I datori di lavoro hanno l’obbligo del controllo Green Pass sul luogo di lavoro

 introdotto con il Decreto Legge n. 127/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226/2021, che ha esteso l’obbligo del green pass a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021. Il suddetto obbligo non si applica nei confronti dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

 

1 - CHI DEVE CONTROLLARE IL POSSESSO DEL GREEN PASS

L’obbligo di verifica del possesso del Green Pass è posto in capo al datore di lavoro dei dipendenti, ma anche in capo al datore di lavoro dei soggetti (non necessariamente dipendenti) che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, o di formazione, o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. In questo ultimo caso, la verifica dovrà essere effettuata nel luogo ove la prestazione viene svolta.

2 - ATTIVITA’ DI CONTROLLO GREEN PASS

I datori di lavoro sia pubblici sia privati, entro il 15 ottobre 2021, devono organizzarsi secondo le seguenti linee guida.

A) Definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde COVID-19 da parte dei lavoratori, prevedendo, ove possibile, che tali controlli vengano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. La norma non fa alcun riferimento ad obblighi di informazione e/o comunicazione. Questo, ovviamente non preclude la possibilità che, una volta stabilite le modalità organizzative delle attività di controllo, le stesse vengano inserite nel Protocollo Aziendale di Sicurezza, ove già presente.

B) Individuare, con atto formale, i soggetti incaricati alla verifica del Green Pass e alla eventuale contestazione delle violazioni.

La contestazione della violazione e la segnalazione al Prefetto sarà necessaria SOLO nel caso in cui il lavoratore, privo di Green Pass, acceda comunque al luogo di lavoro, nonostante il divieto.
Le attività di verifica dovranno limitarsi al controllo dell’autenticità, validità ed integrità del Green Pass. Questo sarà possibile, sia con il semplice utilizzo dell’APP (es. quella denominata “Verifica C19” ) da scaricare su un smartphone aziendale, sia per il tramite del sistema di rilevazione delle presenze.

3) Non è consentito accedere alle informazioni in merito ai presupposti che hanno determinato il rilascio del Green Pass (vaccino, guarigione dal COVID-19, o tampone) né alla relativa scadenza.

4) Il fatto che il datore di lavoro sia chiamato a stabilire le modalità di controllo, rende necessario predisporre e conservare anche la documentazione che attesti il relativo tracciamento (Es. un registro cronologico con i controlli effettuati ed i relativi esiti/provvedimenti). Ove possibile, si suggerisce di nominare almeno due incaricati alla verifica. Questo a tutela della correttezza dell’operato e al fine di evitare eventuali contestazioni.

QUALI DOCUMENTI DEVE FORNIRE IL SOGGETTO ESENTE

Il controllo Green Pass del datore di lavoro prevede anche l’eventuale verifica della certificazione di esenzione fornita da lavoratori e collaboratori. Per le certificazioni di esenzione si fa riferimento alla circolare 4 agosto del 2021 del Ministero della salute. Tale certificazione deve contenere:

  • i dati identificativi del soggetto interessato: nome, cognome, data di nascita;
  • la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105”;
  • la data di fine validità della certificazione;
  • i dati relativi al Servizio vaccinale della Azienda ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;
  • il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale);
  • il numero di iscrizione all’ordine o il codice fiscale del medico certificatore.

Nelle more dell’adozione di un apposito DPCM volto ad individuare le specifiche per trattare e verificare in modalità digitale le certificazioni di esenzioni, possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

QUALI CONSEGUENZE SONO PREVISTE PER IL DATORE DI LAVORO INADEMPIENTE

A carico del datore di lavoro che ometta di verificare il rispetto dell’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, al fine dell’accesso presso il luogo di lavoro, o che ometta di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle citate verifiche, inclusa, nel settore privato, l’individuazione con atto formale dei soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni dell’obbligo stesso, è applicabile la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.

QUALI CONSEGUENZE HA IL LAVORATORE PRIVO DI GREEN PASS

Nel settore privato, i lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso di certificazione riscontrato durante il controllo Green Pass, il datore di lavoro che si trova nella necessità di sostituire il dipendente sprovvisto di green pass, può decidere di sospendere quest’ultimo per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

A carico del personale che non possegga o non esibisca, a richiesta, al fine dell’accesso ai luoghi ove sia prestata l’attività lavorativa, la certificazione verde Covid-19, ferme restando le eventuali conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore, è applicabile la sanzione amministrativa da € 600 ad € 1.500.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Circolare 4 agosto del 2021 del Ministero della salute 

Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 

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