Nuova normativa in vigore dal 15 luglio 2022: in realtà , una vera rivoluzione.

Come vi comunica il titolo di questa circolare, la nuova normativa “Codice della Crisi di Impresa”,  vale a dire il Decreto Legislativo n.14 del 12 gennaio 2019, porta un possibile grande cambiamento nel controllo di gestione delle aziende, a fare data dal 15 luglio 2022.

Infatti lo “Stato di Crisi” viene definito come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”. L’obiettivo del decreto “Crisi d’impresa” è, inoltre, quello di adeguare il nostro Paese alle norme di altri Stati europei, che cercano di mettere a punto strumenti per anticipare l’emersione della crisi e limitare l’aggravarsi di crisi aziendali.

Scopo della norma è facilitare una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e pertanto vi è l’introduzione di un regime di allerta che monitora la situazione interna per individuare in maniera preventiva situazioni di potenziale crisi. Tale sistema ha lo scopo di anticipare lo stato di crisi che diverrebbe poi insanabile,  attraverso una maggiore responsabilizzazione del debitore e degli organi di governance ed intercettando tempestivamente gli elementi di difficoltà. Lo scopo delle specifiche procedure di allerta è quello di riportare l’equilibrio economico, patrimoniale e/o finanziario attraverso un piano di risanamento.

La difficoltà della materia chiede competenze tecniche rilevanti, e una analisi anche pratica oltre che teorica. Per fare cio’, cerchiamo con la presente circolare (che sarà a breve seguita da un video esplicativo), di analizzare questa riforma in modo da comprendere i rischi per gli amministratori, per le aziende e le conseguenze pratiche della norma.

Ecco gli indici del CNDC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti)  che fanno presumere lo Stato di Crisi dell’azienda:

  • Patrimonio netto negativo;
  • Qualora il Patrimonio netto sia positivo, DSCR (Debt Service Coverage Ratio) a sei mesi inferiore a 1;
  • Qualora non sia disponibile il DSCR, superamento congiunto delle soglie per i seguenti cinque indici d settore:
    • indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
    • indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
    • indice di ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;
    • indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
    • indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.

Passiamo pero’ adesso a vedere cosa accade da un punto di vista pratico alle imprese, partendo da quelle di dimensioni minori (che non hanno il Revisore o il Collegio Sindacale).  E’ importante evidenziare che sono sufficienti importi modesti per essere segnalati dal sistema dei Creditori Pubblici, in particolare INPS, INAIL, Agenzia Entrate ad esempio per l’IVA non versata , e per l’Agenzia Riscossione.

In particolare:

INPS – ritardo di oltre 90 giorni per un versamento di 15.000,00 o del 30% di quelli dovuti l’anno precedente per chi ha lavoratori dipendenti, 5.000,00 euro per chi non li ha;

IVA (Ag. Entrate)  – esistenza di debito scaduto risultante dalle liquidazioni periodiche IVA superiore all’importo di euro 5.000,00

INAIL – debiti assicurativi scaduto da oltre 90 gg e non versato per almeno 5.000,00 euro

AGENZIA RISCOSSIONE (ex Esattoria) esistenza di debiti accertati e scaduti da oltre 90 giorni superiori per le imprese individuali all’importo di euro 100.000,00 per le società di persone ad euro 200.000,00 per le altre società all’importo di euro 500.000,00

Tali segnalazioni sono inviate:
- dall’Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’art. 21-bis del DL 78 del 2010 (liquidaz. periodiche iva)
- dall’INPS, dall’INAIL e e dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi di cui sopra.
Le segnalazioni dei creditori pubblici contengono l’invito alla presentazione dell’istanza di accesso alla composizione, “se ne ricorrono i presupposti”.

Efficacia temporale diversa

Sotto un profilo temporale, invece, tali disposizioni trovano applicazione:
- con riferimento all’INPS per i debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022, e all’INAIL per i debiti accertati a decorrere dal 15 luglio 2022;
- con riferimento all’Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell’anno 2022;
- con riferimento all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all’Agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.

Quanto sopra significa (esempio banale) che se la liquidazione periodica del I trimestre 2022 è terminata con un debito IVA di 5.100,00 euro, l’Agenzia Entrate dopo 60 giorni mi scriverà facendomi presente che potrei essere uno dei soggetti interessati ad accedere alla procedura di crisi. Cio’ comporterà niente, se si provvede al pagamento in tempi rapidi, ma se l’azienda non paga sarà chiamata presso la CCIAA dove le verrà affiancato un esperto della crisi che in caso di insolvenza la piloterà poi, se ne ricorrono i presupposti, in una procedura concorsuale presso il Tribunale.

Non solo …

Vi sono poi le responsabilità degli amministratori, anche di società di capitali (ad esempio di srl).

Infatti, “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

Gli amministratori sono responsabili in solido per gli eventuali danni provocati alla società dal mancato adempimento dei propri doveri. Essi sono tenuti ad agire con la diligenza prevista per il loro incarico anche ai sensi dell’art. 2392 del Codice civile. I nuovi doveri individuati dal Codice della Crisi incidono sulla gestione d’impresa affidata agli amministratori e, quindi, anche sull’applicazione della responsabilità degli amministratori. Laddove, quindi, gli amministratori che non istituiscano un adeguato assetto organizzativo, non rilevino tempestivamente la situazione di crisi e la perdita di continuità aziendale e non si adoperino immediatamente per la soluzione dello stato di crisi sono soggetti ad azione di responsabilità ex art. 2393 del Codice civile.

L’amministratore quindi puo’ divenire in pratica il soggetto che risponde dei debiti societari se non ha istituito un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato.

La Riforma del Codice della Crisi di Impresa interviene anche sui compiti e sulle responsabilità dell’Organo di Controllo o del Revisore rafforzandone il ruolo di vigilanza sull’operato degli Amministratori  con l’obiettivo di far emergere precocemente i segnali della crisi, richiedendo ai professionisti incaricati, ciascuno per le proprie competenze:

  • di verificare che l’Organo Amministrativo monitori costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa,
  • di verificare l’equilibrio economico finanziario ed il prevedibile andamento della gestione, nonché
  • di segnalare immediatamente allo stesso Organo Amministrativo l’eventuale esistenza di fondati indizi della crisi.

Concludendo, tutte le aziende si devono dotare di un adeguato assetto organizzativo, con un cash flow da aggiornare,  con apposito controllo di gestione, relazioni, business plan e indici di controllo.

Lo Studio interverrà ancora a breve sull’argomento mediante un video esplicativo, che fornirà  indicazioni sulle possibili soluzioni per affrontare quanto previsto dalla nuova normativa.

Siete tutti invitati alla visione.

Studio commercialista Firenze

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Lo Studio è stato fondato nel 1992 da Andrea Martini,  iscritto al numero 684 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili categoria A (Albo Iscritti) del Circondario del Tribunale di Firenze, nonchè Revisore Contabile, iscritto con D.M. 27.07.1999, pubblicato nella G.U. supplemento n. 77 IV Serie Speciale del 28.09.1999, n. del Registro 86763.

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