Fatture d’acquisto estere: diventa obbligatorio emettere l’autofattura elettronica – dal 01 luglio 2022 fattura elettronica anche per i forfettari sopra i 25.000,00 di fatturato 2021

 

Il DL 146/2001 approvato a dicembre 2021 comporta che dal 1° luglio 2022 diventa obbligatorio emettere autofattura elettronica anche per le fatture estere.Contestualmentente verrà abolito l’esterometro. Di seguito evidenziamo il funzionamento attuale e come funzionerà dal 01 luglio 2022.

Come funziona ora

Attualmente, quando si riceve una fattura estera (o con reverse charge) bisogna:

  • registrarla in contabilità nel registro acquisti;
  • integrarla aggiungendo l’iva;
  • registrare un’autofattura di pari importo nel registro vendite, in modo da rendere l’operazione neutra ai fini iva.

Se sei una ditta con contabilità interna, già conosci questo meccanismo. Se invece ti affidi al nostro Studio per la registrazione delle fatture, è il commercialista stesso a effettuare questa operazione in fase di registrazione delle tue fatture.

Come funzionerà dal 1° luglio 2022?

Quando si riceverà una fattura estera (normalmente cartacea o su PDF), bisognerà emettere una fattura elettronica indicando le nuove tipologie di documento messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Vediamo tutte le parti interessanti della fattura elettronica.

Campo “codice destinatario”. Abbiamo tre possibilità,come per le fatture verso cliente italiano:

  • Se il destinatario fosse dotato di un codice destinatario relativo ad un canale accreditato, bisogna indicarlo.
  • Se è dotato di una PEC, si indica  ‘0000000’, e si va a indicare la PEC nel campo PECDestinatario;
  • Infine, il caso più comune, se non si ha né un codice destinatario, né una PEC, si indicano solo 7 zeri: 0000000

Campo “Tipo di documento”. I tipi di documento da usare sono i seguenti:

  • TD17 – Integrazione-autofattura per acquisto servizi dall’estero
  • TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c 2, D.P.R. 633/72 – si ricorda che questo articolo riguarda: Acquisto da soggetti non residenti).
  • acquisti di beni che si trovano nel territorio dello stato italiano effettuati da fornitore estero privo di stabile organizzazione in Italia (non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari);
  • acquisti di beni provenienti dalla Repubblica di S.Marino (senza Iva esposta) o da Città del Vaticano;
  • acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito Iva (art. 50-bis, comma 4, lettera c);
  • acquisti da soggetti non residenti di beni o servizi su beni che si trovano all’interno di un deposito Iva.

Emettendo le autofatture con questi Tipi di Documento, l’Agenzia delle Entrate indicherà automaticamente l’importo dell’iva sia nelle vendite che negli acquisti.

Nota tecnica: in questa tipologia di documenti, il campo cedente/prestatore e cessionario/committente vanno messi invertiti nel tracciato xml rispetto alla normale fattura con codice TD1. Ma normalmente questa operazione viene fatta in automatico dai vari software per compilare la fattura elettronica. Sarà sufficiente, all’interno del software di redazione della fattura elettronica, selezionare una delle tipologie sopra indicate e compilarla normalmente, come se stessimo facendo la fattura a un cliente. Queste nuove tipologie di documenti associate al formato XML sono già state introdotte opzionalmente dal 1° Ottobre 2020, quindi già da ora si può provare ad adeguarsi al nuovo adempimento per non arrivare impreparati a gennaio.

Campo data

  • Nel campo “Data” della sezione Dati generali occorre indicare:
    la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto da fornitore intra-UE;
  • la data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa a fornitori extra-UE

E le note di credito?

Per le note di credito emesse dal cedente prestatore estero finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l’imposta in quanto il debitore d’imposta è il Cessionario Committente nazionale, quest’ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell’imposta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI (codici TD17-TD18-TD19), indicando gli importi con segno negativo e non deve utilizzare il documento TD04 utilizzato per le altre note di credito.

Quali sono le tempistiche?

Le trasmissioni delle fatture di integrazione dovranno essere effettuate entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti cartacei comprovanti l’operazione o di effettuazione delle operazioni.

Sarà obbligatorio anche l’integrazione delle fatture di reverse charge italiane?

No, per gli acquisti interni con una fattura elettronica con inversione contabile si può continuare a integrare manualmente il documento.

Si tratta delle fatture ricevute da un soggetto italiano in cui è indicato uno dei codici iva con natura da N6.1 a N6.9 (operazioni ex art. 17 del DPR 633/72). Ad esempio possono rientrare in questa tipologia le fatture per lavori di pulizia o subappalti edili o lavori su fabbricati. Tuttavia la circolare 13 E del 2018 consente di utilizzare già facoltativamente la modalità elettronica in maniera analoga alle fatture estere. In questo caso si dovrà utilizzare l’apposita tipologia documento:

  • TD16-integrazione fattura reverse charge interno

Non vi sarà alcun obbligo dell’invio dell’integrazione a chi emesso la fattura.

Se emetto un’autofattura elettronica errata la posso eliminare?

Si, bisogna procedere emettendo un’altra autofattura, con lo stesso Tipo Documento e gli stessi dati di quella originale, ma con segno negativo.

E per le fatture attive (emesse) verso l’estero cambierà qualcosa?

Si, per le fatture attive relative a operazioni verso soggetti non stabiliti in Italia si deve produrre una fattura elettronica di tipo TD01 (come per le fatture di vendita nazionali), con il destinatario che non sarà italiano ma estero. Siccome il destinatario estero non è dotato di uno specifico codice, bisognerà usare le 7 x nel campo codice destinatario: xxxxxxx. Un vantaggio del nuovo adempimento è l’abolizione, dal 1° luglio 2022, dell’esterometro per le fatture passive estere sia UE che Extra Ue.

FATTURA ELETTRONICA FORFETTARI DAL 01 LUGLIO 2022

Avvio graduale, dal 1° luglio, per l’e-fattura obbligatoria per minimi, forfetari e associazioni: in prima battuta l’estensione coinvolgerà i soggetti con ricavi/compensi superiori, nel 2021, a 25.000 euro; dal 2023 chi li supererà nel 2022, dal 2024 tutti i restanti soggetti. La novità avrà un forte impatto operativo sui professionisti, per conto dei relativi assistiti: l’introduzione del nuovo adempimento arriva in un periodo già particolarmente gravato di scadenze, compresa la delicata e complicata autocertificazione dei sostegni Covid. Inoltre, dal 1° luglio partiranno, con impatto generalizzato per tutti, le (troppo) stringenti tempistiche del nuovo esterometro a flusso continuo. Lato sanzioni, infine, la moratoria sarà limitata: riguarderà solo le operazioni attive senza IVA e non opererà per i soggetti i cui obblighi decorreranno dal 2023 o 2024, né per gli acquisti in reverse charge.

Dal prossimo 1° luglio il Sistema di Interscambio (SdI) si popolerà anche delle fatture elettroniche e/o dei flussi esterometro in provenienza dai soggetti forfetari e minimi. Un esercito di piccoli contribuenti salito a oltre 1,7 milioni di soggetti (dati MEF del 2019) a cui vanno aggiunte le associazioni in regime legge n. 398/1991. Lo prevede il decreto PNRR 2 (art. 18 del D.L. n. 36/2022, che introduce ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR) pubblicato sulla G.U. del 30 aprile e che, rispetto alle bozze originarie, contiene un avvio graduale, fino al 31 dicembre 2023, per chi, nell’anno precedente, non ha superato la soglia di 25.000 euro di ricavi/compensi.

Salvo il regime transitorio, di cui diremo a seguire, per le operazioni effettuate dal prossimo luglio anche questi soggetti dovranno quindi emettere le fatture verso i clienti residenti attraverso il Sistema di Interscambio, utilizzando la natura N2.2 (operazioni “non soggette - altri casi”) e il codice destinatario secondo regole e tempistiche ordinariamente già in uso dal 2019 per emissione, trasmissione e conservazione sostitutiva a norma.

Per i primi tre mesi (luglio-settembre 2022) la tardiva emissione non sarà sanzionata se effettuata entro la fine del mese successivo, dopodiché le tempistiche dovranno seguire quelle ordinarie dell’articolo 21.

Anche il bollo dovrà conseguentemente seguire la modalità elettronica del D.M. 17 giugno 2014 con versamento trimestrale, salva possibilità di cumulare i primi due trimestri solari con il terzo, se la somma è inferiore a 250 euro.

Fatturazione per i forfetari ex lege n. 398 (e self billing)

Va evidenziato che la modifica in analisi abroga anche l’esonero dall’obbligo della fatturazione elettronica previsto - entro certi limiti - per il mondo delle associazioni sportive (e assimilate) che hanno optato per il regime forfetario di cui all’art. 1 e 2, legge n. 398/1991. Più nel dettaglio il comma 3, nella versione attualmente vigente, prevede l’esonero anche per le associazioni che hanno esercitato tale opzione con proventi commerciali, nell’anno precedente, non superiori a 65.000 euro fermo restando, sopra soglia, l’obbligo del formato elettronico ma salva la possibilità (invero non molto praticata) di ricorrere al self billing del cliente (Agenzia delle Entrate, circolare n. 14/E/2019; FAQ n. 54, n. 88, n. 89, n. 91 e n. 93 del 2019).

In merito alle citate associazioni giova anche ricordare che (fermi restando gli adempimenti e il versamento dell’IVA secondo la normativa speciale de quo) si tratta di soggetti esonerati dall’obbligo del registratore telematico (D.M. 10 maggio 2019 e circolare n. 3/E/2020) e dagli adempimenti del titolo II del D.P.R. n. 633/1972 (art. 2, comma 1, legge n. 398/1991), fra i quali l’emissione della fattura salvo per le prestazioni (sponsorizzazione, pubblicità, ripresa televisiva/radiofonica) dell’art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972 (art. 2, comma 3, legge n. 398/1991).

In tale ipotesi la novella innova circa l’obbligo del formato elettronico che (secondo il timing delineato dalla disciplina transitoria indicata a seguire) dovrà essere, in linea normativa, sempre rispettato dal prestatore; con la novella risulta infatti formalmente abrogato anche il passaggio che impone(va) alle associazioni non esonerate (perché over 65.000) di “assicurarsi” che la fattura “sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta nel caso di superamento” fermo restando, come confermato nella circolare n. 14/E/2019, che tale soluzione, adottata d’intesa con il cliente medesimo, è una facoltà e non un obbligo, non trattandosi di ipotesi di inversione contabile.

Decorrenza e regime transitorio

Tutto ciò premesso, va a questo punto evidenziato che la novella (abrogazione degli esoneri dall’obbligo di fatturazione elettronica contenuti nell’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015) “si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti”.

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Lo Studio è stato fondato nel 1992 da Andrea Martini,  iscritto al numero 684 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili categoria A (Albo Iscritti) del Circondario del Tribunale di Firenze, nonchè Revisore Contabile, iscritto con D.M. 27.07.1999, pubblicato nella G.U. supplemento n. 77 IV Serie Speciale del 28.09.1999, n. del Registro 86763.

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