Super green pass: tutte le novità

Il super green pass, in vigore dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022, sarà indispensabile, anche in zona bianca, per accedere liberamente a cinema, strutture alberghiere, teatri, palestre, impianti sciistici, bar e ristoranti. Lo prevede il nuovo decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 novembre 2021. La certificazione verde rinforzata verrà rilasciata unicamente in caso di avvenuta vaccinazione o guarigione dal Covid-19, mentre il tampone, antigenico e molecolare, sarà depotenziato divenendo efficace solo per recarsi al lavoro e per altre attività limitate. Prevista anche, la riduzione della validità del green pass da 12 a 9 mesi. La vaccinazione obbligatoria viene estesa anche al personale amministrativo della sanità e della scuola, militari, forze di polizia e soccorso pubblico.

Il Governo punta vigoroso su questa misura per incentivare e rilanciare le vaccinazioni in vista del Natale così da scongiurare eventuali restrizioni e chiusure che deprimerebbero ulteriormente i consumi. Le restrizioni previste nell’ipotesi di peggioramenti cromatici (zona gialla e arancione) non scatteranno, infatti, proprio perché il potenziale contrasto ai contagi avverrà, secondo quanto emerge dal testo del decreto, attraverso l’uso del green pass rafforzato; le restrizioni si applicheranno, invece, (anche i possessori di super green pass) solo nel caso di transizione in zona rossa.

Ambiti di intervento

Sono quattro gli ambiti che tocca il nuovo decreto: il primo riguarda l'obbligo, vigente per personale sanitario e chi lavora nelle RSA, anche al personale non sanitario che lavora nel comparto salute, alle forze dell'ordine e a tutto il personale scolastico; l'estensione dell’obbligo riguarda anche il richiamo booster per il personale sanitario.

Il secondo intervento riguarda l’ampliamento della sfera di utilizzo del green pass base estendendone l’obbligo di esibizione alle strutture ricettive, al trasporto ferroviario regionale e interregionale e a trasporto pubblico.

Il terzo, atteso intervento, riguarda proprio l’introduzione del super green pass ed infine, il quarto ambito, concerne l’inasprimento dei controlli.

Qualora dovesse mutare l’andamento cromatico delle regioni, muovendo da zona bianca a zona gialla o arancione, le capienze di stadi (75%), cinema, teatri (100%) e discoteche (75% all’aperto e 50% al chiuso) resteranno immutate per i possessori del super green pass. Viene, in concreto, introdotto dal provvedimento una sorta di doppio binario che impone evidenti limitazioni, alla vita sociale, ai possessori del normale green pass e che facilita e incentiva, invece, gli immunizzati.

Il vecchio green pass (ormai depotenziato), che è possibile generare soltanto con un tampone negativo, sarà necessario, secondo quanto stabilito al comma 3 dell’art. 4 della bozza di decreto, per servirsi del trasporto ferroviario regionale e del trasporto pubblico locale, per soggiornare in albergo e dovrà essere esibito per accedere agli spogliatoi per lo svolgimento di attività sportiva anche all’aperto.

Coloro che non hanno alcun pass (financo depotenziato) subiranno, oltre tutte le nuove limitazioni che si applicano a coloro che hanno solo la certificazione verde base (da tampone), non potranno recarsi al lavoro né prendere i mezzi pubblici.

L’introduzione del super green pass non condurrà, quindi, ad alcun cedimento rispetto alle misure restrittive tutt’ora in vigore. Permarranno, quindi, i protocolli e le norme riguardanti il distanziamento sociale e l’obbligo di indossare le mascherine al chiuso, anche nei luoghi in cui si accede solamente se immunizzati. Le nuove misure rappresentano un segnale di apprezzamento per gli oltre 45 milioni di concittadini che hanno aderito alla campagna vaccinale e un incentivo, pertanto, per coloro che, per il momento, hanno scelto di non vaccinarsi.

La vaccinazione obbligatoria, dal 15 dicembre, viene estesa, art. 2 della bozza di decreto, anche al personale amministrativo della sanità e della scuola, militari, forze di polizia, soccorso pubblico. In caso di inadempimento scatterà immediata la sospensione dall'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Il decreto, in buona sostanza, adotta misure analoghe a quelle in vigore per il personale sanitario anche alle altre categorie interessate, in virtù del nuovo provvedimento, dall’obbligo vaccinale.

Nei casi in cui non verrà dimostrata la vaccinazione (prima dose o booster) i responsabili dei vari settori coinvolti inviteranno i lavoratori a provvedere all’immunizzazione entro venti giorni. E ancora, accertata la mancata vaccinazione, scatterà la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa; durante l’intero periodo di sospensione, non saranno dovuti la retribuzione né tantomeno altro compenso o emolumento.

Durata del green pass e controlli

La bozza di decreto legge conferma, inoltre, la riduzione della validità del green pass da 12 a 9 mesi. La certificazione verde verrà, tuttavia, rinnovata per altri 9 mesi dal momento della somministrazione della terza dose. In altre parole, chi ha già ricevuto la seconda dose vedrà accorciarsi la durata del green pass di tre mesi, mentre chi avrà o ha avuto la dose booster vedrà prolungata di altri 9 mesi la durata del certificato.

Il richiamo “booster” della terza dose, da metà dicembre, diventa obbligatorio per il personale sanitario per cui già vigeva l’obbligo vaccinale. Il provvedimento, per i sanitari non vaccinati, stabilisce ancora che non sarà più possibile, da parte del datore di lavoro, “essere adibiti a mansioni diverse”. Il richiamo per la terza dose è, inoltre, anticipato e avverrà non più a sei mesi di distanza dalla seconda dalla seconda dose, ma già dopo cinque mesi; l’indicazione, formalizzata dall’Aifa, è già stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

La durata dei tamponi, uno dei tre metodi che permettono di ottenere il green pass base, resterà invariata, ovvero, per i tamponi molecolari 72 ore, mentre per i tamponi antigenici 48 ore.

Si amplierà ai maggiori di età, dal 1° dicembre, inoltre, la platea dei soggetti che potranno effettuare la dose di richiamo sino ad oggi limitata, come noto, agli over 40 anni.

Alla stretta per i non vaccinati o guariti, corrisponderà un più generale irrigidimento dei controlli. L’art. 7 della bozza di decreto interviene aggiornando e rafforzato il sistema delle verifiche: entro 3 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, i Prefetti dovranno sentire il Comitato provinciale ordine e sicurezza, ed entro 5 giorni dovranno adottare un nuovo piano di controlli coinvolgendo tutte le forze di polizia e relazionando poi periodicamente al Ministero dell’Interno.

 

Importante: dal 01 gennaio 2022 nuovo esterometro (mediante la fattura elettronica)

Operazioni transfrontaliere solo con formato della fattura elettronica dal 1° gennaio 2022

L’addio all’esterometro è previsto dalla Legge di Bilancio 2021. A quasi un anno dall’approvazione della manovra, cambiano le regole per la trasmissione telematica delle operazioni transfrontaliere. A partire dal 1° gennaio 2022 dovranno le informazioni dovranno essere comunicate all’Agenzia delle Entrate esclusivamente con formato del file della fattura elettronica. Le nuove modalità che recepiscono le regole tecniche e i termini per la trasmissione sono contenute nel provvedimento dell’Amministrazione finanziaria del 28 ottobre 2021.

  (control + click per il collegamento)

Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 28 ottobre 2021

Il provvedimento in questione modifica il precedente provvedimento del 30 aprile 2018 e i successivi aggiornamenti.

Il precedente provvedimento prevedeva una doppia possibilità per le comunicazioni dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere:

  • la predisposizione e la trasmissione trimestrale di un file contenente i dati fiscali puntuali di tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso soggetti stranieri nel trimestre di riferimento;
  • la predisposizione e l’invio, per ogni operazione attiva, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di interscambio, impostando il campo del tracciato “codice destinatario” con un valore convenzionale (“XXXXXXX”).

Alla luce delle modifiche previste dalla Legge di Bilancio 2021, che saranno operative dal 1° gennaio 2022, i dati sulle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica.

Per quanto riguarda la scadenza della trasmissione dei dati, sono previsti termini differenziati per le operazioni attive e passive.

Nello specifico:

  • le operazioni attive devono essere trasmesse entro la scadenza di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (quindi nella maggior parte dei casi entro 12 giorni)
  • le operazioni passive devono invece essere trasmesse entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che prova l’operazione o la sua effettuazione.

Per quanto riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti in Italia, gli operatori IVA residenti dovranno trasmettere i dati utilizzando il formato previsto al punto 1.3 del provvedimento. Dovrà essere inviato il file al Sistema di interscambio, secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.  Riassumendo, per gli scambi verso soggetti stranieri l’invio dei file deve essere effettuato entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che danno certificazione dei corrispettivi.

Per le operazioni ricevute, invece, la trasmissione deve essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento che prova l’operazione o lo svolgimento della stessa.

 

Approfondimento Esterometro

Con le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, cambieranno le modalità con cui effettuare la comunicazione delle operazioni intervenute con soggetti esteri, cioè il cosiddetto esterometro. La modifica, che nella logica del legislatore dovrebbe avere solo impatti “informatici”, rischia invece di avere pesanti impatti sull’operatività di imprese e professionisti. Ad oggi, l’esterometro viene inviato ogni tre mesi come unico file, nel quale sono contenuti diversi “record” relativi a ciascuna operazione effettuata o ricevuta con soggetti esteri. Secondo la logica del legislatore, ogni qual volta una operazione viene registrata nella contabilità, il software contabile crea il record relativo all’esterometro di quella operazione, ed alla scadenza per l’invio dell’esterometro, i singoli record vengono conglobati in un unico file ed inviati a SdI.

La nuova modifica normativa, da un punto di vista formale dovrebbe avere soltanto i seguenti effetti: all’atto della registrazione dell’operazione in contabilità, il software, anziché creare un record e lasciarlo in attesa di aggregazione ad altri record per un invio di un unico file a SdI, crea direttamente un file e lo invia a SdI entro determinate tempistiche. Queste tempistiche sono, secondo legislatore, compatibili con l’operatività delle aziende, in quanto sono quelle di emissione dei documenti che certificano le operazioni. Infatti, il testo dell’articolo 1 D.Lgs. 127/2015 che sarà in vigore a partire dalle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, prevede che per le operazioni attive “la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi”. La stessa norma prevede poi che la trasmissione deve essere effettuata secondo il formato previsto per le fatture elettroniche, e quindi inviando a SdI una copia della fattura emessa al fornitore estero, con il formato XML, e con la stringa “XXXXXXX” come codice destinatario, cioè secondo le modalità che già oggi sono utilizzabili, in alternativa dall’invio dell’unico file trimestrale.

In sostanza, l’invio a SdI del file xml con il codice “XXXXXXX” deve considerarsi “un rigo dell’esterometro”, e non una fattura elettronica, con le seguenti conseguenze: la prima, importante e da sottolineare, è che il documento che ha natura di “fattura” è quello che è stato inviato al cliente, e non il file XML, in maniera esattamente contraria a quanto avviene per le operazioni interne.

Se per le operazioni interne, infatti, la fattura, da un punto di vista legale, è il file xml, e quello “leggibile” inviato normalmente nel formato pdf, chiamato in gergo “fattura di cortesia” non ha alcun valore legale (salvo essere accettato come documento per le detrazioni Irpef, ecc.),  per le operazioni estere la fattura sarà la copia direttamente inviata al cliente estero (in genere sotto forma di file pdf), mentre il file xml sarà un “rigo di esterometro”. Ciò comporta che il documento inviato al cliente deve essere conservato a norma (quindi in modalità cartacea o con conservazione sostitutiva), e non è sufficiente la conservazione del file xml o, peggio ancora, confidare nella conservazione di quel file da parte dell’Agenzia delle Entrate. Qualora, infatti, dovesse insorgere un contenzioso con il cliente estero, il documento comprovante l’avvenuta effettuazione dell’operazione sarà il file pdf conservato a norma, o la copia cartacea di quanto spedito via mail al cliente estero.  Tale conseguenza legale ha anche un impatto dal punto di vista sanzionatorio: se non viene inviato il file pdf al cliente, la sanzione è quella di omessa fatturazione; se non viene inviato il file xml a SdI, la sanzione è quella di omesso invio di un rigo di esterometro, pari a 2 euro, riducibile, in caso di contestazione, a 0,67 euro qualora si provveda alla definizione agevolata con il pagamento dell’atto di contestazione nel termine di 60 giorni.

Una seconda conseguenza derivante dal fatto che la “fattura” non è il file xml inviato a SdI, ma il pdf inviato al cliente, è che in caso di obbligo di assoggettamento dell’operazione ad imposta di bollo, la stessa non dovrebbe essere liquidata tramite SdI, ma in modo “tradizionale”, cioè con apposizione della marca sulla copia cartacea del documento, o con una richiesta di autorizzazione al pagamento del bollo in modo virtuale.In questo senso, anche nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è specificato che il controllo sul corretto assolvimento dell’imposta di bollo sulle “fatture elettroniche”, si limita a quelle recapitate da SdI al cessionario/committente, e quindi non riguarda i “righi di esterometro” inviati con il codice “xxxxxxx”.

Utilizzo della fattura elettronica: modalità pratiche


Come indicato dalla Relazione illustrativa al disegno di Bilancio 2021, la comunicazione dei dati delle operazioni con l’estero dovrà essere effettuata adottando il formato XML attualmente utilizzato per l’invio delle e-fatture. Ciò significa che:

  • per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si dovrà emettere una fattura elettronica di tipo TD01;
  • per le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio.

Il documento elettronico è di tipo TD17 per gli acquisti di servizi dall’estero, per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 ed è quindi, tenuto ad applicare l’IVA con la procedura di integrazione o di autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese UE o in un Paese extra-UE.
Il tipo TD18 si riferisce agli acquisti intracomunitari di beni per i quali il cessionario italiano è tenuto ad applicare l’imposta con la procedura di integrazione di cui all’art. 46 del D.L. n. 331/1993.
Il documento elettronico è di tipo TD19 per gli acquisti di beni dall’estero, per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2,  del D.P.R. n. 633/1972  ed è, quindi,  tenuto ad applicare l’IVA con la procedura di integrazione o di autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese UE o in un Paese extra-UE.


Termini di trasmissione dei dati

La modifica, come già scritto sopra,  si applicherà alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 ed i termini saranno:

  • la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni attive, da effettuare utilizzando il formato XML della fattura elettronica, dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita);
  • la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni passive dovrà essere invece effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

 

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Lo Studio è stato fondato nel 1992 da Andrea Martini,  iscritto al numero 684 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili categoria A (Albo Iscritti) del Circondario del Tribunale di Firenze, nonchè Revisore Contabile, iscritto con D.M. 27.07.1999, pubblicato nella G.U. supplemento n. 77 IV Serie Speciale del 28.09.1999, n. del Registro 86763.

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