CIRCOLARI E NEWS

Rottamazione nuovi termini e Green Pass dal 6 agosto

Rottamazione: per versare le prime due rate 2020 c’è tempo fino al 9 agosto

Green Pass dal 06 agosto 2021

Entro il 2 agosto (il 31 luglio cade di sabato) possono essere versate le prime rate 2020 di rottamazione ter e saldo e stralcio: la legge di conversione del decreto Sostegni bis ha modificato e in parte prorogato i termini di pagamento, confermando al 31 luglio la scadenza delle rate della rottamazione ter del 28 febbraio e 31 maggio 2020 e della rata del 31 marzo 2020 di saldo e stralcio. In ogni caso, trova applicazione il periodo di tolleranza di cinque giorni: pertanto, i versamenti con scadenza 31 luglio potranno essere effettuati, senza penalità, entro lunedì 9 agosto 2021. Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione al decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021), i termini di pagamento delle rate in scadenza relative alle disposizioni agevolative della pace fiscale (rottamazione ter e saldo e stralcio) sono stati modificati e, in parte, prorogati. Come confermato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, poiché i versamenti possono essere effettuati considerando i cinque giorni di tolleranza di cui all’art. 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119/2018 (“Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi”), i versamenti con scadenza 31 luglio 2021 potranno essere effettuati, senza penalità, entro lunedì 9 agosto 2021.

Rottamazione-ter

Vecchie scadenze

L’art. 4, comma 1, lettera b), del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni), pur non modificando la data di scadenza delle singole rate contenute nell’originario piano di rottamazione ter, ha fissato nuovi termini entro i quali poter effettuare il pagamento delle rate 2020 non ancora versate e di quelle dovute per il 2021 per mantenere i benefici della misura agevolativa.

Termini originari

Termini prorogati

- 28 febbraio 2020

- 31 maggio 2020

- 31 luglio 2020

- 30 novembre 2020

31 luglio 2021

- 28 febbraio 2021

- 31 maggio 2021

- 31 luglio 2021

- 30 novembre 2021

30 novembre 2021

Della proroga dei versamenti 2020 al 31 luglio 2021 possono usufruire “solo coloro che hanno effettuato tempestivamente i pagamenti di tutte le rate in scadenza nell’anno 2019”; della proroga dei versamenti 2021 al 30 novembre 2021 possono usufruire “solo coloro che effettueranno tempestivamente il pagamento entro il 31 luglio 2021, di tutte le rate in scadenza nell’anno 2020” (FAQ n. 6).

 

Nuove scadenze

 

L’art. 1-bis del DL n. 73/2021, inserito con uno degli emendamenti approvati in sede di conversione del provvedimento, ha differito i versamenti di alcune rate relative al 2020 della rottamazione ter.

Termini originari

Termini decreto Sostegni

Termini decreto Sostegni bis

28 febbraio 2020

31 luglio 2021

31 luglio 2021 (1) (2)

31 maggio 2020

31 luglio 2021

31 agosto 2021 (2)

31 luglio 2020

31 luglio 2021

30 settembre 2021 (2)

30 novembre 2020

31 luglio 2021

31 ottobre 2021 (2)

(1) Poiché il 31 luglio 2021 è sabato, il termine slitta al 2 agosto 2021.

(2) Trova applicazione il termine di tolleranza di 5 giorni di cui all’art. 3, comma 14-bis, D.L. n. 119/2018.

Ad esempio

Il versamento con scadenza 31 luglio 2021 può essere effettuato entro il 9 agosto 2021 (primo giorno lavorativo utile contando i 5 giorni di tolleranza dal 2 agosto).

Resta confermato che possono usufruire dei nuovi termini previsti per il versamento delle rate 2020 coloro che hanno effettuato tempestivamente i pagamenti di tutte le rate in scadenza nell’anno 2019.

Versamenti 2021

Nessuna novità è prevista per i versamenti relativi alle rate in scadenza nell’anno 2021, che dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2021 (per coloro che sono in regola con i versamenti del 2020).

Come pagare

Per pagare le rate 2020 non ancora versate devono essere utilizzati i bollettini corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute”, in possesso del contribuente.

Saldo e stralcio

Vecchie scadenze

L’art. 4, comma 1, lettera b), del decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) ha previsto nuovi termini di scadenza anche delle rate relativa al saldo e stralcio.

Termini originari

Termini prorogati

- 31 marzo 2020

- 31 luglio 2020

31 luglio 2021

- 31 marzo 2021

- 31 luglio 2021

30 novembre 2021

Nuove scadenze

L’art. 1-bis del D.L. n. 73/2021 ha differito i versamenti anche in relazione al saldo e stralcio.

Termini originari

Termini decreto Sostegni

Termini decreto Sostegni bis

31 marzo 2020

31 luglio 2021

31 luglio 2021 (1) (2)

31 luglio 2020

31 luglio 2021

30 settembre 2021 (2)

(1) Poiché il 31 luglio 2021 è sabato, il termine slitta al 2 agosto 2021.

(2) Trova applicazione il termine di tolleranza di 5 giorni di cui all’art. 3, comma 14-bis, D.L. n. 119/2018.

Ad esempio

Il versamento con scadenza 31 luglio 2021 può essere effettuato entro il 9 agosto 2021 (primo giorno lavorativo utile contando i 5 giorni di tolleranza dal 2 agosto).

Versamenti 2021

Nessuna novità è prevista per i versamenti relativi alle rate in scadenza nell’anno 2021, che dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2021 (per coloro che sono in regola con i versamenti del 2020).

Come pagare

Per pagare le rate 2020 non ancora versate devono essere utilizzati i bollettini corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute”, in possesso del contribuente.

Stralcio debiti fino a 5.000 euro

Sono annullati i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni, hanno importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).Tra i debiti oggetto dello stralcio sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della rottamazione ter e del saldo e stralcio. La misura agevolativa si applica nei confronti:

a) delle persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;

b) ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

L’annullamento non si applica ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea e all’IVA riscossa all’importazione, ai debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, nonché alle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Possibilità di nuova dilazione per chi è decaduto dalle definizioni

Per effetto del decreto Ristori (art. 13-decies del D.L. n. 137/2020) relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui sopra (rottamazione ter, definizione risorse proprie, saldo e stralcio), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 602/1973. La medesima facoltà è prevista anche in favore dei contribuenti decaduti dai benefici della prima rottamazione (D.L. n. 193/2016) e della rottamazione bis (D.L. n. 148/2017).

GREEN PASS DAL 06 AGOSTO 2021

Dal 6 agosto nel nostro Paese sarà obbligatorio il Green Pass, il certificato di immunità dal Covid-19 già necessario per muoversi in tutta Europa e ora necessario per partecipare a eventi e cerimonie ma anche entrare in bar e ristoranti al chiuso, cinema, stadi e non solo. La decisione dell’obbligatorietà è stata presa dal Governo Draghi per far fronte all’aumento dei contagi causati dalle varianti di covid-19 e si affianca al prolungamento dello stato di emergenza fino al 31 dicembre. Partiamo dal come si ottiene in green pass. Il cittadino ha diverse possibilità per accedere al Green pass, ecco l’elenco delle opzioni: il sito dedicato del governo; tramite fascicolo sanitario elettronico; tramite l’app Immuni; tramite l’app IO; attraverso il sistema Ts (per il tramite dei medici di base, dei pediatri, dei farmacisti e degli altri medici delle aziende sanitarie, Usmaf, Sasn autorizzati alla funzione del Sistema tessera sanitaria). E’ anche possibile rivolgersi al numero di pubblica utilità del ministero della Salute (1500), al call center di Immuni (800.91.24.921) e all’assistenza di PagoPa per le segnalazioni che arrivano dall’app IO. Dovranno esibire il certificato verde o Green pass tutti i maggiori di 12 anni per potersi sedere in locali al chiuso. Il Green pass sarà necessario anche per andare allo stadio, in palestra, in piscina e per assistere agli spettacoli (anche all’aperto). Si specifica che per gli accessi a luoghi al chiuso e agli eventi sopracitati avrà valore anche il green pass rilasciato dopo una sola dose di vaccino.

Secondo il nuovo decreto certificato verde sarà obbligatorio dal 6 agosto per accedere a: servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali per le attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, e centri estivi; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; concorsi pubblici. Il Green Pass sarà richiesto in zona bianca, gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività per cui è previsto siano consentiti. Nelle zone gialla, arancione e rossa oltre al green pass bisogna verificare quali servizi e attività sono consentiti e a quali condizioni. Il Green pass resta valido poi per partecipare alle cerimonie, accedere alle strutture sanitarie assistenziali (Rsa), spostarsi sul territorio nazionale tra regioni di colori diversi, ma soprattutto come lasciapassare che dovrebbe facilitare gli spostamenti tra gli Stati membri dell’Unione europea. Il Green pass verrà verificato attraverso la lettura del codice a barre (Qr Code). Nel decreto è prevista anche la possibilità che il Green pass venga revocato. Qualora una struttura pubblica del Servizio sanitario regionale, un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico Usmaf (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera) o Sasn (Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile) dovesse comunicare alla piattaforma nazionale la positività al Covid-19 di una persona vaccinata o guarita dal virus, la piattaforma genererebbe una revoca del Green pass eventualmente già rilasciato alla persona e ancora in corso di validità, «inserendo gli identificativi univoci nella lista delle certificazioni revocate e comunicandoli al gateway europeo». In questo caso la piattaforma invierà al contagiato una notifica della revoca del certificato verde.

 In termini di regole all’ingresso ogni paese sta adottando misure differenti. La regola aurea è controllare costantemente il sito Viaggiaresicuri gestito dalla Farnesina. In più è bene visitare il sito dell’Unione Europea Re-open EU, dove è possibile consultare le regole per i singoli Paesi e verificare le ipotesi di viaggio.