E COMMERCE, LE NUOVE REGOLE DAL 1° LUGLIO 2021

Dal primo luglio 2021 saranno introdotte tre importanti riforme:

  1. commercio a distanza intra-UE;
  2. nuova modalità di assolvimento dell’iva nel commercio intracomunitario ed il sistema OSS;
  3. modifiche al regime dei beni importati e il nuovo ruolo piattaforme digitali.

Le nuove riforme rivoluzioneranno il meccanismo di vendita e assolvimento dell’iva sulla vendita di beni a distanza nei confronti di consumatori finali (privati) - operazioni B2C. Tutti gli imprenditori avranno a che fare con le seguenti novità:

  • Le vendite di beni intra-UE saranno rilevanti nello stato UE di destinazione del bene.
    Se con il tuo e-commerce italiano vendi un bene in Francia tale vendita sarà rilevante in tale nazione.
  • Le attuali soglie di protezione previste per ogni singolo stato UE saranno sostituite da un’unica soglia di 10 mila euro riferita a tutti gli stati UE. Al di sotto di tale nuova soglia le operazioni di vendita sono rilevanti nello stato del venditore.
    Se vendi beni per un valore inferiore a 10 mila euro l’anno in Europa quindi non cambia nulla.
  • In caso di superamento della nuova soglia di 10 mila euro, l’iva da applicare sulle vendite dovrà essere quella del cliente e di conseguenza del suo paese e non più quella italiana. (Tale situazione sarà applicata anche ai forfettari ma su questo punto ci ritorneremo più avanti).

L’imprenditore, in caso di superamento della nuova soglia, avrà due scelte: 1. Identificarsi ai fini iva nello stato in cui effettua le vendite (aprire quindi una partita iva estera) oppure 2. Aderire al nuovo regime semplificato OSS.

 

DEFINIZIONE E-COMMERCE DIRETTO E INDIRETTO

Per e-commerce o commercio elettronico  si intende la vendita di beni e servizi attraverso pc o strumenti elettronici. Ai fini della nuova normativa, ciò che impatta è la cessione verso privati consumatori. Parliamo quindi di rapporti solo di B2C cioè le vendite a distanza, all’interno dell’Unione europea, tra impresa e consumatore finale. Le regole B2B (verso soggetti con partita iva, imprenditori) rimangono come prima.   E’ importante in questa sede ribadire la differenza tra ciò che si intende per e commerce diretto e indiretto.

Per e-commerce diretto si intende la cessione di servizi elettronici ossia di quelle operazioni che cominciano e terminano direttamente online. Esempio sono i servizi TTE ossia i servizi di telecomunicazione, sviluppo siti web, software, e-book ecc.… (esempio app, piattaforme di eLearning).

Per e commerce indiretto invece si intende la vendita di beni materiali per i quali il contratto di vendita si perfeziona tramite mezzo elettronico (lo shop di e-commerce) mentre la ricezione del bene avviene attraverso mezzi “tradizionali” (per posta o corriere.).

La nuova normativa a livello comunitario che verrà introdotta tra due settimane andrà ad interessare proprio il commercio elettronico indiretto.

 

LE REGOLE VALIDE FINO AL 30 GIUGNO

Al momento, ai fini iva, non esiste una vera e propria definizione di commercio elettronico indiretto ma vengono applicate le regole già esistenti per le vendite per corrispondenza. Tale normativa, armonizzata con le più recenti direttive comunitarie, prevede che nelle cessioni intracomunitarie da parte di venditori professionali verso consumatori finali:

  • fino alle soglie previste da ciascuno stato deve essere applicata l’iva del paese del venditore (a patto che il venditore stesso non abbia optato per l’applicazione dell’imposta del paese del cliente)
  • oltre le soglie si applica l’iva del paese di destino e il venditore per adempiere deve identificarsi nel paese del cliente
  • le soglie devono essere verificate per ciascuno stato dell’unione.

Fino al 30 giugno rimane quindi in vigore l’attuale normativa a livello comunitario che prevede la presenza di diverse soglie di protezione le quali portano gli operatori economici a intendere come vendite nazionali anche le vendite effettuate a privati consumatori. Tali soglie sono valide per ciascun paese e quindi, soprattutto per le imprese di medio piccole dimensioni avendo dei volumi di vendita non elevatissimi, spesso non si pongono problemi nel commercio e nella vendita verso privati consumatori esteri. Seguendo tali regole infatti, se per ciascun paese dell’UE in cui vengono effettuate tali vendite, viene applicata l’iva del cedente (l’iva del venditore italiano nel nostro caso). Il venditore applica quindi le solite regole che utilizza nel proprio paese proprio come se vendesse ad un consumatore italiano. Tali soglie di protezione sono per la maggior parte degli stati europei di € 35.000 per anno. Nei casi in cui il commerciante superi la soglia per un determinato paese sarà necessario procedere ad una identificazione ai fini iva nel paese in questione e adempiere a tutti i rispettivi obblighi in tema di versamento dell’imposta sul valore aggiunto.

Facciamo un esempio:
Germania, Lussemburgo e Olanda hanno fissato la soglia di protezione a € 100.000, mentre gli altri Paesi l’hanno fissata ad € 35.000. Ciò significa che un venditore potrebbe effettuare vendite a distanza verso privati tedeschi per € 99.000, francesi per € 34.000, lussemburghesi per € 99.000 e non avere l’obbligo di identificarsi in nessun altro Paese membro, in quanto tutte le cessioni sarebbero imponibili in Italia.
Qualora superasse la soglia solo per la Francia, dovrebbe identificarsi solo lì, mentre per le altre transazioni continuerebbe ad applicare IVA italiana.

In termini pratici, se hai superato i 35 mila euro di vendite in Spagna sarai tenuto ad aprire una partita iva solo in Spagna e applicare sulle successive vendite proprio l’iva spagnola e versarla al fisco spagnolo. Se negli altri paesi non hai superato le soglie puoi tranquillamente continuare ad applicare l’iva italiana. Negli anni scorsi tale impostazione però ha presentato diverse perplessità. Da un lato, infatti, ci sono molte complicazioni per i singoli Stati membri nell’identificare i soggetti e gli schemi delle operazioni commerciali, dall’altro accade frequentemente che le aziende non si registrino correttamente ai fini IVA, quando e dove richiesto, perché non consapevoli degli obblighi di registrazione previsti dai singoli Stati membri. Per ovviare a tale problema, a partire dal primo luglio si procederà ad un’uniformazione della disciplina. Come detto sopra, verranno abolite le soglie di protezione e non sarà più necessario identificarsi direttamente nello stato in cui vengono effettuate le vendite ma tutto verrà gestito in maniera centralizzata.

E COMMERCE COSA CAMBIA DAL PRIMO LUGLIO 2021

L’entrata in vigore delle nuove regole a livello europeo era prevista a partire dal 1° gennaio ma, a seguito dell’emergenza che noi tutti conosciamo, la nuova data di recepimento è stata fissata per il 1° luglio 2021.

Il d.lgs. che recepisce le disposizioni della direttiva europea 2017/2455/UE  dispone:

  • Le nuove regole di territorialità in riferimento alle vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • Il nuovo ruolo delle interfacce che facilitano le vendite a distanza nella riscossione dell’iva;
  • L’introduzione del sistema OSS e IOSS;
  • L’abrogazione della soglia  per le importazioni dei beni.

Attraverso il recepimento della direttiva si è introdotto il concetto di vendita a distanza intracomunitaria che prevedrà la tassazione ai fini IVA nel luogo di destinazione del bene per il commerciante che supera la nuova soglia di protezione unica di 10 mila euro annui. Questo nuovo concetto , chiamato vendita a distanza intracomunitaria di beni, non è altro che la traduzione di una vendita di un prodotto, verso un consumatore finale, che parte da uno stato dell’Unione e arriva in un secondo stato sempre dell’Unione A partire dal primo luglio 2021 sarà comunque possibile continuare a  vendere all’estero e applicare l’iva del paese di origine ma solo se si rimane annualmente sotto la soglia di € 10.000.

COSA DEVE FARE CHI VENDE ONLINE DAL PRIMO LUGLIO 2021 ??

Se siamo dei venditori di beni online in UE, per capire se adeguarci alla nuova normativa dovremo porci le seguenti domande:

  1. Ho effettuato vendite online di beni in UE per oltre 10 mila euro annui?
  2. la mia merce è stoccata in Italia?
  3. Il mio cliente è un privato consumatore?

Nel caso la risposta sia positiva a tutte e tre le domande, le opzioni a disposizione per mettersi in regola ad oggi sono due.

La prima, già in essere per chi superava le soglie di protezione già negli anni passati, è quella di aprire una nuova partita iva nello stato estero in cui si effettuano le vendite e procedere al versamento dell’iva sulle vendite in quel paese secondo le sue regole.

La seconda è rappresentata dall’adesione al nuovo regime opzionale OSS che permetterà a ciascun contribuente di gestire il proprio debito iva in maniera centralizzata.

Ciascun venditore potrà aderire a questo nuovo regime opzionale (valido già per i servizi TTE) e dichiarare attraverso un adempimento trimestrale le proprie vendite in Europa ed effettuare un unico versamento iva nel proprio paese. Saranno poi le amministrazioni fiscali di ciascun paese a procedere alla compensazione dell’IVA dovuta.

Attraverso questo nuovo sistema non sarà quindi necessario procedere all’identificazione in ciascun paese dell’UE ma si potrà continuare a utilizzare e mantenere la solita partita iva italiana.

Importantissimo fare presente che tale regime opzionale è utilizzabile solo nel caso in cui la merce venduta parta dallo stato del venditore. Nel caso in cui la merce sia stoccata in un paese terzo dell’UE l’adesione al regime OSS non è sufficiente. Per il venditore è comunque necessaria l’identificazione fiscale nel paese europeo indipendentemente dal valore delle vendite effettuate. Non ci sono limiti soglia.

Vediamo nel dettaglio il funzionamento di questo nuovo regime opzionale.

IL REGIME OSS – COSA È

La previsione del versamento dell’iva nel paese del consumatore finale è già presente da diversi anni per la vendita dei servizi TTE. Tale meccanismo è stato gestito attraverso il sistema MOSS (mini-one-stop-shop) che si pone come uno sportello unico in cui i contribuenti provvedono alla dichiarazione delle loro vendite all’estero ai fini IVA e procedono al versamento dell’imposta dovuta nel paese in cui hanno residenza. Saranno poi le rispettive amministrazioni finanziare degli stati membri a provvedere alla compensazione dell’IVA dovuta a ciascun paese. L’OSS, a partire dal primo luglio prenderà il posto del sistema MOSS. Tale modifica del nome è dettata dal fatto che il nuovo sportello unico ingloberà anche il precedente. (L’OSS sarà applicabile sia per le vendite comunitarie di beni a distanza che per i servizi TTE).

In sintesi, iscrivendosi al sistema OSS, la partita iva italiana potrà:

  • applicare l’iva degli stati membri in cui ha spedito la merce
  • dichiarare l’iva periodicamente
  • procedere al versamento cumulativo dell’iva al solo stato italiano. (non è contemplata la compensazione).

Per iscriversi a questo nuovo regime opzionale è necessario accedere alla propria area riservata di agenzia dell’entrate (ricordiamo che per l’accesso è obbligatorio lo SPID) e inserire i dati richiesti. (In questa fase, il sistema ci richiederà anche se abbiamo già altre partite iva aperte all’estero). Una volta iscritti al sistema OSS, l’imprenditore sarà tenuto a trasmettere una dichiarazione trimestralmente, sia che si siano effettuate delle vendite sia che non si siano effettuate vendite, e procedere contestualmente al versamento dell’iva dovuta.

La dichiarazione e il versamento devono essere effettuati sempre attraverso la propria area riservata di agenzia dell’entrate e come detto sopra non è necessario utilizzare l’istituto della compensazione. Vediamo che significa anche attraverso un esempio, questo è un punto molto importante.

Dall’IVA a debito nel sistema OSS non è possibile portare in detrazione l’imposta assolta né in Italia, né all’estero. L’iva a credito ottenuta con i nostri acquisti italiani potrà essere portata in detrazione nella normale “dichiarazione”, mentre eventuali imposte assolte all’estero andranno chieste a rimborso.

Esempio:
Rosso SRL acquista da Blu SRL (società italiana) per € 20.000 + IVA.
Rosso SRL vende i prodotti acquistati per 40.000 € a privati:
– 10.000 a clienti italiani;
– 20.000 a clienti spagnoli;
– 10.000 a clienti francesi.
Dopo aver individuato le aliquote IVA presenti all’estero (19% in Francia e 20% in Spagna), presenta:
1. la normale dichiarazione IVA italiana, nella quale inserisce la detrazione dell’IVA sugli acquisti (€ 4.400) e l’IVA dovuta sulle vendite cedute ad italiani (€ 2.200);
2. la dichiarazione OSS, nella quale inserisce:
– per la Spagna € 20.000 di base imponibile e 3.800 di imposta;
– per la Francia € 10.000 di base imponibile ed € 2.000 di imposta.
Viene quindi eseguito il versamento dell’IVA estera con il sistema OSS di € 5.800, a fronte di una dichiarazione IVA nazionale che chiude a credito di € 2.200.
Le due dichiarazioni IVA quindi vanno in parallelo.

LA NUOVA FATTURAZIONE DEGLI E-COMMERCE DOPO IL 1° LUGLIO 2021

Per ciò che concerne la fatturazione e la certificazione delle vendite nulla cambia. Le vendite dovranno essere fatturate solo in presenza di esplicita richiesta da parte del cliente. Nel caso in cui il cliente non richieda nessuna fattura rimarrà l’obbligo di compilazione dei corrispettivi ma non sarà necessario dotarsi di nessun registratore telematico. Tutto rimane invariato in questi termini.

COSA È INCLUSO NEL NUOVO REGIME OSS

Nella nuova dichiarazione OSS andranno incluse le vendite intracomunitarie di beni a distanza verso privati consumatori e le prestazioni di servizi TTE verso altri paesi dell’UE.

COSA NON È INCLUSO NELL’OSS

Per differenza nel nuovo regime OSS non vanno incluse tutte le altre operazioni, ad esempio le vendite di merce che è rimasta nello stesso Stato di partenza, o che è andata fuori dalla UE. Tale situazione vale anche per le vendite effettuate nel paese UE in cui abbiamo uno stock e di conseguenza una partita iva straniera. Se abbiamo uno stock di merce in Spagna e abbiamo quindi aperto una partita iva spagnola, le nostre vendite Spagna verso Spagna non devono essere dichiarate nell’OSS. In questo caso di dovrà fare una dichiarazione iva spagnola.

COME CI SI ISCRIVE ALL’OSS

Veniamo adesso ad una questione prettamente pratica, come si fa ad iscriversi al nuovo regime OSS. La procedura d’iscrizione è già disponibile sul sito agenzia dell’entrate dal 1° aprile 2021 e si potrà accedere solo attraverso le proprie credenziali personali, almeno in questa prima fase non è possibile delegare il proprio intermediari. Consigliamo quindi a chi non abbia l’accesso alla propria area riservata di munirsi delle credenziali SPID. Ecco di seguito gli screenshot commentati della procedura operativa.

Per prima cosa dovremo accedere all’area riservata di agenzia dell’entrate attraverso le credenziali SPID. Ecco il link diretto alla pagina d’accesso: https://telematici.agenziaentrate.gov.it/

 

Una volta effettuato il login dovremo cliccare sul menù a sinistra alla voce: regimi IVA MOSS, OSS e IOSS.

Sulla schermata successiva si dovrà procedere a scegliere il regime al quale si intende iscriversi. In questo caso dovremo procedere quindi a selezionare: “registrazione al regime OSS”.

Una volta cliccato dovremo procedere a iscriverci, clicchiamo quindi su “nuova richiesta”.

Da qui in poi si entra nel vivo dell’iscrizione, saranno infatti richieste nei diversi passaggi alcune informazioni, vediamole nel dettaglio.

Per prima cosa dovremo inserire il nostro numero di partita iva italiano e clicchiamo su avanti

Successivamente comparirà una schermata dove sono presenti le informazioni della nostra ditta, tali informazioni sono compilate automaticamente.

Le parti compilabili sono due: la prima evidenziata in blu, se non siamo un’impresa di quelle descritte, non compiliamola.

Nel caso di una tradizionale ditta individuale o anche una società di piccole medie dimensioni tale campo dovrà essere lasciato vuoto.

Nella sezione rossa invece, dovremo inserire la data di inizio dell’adesione a questo regime fiscale. In questo caso dobbiamo inserire 1/7/2021.

La schermata successiva richiederà i contatti della persona di riferimento e l’IBAN del conto con il quale saranno effettuati i versamenti iva ai fini OSS. Inseriamo quindi tutti i dati richiesti.

Dopo aver inserito i nostri dati e quelli del nostro conto, ci verrà richiesto il sito web che utilizziamo per vendere i nostri prodotti. Sarà data la possibilità di inserire anche più indirizzi cliccando sull’apposito bottone.

Dopo questa prima parte molto semplice ci ritroveremo richieste informazioni circa il possesso di “stabili organizzazioni in altri stati membri” o eventuali “identificazioni fiscali all’estero”.

Nel caso in cui stoccassimo i nostri prodotti solo in Italia e di conseguenza non avessimo altre partite iva aperte all’estero, potremo ignorare tali campi.

Se invece stocchiamo già della merce all’estero e abbiamo aperto partite iva in altri stati membri dell’UE facciamo attenzione a questi campi.

Il caso delle stabili organizzazioni all’estero è molto raro, se non siamo sicuri come siamo identificati all’estero meglio consultare il nostro consulente di fiducia. Solitamente infatti per il solo stoccaggio della merce all’estero è sufficiente un’identificazione fiscale quindi dovremo compilare solo la seconda parte della maschera.

In questa fase dovranno essere indicate tutte le partite iva aperte all’estero, per aggiungerle basterà cliccare sull’apposito bottone.

Una volta compilati tutti i campi necessari potremo cliccare su invia e da quel momento saremo correttamente iscritti al nuovo regime OSS.

 

POSSO ADERIRE ALL’OSS SE STOCCO LA MERCE ALL’ESTERO?

Ormai da diversi anni, molte imprese già sul mercato ma anche di nuova costituzione hanno deciso di vendere attraverso Amazon (ma anche attraverso altri marketplace). Il colosso americano, attraverso i suoi diversi programmi di vendita, offre la possibilità di spedire i prodotti direttamente presso i suoi magazzini e gestire interamente la logistica per offrire da un lato al venditore la possibilità di gestire interamente il proprio business senza nessun magazzino abbattendo i costi dall’altro garantire ai clienti finali delle spedizioni sempre rapide e puntuali. Oltre ai magazzini italiani, per chi decide di aprirsi al mercato europeo, Amazon offre la possibilità di stoccare la propria merce anche presso centri di logistica sparsi in tutta Europa e adesso con l’introduzione del nuovo regime OSS chiaramente ci si chiede come procedere.

Lo stoccaggio della merce all’estero comporta l’obbligo di apertura della partita iva estera e versamento dell’iva sulle vendite effettuate nel paese in questione.  Inoltre, gli spostamenti di merce da un paese all’altro sono delle operazioni assimilate a cessioni e acquisti comunitari.

Spieghiamo meglio con un esempio.

ROSSO SRL ha un deposito in Spagna nel quale invia periodicamente della merce che sarà venduta a privati sul mercato spagnolo. L’invio della merce è a tutti gli effetti una cessione comunitaria assimilata che dovrà essere fatturata. ROSSO SRL dovrà emettere una fattura dalla sua partita iva italiana alla sua partita iva spagnola. Di contro anche lato partita iva spagnola sarà necessario adempiere ad eventuali obblighi.

Adesso, la nuova normativa prevede che nella nuova dichiarazione OSS rientrino tutte le cessioni intracomunitarie a distanza, cioè quelle operazioni a privati nella quale la merce si sposta tra due stati membri. Nel caso in cui la merce si sposti da un paese all’altro nella dichiarazione OSS si deve indicare l’eventuale numero identificativo iva del paese da cui parte la merce e tutti i successivi spostamenti della merce stessa.

ROSSO SRL quindi dovrà individuare i trasferimenti tra i vari magazzini che costituiscono cessioni ed acquisti comunitari assimilati, dichiarare tali operazioni nelle dichiarazioni degli Stati di partenza e di arrivo e successivamente anche individuare le cessioni a distanza (vendite a “privati” con trasferimento della merce tra due Stati UE) e dichiararle nell’OSS.

Ad esempio, potrà capitare che un prodotto presente nel magazzino spagnolo sia venduto a un privato italiano. In questo caso, anche se sia il venditore è italiano e il cliente finale è italiano, tale vendita va dichiarata ai fini OSS e non nella dichiarazione nazionale.

CHI È IN REGIME FORFETTARIO PUÒ ADERIRE ALL’OSS?

Veniamo a una questione che moltissimi ci hanno richiesto: “sono in regime forfettario, posso aderire all’OSS? Mi conviene?

Molti nuovi imprenditori, hanno sfruttato la possibilità di avviare la propria attività di vendita online attraverso il regime forfettario. Un regime fiscale, come abbiamo visto diverse volte, molto conveniente perché garantisce un’imposizione fiscale molto bassa, una semplificazione a livello gestionale notevole e l’esenzione dall’IVA. Proprio su questo punto, adesso, per chi si trova in regime forfettario ciò che fino a ieri poteva essere un vantaggio, oggi, potrebbe rivelarsi un grosso problema. Se è vero infatti che se si dovesse superare la soglia di protezione di 10 mila euro sarà necessario aderire al regime OSS e procedere al versamento dell’IVA nel paese di destinazione della merce. Il forfettario si ritroverebbe a dover versare l’IVA alle amministrazioni fiscali europee ma non in Italia. Chi aderisce al regime forfettario quindi andrebbe incontro ad un doppio costo dettato dall’IVA.

Come ben sappiamo infatti, chi aderisce al regime forfettario non può portare in detrazione l’IVA sugli acquisti e di conseguenza si troverebbe a sostenere il costo dell’IVA sia in fase di acquisto delle merci e di nuovo in fase di vendita per i prodotti spediti in UE. Ad oggi, purtroppo la realtà è questa. In assenza di chiarimenti o prese di posizione da parte dell’agenzia dell’entrate per chi è in regime forfettario vendere in Europa con il proprio e-commerce non sarà per nulla conveniente.

 

Studio commercialista Firenze

Consulenza tributaria italiana che internazionale, consulenza e organizzazione aziendale

Lo Studio è stato fondato nel 1992 da Andrea Martini,  iscritto al numero 684 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili categoria A (Albo Iscritti) del Circondario del Tribunale di Firenze, nonchè Revisore Contabile, iscritto con D.M. 27.07.1999, pubblicato nella G.U. supplemento n. 77 IV Serie Speciale del 28.09.1999, n. del Registro 86763.

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