto quindi del Codice Destinatario, l’emittente deve valorizzare il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale (0000000) si, sette volte zero, e la fattura sarà recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file su apposita area web riservata dell’Agenzia delle Entrate. Al cliente consumatore finale dovrà comunque essere rilasciata una copia cartacea della fattura. Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SDI, il recapito non fosse possibile, il SDI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate (portale Fatture e Corrispettivi) comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Quest’ultimo dovrà quindi tempestivamente avvisare il suo cliente che la fattura è disponibile nell’area riservata, ricorrendo ad altri mezzi.

Si segnala che il contribuente direttamente o tramite intermediario potrà anche avvalersi del servizio web dell’AE di generazione di un codice a barre bidimensionale (QRCode) utile per l’acquisizione automatica dei propri dati e del relativo “indirizzo telematico” prescelto per la ricezione dei file. In tal modo il fornitore potrà acquisire in modo rapido e sicuro tutti i dati (si pensi ad esempio a tutti i fornitori non abituali: ristoranti, hotel, stazioni di servizio...).

Trasmissione

I canali di trasmissione sono:

  • PEC (anche se più semplice, tale sistema è funzionale solo per chi emette o riceve un numero estremamente ridotto di fatture),
  • servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (anche in questo caso la contabilità deve essere semplice)
  • ulteriori canali di colloquio con il SDI che però richiedono il preventivo accreditamento (usato dagli intermediari o dalle software house) – questo è il canale preferibile.

Conservazione

Per le fatture transitate tramite il canale SDI, i contribuenti potranno conservare le stesse con i servizi di conservazione messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sia in formato XML unitamente alle ricevute. Tale conservazione è certamente valida ai fini fiscali mentre vi sono ancora dubbi circa la validità della stessa ai fini civilistici ed anche di opportunità in quanto in tal modo sarà la sola Agenzia delle Entrate a conservare i dati del contribuente; non solo ma l’Agenzia conserverà solo i dati fatture, e non gli altri (bilanci, dichiarazioni, banche etc).

Data emissione / ricezione

Il provvedimento precisa che la data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “DatiGenerali” del file della fattura elettronica e tale data individua il momento di esigibilità dell’imposta (esattamente come per le fatture cartacee), mentre per il cessionario/committente la fattura si considera ricevuta dalla data riportata sulla ricevuta di consegna (es. se inviata via PEC) o dalla data di messa a disposizione (es. se caricata sull’area riservata), con conseguente differimento del momento di registrazione e detrazione dell’iva considerando quanto prevede la CM 1/2018 in tema di rilevanza della ricezione della fattura ai fini dell’esercizio della detrazione.

Si precisa che l’obbligo di fatturazione elettronica riguarderà anche le note di variazione e le autofatture emesse per acquisti senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente; la trasmissione allo SDI in quest’ultimo caso sostituisce l’obbligo di presentazione dell’autofattura all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate (autofattura da emettere entro 4 mesi dalla mancata ricezione).

In caso di mancato superamento dei controlli SDI, la fattura sarà scartata ma l’emittente avrà comunque cinque giorni a disposizione per procedere a una nuova trasmissione, senza incorrere in violazioni, atteso che la data di trasmissione, nota allo SDI, resta quella originaria. Inoltre, qualora la fattura emessa risultasse scartata, il contribuente che l’ha già registrata non potrà emettere nota di credito ma si limiterà ad effettuare una “variazione contabile ai soli fini interni”. Di contro una fattura trasmessa tramite SDI e accettata dallo stesso non potrà essere sostituita e quindi per qualsiasi tipo di correzione occorrerà emettere nota di credito e riemettere la fattura corretta.

Operazioni transfrontaliere

Le operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia possono essere emesse in modalità tradizionale o in formato elettronico.

L’Amministrazione Finanziaria ha riconosciuto la possibilità di “trasformare” le fatture emesse verso soggetti esteri in formato XML, trasmettendole al Sistema di Interscambio inserendo come codice Destinatario il codice XXXXXXX

Qualora NON sia stata emessa o ricevuta fattura elettronica o NON vi sia bolletta doganale, i dati delle operazioni transfrontaliere andranno inviati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione (intesa come data di registrazione dell’operazione) tramite il cosiddetto “Esterometro”.

Quindi a fronte dell’obbligo della fattura elettronica, viene meno l’obbligo del c.d. “spesometro” per le fatture già transitate dall’ SDI.

Per consentire l’immediata emissione della fattura elettronica, l’acquirente potrà dotarsi del QR-Code di cui detto precedentemente; mostrando quest’ultimo all’emittente – se dotato di apposita strumentazione – lo stesso sarà in grado di acquisire in automatico i dati identificativi IVA del cessionario e di emettere la fattura elettronica senza dover “caricare” i dati del cliente.

Alla luce delle importanti novità in tema di acquisto di carburante, si consiglia di valutare sistemi già collaudati quali i contratti di “netting”; in questo caso il pagamento del carburante, effettuato dalle imprese aderenti al sistema direttamente nei confronti della compagnia petrolifera, viene gestito tramite un sistema di tessere magnetiche, rilasciate da quest’ultima alle imprese clienti, le quali potranno utilizzarle per il rifornimento di carburante presso i distributori convenzionati. Periodicamente, la compagnia petrolifera rendiconterà alle imprese aderenti il carburante acquistato ed emetterà un’unica fattura da registrare.

Un servizio di pagamento carburante è fornito anche da Telepass Spa ma limitatamente alle stazioni di servizio situate sui percorsi autostradali; sul mercato si stanno attivando svariate società che stanno definendo reti di accordi per offrire ai proprio clienti carte utilizzabili presso differenti gestori.

Qualora occorresse in tempi brevi comunicare il canale di ricezione delle fattura di carburante si consiglia di fornire l’indirizzo PEC.

 

 

 

Studio commercialista Firenze

Consulenza tributaria italiana che internazionale, consulenza e organizzazione aziendale

Lo Studio è stato fondato nel 1992 da Andrea Martini,  iscritto al numero 684 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili categoria A (Albo Iscritti) del Circondario del Tribunale di Firenze, nonchè Revisore Contabile, iscritto con D.M. 27.07.1999, pubblicato nella G.U. supplemento n. 77 IV Serie Speciale del 28.09.1999, n. del Registro 86763.

>

Consulenza societaria

Consulenza societaria

Lo Studio propone soluzioni per risolvere qualsiasi problematica inerente sia la costituzione di società che gli atti successivi, proponendosi per seguire l’impresa in tutto il suo ciclo di vita e affiancando...
Consulenza societaria
Consulenza fiscale

Consulenza fiscale

La proposta di consulenza dello Studio nell’ambito dell’area fiscale consiste in attività che sono costantemente finalizzate ad un miglioramento del carico fiscale aziendale o del professionista,  valutando insieme le azioni...
Consulenza fiscale
Private e Family

Private e Family

Lo Studio propone un approccio finalizzato all’analisi della protezione degli interessi del cliente con valutazione del rischio connesso. Forniamo consulenza nella pianificazione degli investimenti e ne controlliamo l’andamento, proponendo soluzioni...
Private e Family
Management Consulting

Management Consulting

L’attività di Management Consulting consiste nel supportare e assistere l’imprenditore nelle decisioni critiche e di pianificazione strategica a medio e lungo termine, nella progettazione e implementazione di nuovi sistemi di...
Management Consulting

CIRCOLARI

Documenti per mod 730 2023 redditi 2022

Documenti per mod 730 2023 redditi 2022

 Ecco i documenti necessari 
Documenti per mod 730 2023 redditi 2022
Rottamazione 2023

Rottamazione 2023

Al via le domande per la rottamazione quater  
Rottamazione 2023
Legge bilancio 2023 - Le novità

Legge bilancio 2023 - Le novità

  La legge di Bilancio 2023 è stata approvata in via definitiva dal Senato, con 107 voti a favore, 69 contrari e un'astensione.
Legge bilancio 2023 - Le novità
News Ottobre 2022

News Ottobre 2022

1 – BONUS 200 euro e bonus 150 euro 2 – Credito imposta energia 3 – Bonus ristoranti per acquisto beni strumentali (fino a 30.000 euro)  
News Ottobre 2022
Crisi d'impresa, un cambiamento vitale

Crisi d'impresa, un cambiamento vitale

  Nuova normativa in vigore dal 15 luglio 2022: in realtà , una vera rivoluzione. Come vi comunica il titolo di questa circolare, la nuova normativa “Codice della Crisi di Impresa”,  vale...
Crisi d'impresa, un cambiamento vitale
POS e carte di credito professionisti ob...

POS e carte di credito professionisti ob...

30 GIUGNO 2022 – SCADENZE IMPORTANTI
POS e carte di credito professionisti ob...
Autofatture e novità 01 luglio 2022

Autofatture e novità 01 luglio 2022

Fatture d’acquisto estere: diventa obbligatorio emettere l’autofattura elettronica – dal 01 luglio 2022 fattura elettronica anche per i forfettari sopra i 25.000,00 di fatturato 2021  
Autofatture e novità 01 luglio 2022
Guida alla fattura elettronica forfettar...

Guida alla fattura elettronica forfettar...

Dal 1 luglio 2022 scatta l'obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti in regime forfettario. 
Guida alla fattura elettronica forfettar...

ULTIME DAL FISCO OGGI

La nostra è una struttura agile, in grado di fornire un approccio globale e sistematico per affrontare qualsiasi problematica aziendale, nell'intero ciclo di vita di un’ impresa.