1 – BONUS 200 euro e bonus 150 euro
2 – Credito imposta energia
3 – Bonus ristoranti per acquisto beni strumentali (fino a 30.000 euro)
1 - BONUS 200 euro e bonus 150
Il nuovo bonus di euro 200,00 spetta a professionisti ed autonomi iscritti all’INPS, ad una Cassa Previdenza, agli artigiani o commercianti (dipendenti e pensionati lo avranno in automatico).
Il reddito al netto dei contributi previdenziali deve essere inferiore ad euro 35.000,00.
Se anche inferiore ad euro 20.000,00 puo’ essere chiesto un ulteriore contributo di 150,00 euro.
In caso di doppia iscrizione (INPS e Cassa) così recita la norma:
“Nel caso in cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l’istanza dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS”.
Lo Studio puo’ solo comunicarvi il reddito, ma non puo’ fare la domanda. Deve farla il soggetto interessato, on line tramite la propria Cassa o l’INPS .
Occorre essere muniti di SPID, oppure CNS o CI elettronica.
Il link INPS per la richiesta (per coloro che sono iscritti all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) è il seguente:
https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/spid/loginSPID.jsp?uri=https%3a%2f%2fservizi2.inps.it%2fservizi%2fHUBPNPInternet%3fg%3d1&S=S
La domanda è molto semplice: vanno barrate tutte le caselle e se in possesso dei requisiti (35.000 euro di reddito per i 200,00 euro, 20.000,00 per avere anche i 150,00 ulteriori) inviare il tutto usando lo SPID o la CNS, allegando la carta di identità e segnalando l’IBAN sul quale si vuole l’accredito.
2 – Credito imposta energia
I crediti di imposta “energetici” trovano origine, almeno per quelli esaminati nel presente documento, nel Decreto Legge n. 21 del 21.3.2022 convertito con modifiche nella Legge n. 51/2022.
Lo Studio provvederà, se disporrà dei dati sufficienti, a calcolare il credito spettante.
Credito di imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica
L’articolo 3 del Decreto prevede un contributo, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica.
Per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore energetico, a favore delle imprese “non energivore” dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 15% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
Possono quindi accedere all’agevolazione in esame le imprese:
- diverse da quelle “energivore”;
- dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
- i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al primo trimestre 2019.
Credito di imposta a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale
L’articolo 4 del Decreto prevede un contributo, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese che consumano gas naturale.
Per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi del gas naturale a favore delle imprese che consumano gas naturale per usi diversi dal termoelettrico, è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 25% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022.
Possono quindi accedere all’agevolazione in esame le imprese:
- diverse da quelle “a forte consumo di gas”;
- qualora il prezzo del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019
La novità introdotta dal Decreto “Aiuti bis” consiste nell’estensione al terzo trimestre 2022 delle agevolazioni previste, sotto forma di credito di imposta, alle imprese energivore/non energivore – gasivore/non gasivore.
Credito di imposta a favore delle imprese non energivore
- Il comma 3 dell’articolo 6 disciplina il riconoscimento del credito per le imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, diverse da quelle a forte consumo di energia (le c.d. “non energivore”).
- Per tali imprese il beneficio spetta qualora il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del secondo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al secondo trimestre 2019.
- Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022 (1.7 - 30.9.2022).
Credito di imposta a favore delle imprese non gasivore
- Il comma 4 dell’articolo 6 disciplina il riconoscimento del credito per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (le c.d. “non gasivore”).
- Per tali soggetti il beneficio spetta a condizione che il prezzo del gas naturale, calcolato come media del secondo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del secondo trimestre 2019.
- Il credito d’imposta è pari al 25% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, consumato nel terzo trimestre 2022 (1.7 - 30.9.2022), per usi diversi dagli usi termoelettrici.
- Per ottobre e novembre 2022: Il credito di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas è stato prorogato e maggiorato con il Decreto Aiuti-ter. Per quanto riguarda il consumo di energia elettrica, la norma di riferimento è l’articolo 1, comma 1 e 3, D.L. 144/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23.09.2022. Nel caso in cui i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto alle imprese un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti. Il contributo, sotto forma di credito di imposta, è calcolato sulla componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 ed è pari al: 30% per le imprese diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017). Le spese per l’acquisto dell’energia elettrica utilizzata si considerano sostenute in applicazione dei criteri di cui all’articolo 109, commi 1 e 2, Tuir e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.
È da sottolineare infine l’introduzione di un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 16 febbraio 2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del D.L. 144/2022. Con specifico riferimento al credito di cui ai commi da 1 a 4 e 11, D.L. 144/2022, i crediti interessati dalla comunicazione all’Agenzia delle entrate sono quelli del terzo trimestre e dei mesi di ottobre e novembre 2022.
Si ricorda anche che il credito d’imposta del 2^ trimestre 2022 deve essere utilizzato entro il 31 dicembre 2022; quello del terzo trimestre 2022, con ottobre e novembre 2022 entro il 31 marzo 2023.
3 – Ristoranti – bonus per acquisto beni strumentali nuovi (max 30.000,00 euro)
Il bonus ristoranti, pasticcerie e gelaterie 2022 si rivolge alle attività in possesso dei seguenti codici ATECO:
- 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione): tali imprese devono essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni o in alternativa aver acquistato nei 12 mesi precedenti prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25 per cento degli acquisti totali del periodo;
- 56.10.30 (Gelaterie e pasticcerie) e 10.71.20 (Produzione di pasticceria fresca): tali attività devono essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese da almeno 10 anni o in alternativa aver acquistato prodotti DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5 per cento del totale.
Il bonus ristoranti, pasticcerie e gelaterie 2022 è pari al massimo al 70% delle spese totali ammissibili e fino a 30.000 euro per ogni singola impresa.
Rientrano nella copertura del bonus le spese relative all’acquisto di macchinari professionali e di beni strumentali all’attività dell’impresa, nuovi di fabbrica, organici e funzionali. Questi beni devono essere acquistati alle normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’impresa. I beni strumentali acquistati, inoltre, devono essere mantenuti nello stato patrimoniale dell’impresa per almeno 3 anni dalla data di concessione del contributo. Infine, i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso conti correnti dedicati, che siano intestati all’impresa, e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento.
I termini e modalità di presentazione delle domande per il bonus ristorante, pasticceria e gelateria 2022 saranno definiti entro 30 giorni dal MIPAAF.
Chi fosse interessato, scriva una mail allo Studio evidenziando gli acquisti di beni che intende effettuare.